Cassazione Civile, Ordinanza n. 17412/2023 del 16/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concedente)
La controversia
Una società utilizzatrice di un leasing immobiliare ha convenuto in giudizio la società concedente chiedendo l'accertamento della nullità di clausole contrattuali per asserita usurarietà, dedotta dalla sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori, la declaratoria di gratuità del rapporto, la restituzione delle somme pagate a titolo di interessi e competenze, il risarcimento dei danni e, all'esito della compensazione di partite dare-avere, il trasferimento della proprietà dell'immobile. Il Tribunale ha rigettato le domande; la Corte d'appello ha confermato il rigetto, escludendo l'usurarietà in ragione della clausola di salvaguardia e ritenendo comunque che, anche in ipotesi di superamento del tasso soglia, non operi la gratuità del contratto ex art. 1815, co. 2 c.c. per gli interessi moratori. In cassazione la ricorrente ha dedotto sette motivi: 1) violazione delle norme su nullità e usura per mancato riconoscimento della gratuità del contratto e della nullità delle clausole sugli interessi usurari; 2) nullità/irrilevanza della clausola di salvaguardia e onere probatorio in capo alla banca circa il rispetto del tasso soglia; 3) rilevanza del concreto superamento del tasso soglia durante i pagamenti; 4) conseguente diritto alla restituzione delle somme versate; 5) omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria; 6) omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sulla compensazione con il prezzo di riscatto; 7) illegittimo diniego di una consulenza tecnica d'ufficio per il ricalcolo del saldo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi principali sull'usura, affermando che l'art. 1815, co. 2, c.c. riguarda gli interessi corrispettivi e non è applicabile agli interessi moratori; ha ribadito la diversità ontologica e funzionale tra interessi corrispettivi e moratori e quindi ha escluso che il superamento del tasso soglia comporti la gratuità del leasing. Ha considerato inammissibile il motivo sulla clausola di salvaguardia, precisando però che la sua validità non esonera la concedente dall'onere di provare il rispetto dell'obbligazione di non superare il tasso soglia; tuttavia ha rilevato che la questione dell'art. 2697 c.c. non risultava specificamente proposta in appello secondo quanto necessario per il giudizio di legittimità. Ha ritenuto infondati i motivi su danni, compensazione e riscatto, osservando che tali domande erano dipendenti dall'accoglimento delle censure sull'usurarietà e che la sentenza impugnata aveva comunque escluso le condizioni per il riscatto. Ha dichiarato inammissibile anche il motivo sulla CTU, rimettendo al prudente apprezzamento del giudice di merito la scelta di non disporla alla luce dell'ampio materiale documentale già acquisito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato tra le norme invocate per sostenere la nullità delle clausole usurarie, senza accoglimento della censura.
Invocato dalla ricorrente per denunciare la nullità della clausola di salvaguardia, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile o infondata.
Richiamato come norma sulla nullità per contrasto con norme imperative, ma non accolto nel caso concreto.
Richiamato in tema di nullità parziale e conservazione del contratto, ma non determinante per l'esito.
Richiamato quale fondamento dell'azione di nullità rilevabile d'ufficio, ma senza accoglimento della domanda.
Si applica agli interessi corrispettivi usurari e non agli interessi moratori; il superamento del tasso soglia sui soli moratori non comporta la gratuità del contratto.
Normativa antiusura invocata per contestare la validità delle pattuizioni sugli interessi; la Corte ne esclude l'applicazione nei termini prospettati dalla ricorrente.
art. 1, co. 1 D.L. n. 394/2000
Richiamato tra le norme invocate a sostegno della disciplina antiusura.
Richiamato come norma penale di riferimento per l'usura, ma la Corte non accoglie la tesi della ricorrente.
L'onere di provare il rispetto dell'obbligazione di non superare il tasso soglia grava sulla parte che ha pattuito la clausola di salvaguardia; tuttavia la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specifica deduzione nei gradi di merito.
Richiamato per affermare che la nullità della singola pattuizione non rende il contratto gratuito, poiché restano dovuti gli interessi corrispettivi secondo la disciplina dell'inadempimento.
Invocato per il risarcimento dei danni, ma le domande sono state ritenute assorbite o dipendenti dalle censure sull'usura.
Invocato dalla ricorrente per la domanda risarcitoria, senza rilievo decisivo nell'esito.
Richiamato insieme alle altre norme sul danno per sostenere la domanda risarcitoria.
Richiamato per la compensazione tra somme indebitamente trattenute e prezzo di riscatto.
Richiamato a sostegno della richiesta di consulenza tecnica d'ufficio.
Invocato per denunciare omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Richiamato nel motivo relativo alla consulenza tecnica d'ufficio.
Norma processuale richiamata per la trattazione in adunanza camerale.
art. 13, co. 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
Applicata per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L'art. 1815, co. 2, c.c. opera per gli interessi corrispettivi usurari e non si estende automaticamente agli interessi moratori; la diversità di funzione tra i due tipi di interessi impedisce di trasformare in gratuito l'intero rapporto per la sola usurarietà della mora.
- In caso di pattuizione di una clausola di salvaguardia antiusura, la clausola è in sé valida perché coerente con il divieto imperativo di usura, ma non esonera la parte che l'ha predisposta dall'onere di provare il concreto rispetto del tasso soglia per tutta la durata del rapporto.
- La nullità della singola pattuizione usuraria non comporta, di regola, la gratuità integrale del contratto quando restino dovuti gli interessi corrispettivi o gli effetti legali dell'inadempimento; occorre distinguere tra invalidità della clausola e sorte dell'intero regolamento negoziale.
- Le domande risarcitorie o di compensazione fondate sull'illegittimità degli interessi possono essere trattate come logicamente dipendenti dall'esito della questione principale sull'usura e possono restare assorbite se tale questione viene rigettata.
- La decisione di ammettere o meno la consulenza tecnica d'ufficio rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito e non è censurabile in cassazione quando il diniego sia giustificato dall'esistenza di un compendio documentale ritenuto sufficiente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17253/2023 del 16/06/2023
- ordinanza_civile · 16 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17256/2023 del 16/06/2023
- ordinanza_civile · 16 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17259/2023 del 16/06/2023
- ordinanza_civile · 16 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17273/2023 del 16/06/2023
- ordinanza_civile · 16 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17275/2023 del 16/06/2023
- ordinanza_civile · 16 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17283/2023 del 16/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →