Cassazione Civile, Ordinanza n. 30353/2022 del 14/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza promosso da un contribuente per ottenere l'esecuzione di una precedente sentenza passata in giudicato che gli aveva riconosciuto il rimborso del 90% dell'IRPEF versata in eccedenza per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, in applicazione della normativa agevolativa per i soggetti colpiti dal sisma del 1990. L'Amministrazione sosteneva di avere già adempiuto solo in parte, pagando la metà dell'importo riconosciuto, in base ai limiti e alla riduzione del 50% introdotti dall'art. 1, comma 665, l. n. 190/2014, come modificato dall'art. 16-octies d.l. n. 91/2017 e dal successivo provvedimento direttoriale. La Commissione tributaria regionale aveva invece accolto il ricorso per ottemperanza del contribuente, ritenendo non provato lo sforamento delle risorse stanziate, comunque limitato il meccanismo riduttivo ai rimborsi del triennio 2015-2017 e, in via ulteriore, dubitando della legittimità costituzionale della disciplina. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione della normativa richiamata, sostenendo che la riduzione percentuale e i limiti di capienza debbano applicarsi anche ai giudizi pendenti e alla fase di ottemperanza, poiché la disciplina riguarda le modalità attuative del rimborso e non incide sul diritto sostanziale già accertato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, ma ha corretto la motivazione della sentenza impugnata ex art. 384, quarto comma, c.p.c. Ha ribadito che la disciplina sui limiti di stanziamento e sulla riduzione percentuale del 50% si applica alla fase di attuazione ed ottemperanza del giudicato, e che il giudice dell'ottemperanza deve verificare la capienza dei fondi e, se necessario, attivare le procedure contabili speciali e l'eventuale commissario ad acta. Tuttavia, poiché nel caso concreto il contribuente aveva dedotto di avere già ricevuto dall'Amministrazione il pagamento integrale della somma dovuta, la Corte ha ritenuto inutile cassare con rinvio, risultando sufficiente confermare il rigetto del ricorso nei termini corretti. Le spese di legittimità sono state poste a carico della parte soccombente; è stato escluso l'ulteriore contributo unificato per la natura pubblica della parte soccombente difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289
Norma richiamata quale base del beneficio fiscale che aveva consentito il rimborso del 90% dell'IRPEF versata in eccedenza ai soggetti colpiti dal sisma del 1990.
È norma di attuazione che disciplina, in presenza di insufficienza delle risorse stanziate, la riduzione percentuale dei rimborsi e il blocco dei pagamenti ulteriori; secondo la Corte non incide sul diritto sostanziale ma sulle modalità di esecuzione del rimborso.
art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190
È la disposizione che, come modificata, regola lo stanziamento delle risorse per i rimborsi e la loro erogazione nei limiti della capienza disponibile.
art. 29 d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8
Ha modificato il comma 665, prevedendo uno stanziamento complessivo elevato a euro 160.000.000, senza ripartizione annuale.
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 26 settembre 2017
Atto attuativo della disciplina sul rimborso, richiamato come fonte delle modalità operative in caso di incapienza delle risorse.
art. 70, comma 10, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel giudizio di ottemperanza, il ricorso per cassazione è ammissibile per violazione delle norme del procedimento e per ogni error in procedendo nel quale sia incorso il giudice dell'ottemperanza, incluso il difettoso esercizio del potere-dovere di interpretare e integrare il giudicato.
art. 70 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il giudizio tributario di ottemperanza ha natura attuativa: serve a dare concreta esecuzione al giudicato e consente al giudice di precisare il contenuto degli obblighi derivanti dalla sentenza da eseguire.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata dalla ricorrente per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
art. 384, quarto comma, c.p.c.
La Corte lo applica per correggere la motivazione della sentenza impugnata senza cassarla con rinvio, perché il dispositivo finale resta confermato.
art. 3 Cost.
La Corte esclude che la disciplina sopravvenuta introduca una discriminazione costituzionalmente rilevante tra contribuenti, poiché incide solo sulle modalità di attuazione del rimborso.
artt. 24 Cost.
Esclusa la lesione del diritto di difesa o del diritto del contribuente, perché il diritto al rimborso già accertato non viene compresso nella sua esistenza sostanziale.
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
La soluzione interpretativa è ritenuta compatibile con il principio del giusto equilibrio tra interesse pubblico alla gestione delle risorse e diritti patrimoniali individuali.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario di ottemperanza, il ricorso per cassazione può denunciare non solo violazioni proprie del procedimento, ma anche il mancato o difettoso esercizio del potere-dovere del giudice di dare concreta attuazione al giudicato e di precisarne il contenuto operativo.
- Le sopravvenienze normative che prevedono limiti quantitativi o percentuali ai rimborsi fiscali non incidono sul diritto sostanziale già accertato con sentenza passata in giudicato, ma regolano le modalità di attuazione del rimborso nella fase esecutiva o di ottemperanza.
- In presenza di incapienza delle risorse stanziate per i rimborsi, il giudice dell'ottemperanza deve verificare la disponibilità dei fondi e, se necessario, adottare specifiche determinazioni attuative, anche tramite commissario ad acta e strumenti di contabilità pubblica, per assicurare l'effettività del giudicato.
- La riduzione percentuale e il blocco dei pagamenti previsti dalla disciplina di attuazione non comportano una falcidia definitiva del credito accertato, che resta integralmente dovuto e può essere soddisfatto mediante gli strumenti contabili e procedurali consentiti.
- La disciplina che limita l'erogazione dei rimborsi in funzione delle risorse disponibili è interpretata in modo costituzionalmente e convenzionalmente orientato, così da evitare disparità irragionevoli tra aventi diritto e da mantenere un equilibrio tra interesse pubblico e tutela del credito del singolo.
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