Cassazione Civile, Ordinanza n. 21553/2024 del 31/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un pignoramento presso terzi ex art. 72-bis d.P.R. n. 602 del 1973, disposto per la riscossione di un credito tributario. Il contribuente aveva contestato l'atto esecutivo deducendo che la cartella di pagamento presupposta non gli era stata validamente notificata. La CTR aveva accolto tale doglianza ritenendo nulla la notifica della cartella, eseguita mediante consegna al portiere dello stabile, perché non era stata prodotta la raccomandata informativa. La società della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo il difetto di giurisdizione del giudice tributario a favore del giudice ordinario; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 139 c.p.c., assumendo di avere prodotto il prospetto riepilogativo della spedizione della raccomandata informativa e lamentando che la CTR avesse erroneamente ritenuto invalida la notificazione per mancata produzione dell'avviso di ricevimento.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, affermando la giurisdizione del giudice tributario perché l'opposizione investiva la validità della notifica dell'atto prodromico e la stessa debenza del credito tributario, non fatti successivi alla valida notificazione della cartella o all'atto esecutivo. Ha invece accolto il secondo motivo, chiarendo che nella notifica eseguita tramite messo e consegna al portiere la successiva comunicazione al destinatario deve avvenire mediante raccomandata semplice e non è richiesto, ai fini del perfezionamento della notificazione, l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 72-bis d.P.R. n. 602 del 1973
individua l'atto di pignoramento presso terzi nell'esecuzione tributaria oggetto di impugnazione.
la controversia sulla validità della notifica della cartella e sulla conseguente pretesa tributaria rientra nella giurisdizione tributaria.
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
l'opposizione avverso il pignoramento fondato su vizi della notifica dell'atto prodromico è trattata come impugnazione del primo atto conoscitivo della pretesa tributaria.
art. 57 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato nel quadro delle opposizioni proponibili in materia di riscossione coattiva tributaria.
richiamato per qualificare la tutela come opposizione agli atti esecutivi.
la notifica al portiere richiede la successiva notizia al destinatario mediante raccomandata; non è necessario l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa.
art. 60, comma 1, lett. a), d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
le notificazioni eseguite dai messi comunali o speciali devono rispettare le regole degli artt. 137 ss. c.p.c., salvo le specifiche modifiche del medesimo art. 60.
art. 60, comma 1, lett. b-bis), d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
prevede la sola spedizione di una lettera raccomandata al destinatario dell'avviso di avvenuta notificazione, senza richiedere la raccomandata con avviso di ricevimento.
costituiscono la disciplina di base cui si conforma la notifica eseguita dai messi comunali o speciali, salvo le deroghe previste dall'art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973.
art. 7, commi 3 e 6, L. 20 novembre 1982 n. 890
richiamato in via analogica per affermare che la comunicazione al destinatario è soddisfatta dalla sola raccomandata.
art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.
base del primo motivo di ricorso, relativo alla giurisdizione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
base del secondo motivo di ricorso, relativo alla violazione delle norme sulla notificazione.
Massime di principio
- In materia di riscossione coattiva di entrate tributarie, l'opposizione al pignoramento fondata sulla mancata o invalida notificazione della cartella o di altro atto prodromico va devoluta al giudice tributario quando si contestano fatti incidenti sulla pretesa tributaria anteriori o contestuali all'atto esecutivo che funge da primo mezzo di conoscenza della pretesa.
- Il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria, nelle controversie sugli atti esecutivi relativi a crediti tributari, dipende dal tipo di contestazione: alla giurisdizione tributaria spettano le questioni sulla debenza sostanziale del tributo e sui fatti fino alla notifica valida della cartella o, in caso di notifica mancante o invalida, fino all'atto esecutivo; alla giurisdizione ordinaria spettano le sole questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo e i fatti sostanziali successivi.
- Quando la notifica di una cartella o di un atto tributario è eseguita mediante consegna a persona diversa dal destinatario, la comunicazione informativa al destinatario si perfeziona con la sola raccomandata prevista dalla norma; non è richiesto, ai fini della validità della notificazione, l'avviso di ricevimento di tale raccomandata se la legge non lo prevede espressamente.
- La nullità dedotta per omessa produzione dell'avviso di ricevimento non è configurabile se la disciplina applicabile prescrive soltanto l'invio della raccomandata informativa e la parte dimostra comunque l'avvenuto adempimento del segmento notificatorio richiesto dalla legge.
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