Sentenza del 05/03/2020 n. 6210 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della decisione che aveva annullato l'avviso di accertamento catastale emesso in esecuzione della procedura di revisione parziale del classamento (L. 30/12/2004, n. 311, art. 1, c. 335) per unità immobiliare ubicata in Lecce. L'Agenzia censurava il giudizio di merito su due punti principali: (i) omissione di sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in presenza di giudizio amministrativo pendente sugli atti amministrativi generali (delibere comunali e determinazione dell'Agenzia del Territorio) che costituivano i presupposti dell'avviso; (ii) erronea richiesta di motivazione specifica dell'avviso di accertamento, posto che la revisione parziale è una procedura massiva basata sul criterio dei rapporti medi di valore fra microzone (fattore posizionale) e la motivazione dell'atto dovrebbe limitarsi ai presupposti delineati dalla normativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha confermato che, sebbene la procedura di revisione parziale sia fondata principalmente sulla modifica del rapporto tra valore medio di mercato e valore medio catastale a livello di microzona (fattore posizionale), l'atto attributivo della nuova rendita catastale deve comunque contenere una motivazione adeguata e specifica. In particolare, deve indicare gli elementi concreti e i nessi fattuali e giuridici in base ai quali la variazione del valore medio di microzona ha determinato la modifica della classe e della rendita del singolo immobile (compresa l'indicazione, se possibile, della classe/rendita di provenienza e di destinazione). Nel caso di specie l'avviso impugnato è risultato carente di tale motivazione e quindi illegittimo. Quanto alla richiesta di sospensione, la Corte ha ritenuto che, essendo pregiudiziale e assorbente la questione del difetto di motivazione dell'atto impositivo, non vigeva l'obbligo di sospendere il giudizio tributario in ragione della pendenza del giudizio amministrativo sugli atti generali. Spese di giudizio nella Corte di cassazione compensate.
Norme richiamate
L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335
La revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato... e il corrispondente valore medio catastale... si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali, è richiesta dai comuni agli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio... L'Agenzia del territorio, esaminata la richiesta del comune e verificata la sussistenza dei presupposti, attiva il procedimento revisionale con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima.
La Corte interpreta la norma come autorizzazione ad una revisione parziale fondata su variazioni medie di valore a livello di microzona (criterio 'massivo' e posizionale). Tuttavia l'applicazione di tale procedura non esime l'atto che attribuisce la nuova rendita dal dar conto, con motivazione specifica, delle ragioni per cui la variazione di valore medio ha ricadute sulla singola unità immobiliare.
D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138 (art. 1, art. 2, art. 4, art. 5, art. 8)
La microzona rappresenta una porzione del territorio comunale... In ciascuna microzona le unità immobiliari sono uniformi per caratteristiche tipologiche, epoca di costruzione e destinazione prevalenti... Il classamento consiste nell'attribuire alle unità immobiliari... la categoria e la classe... La classe... dipende dalla qualità urbana ed ambientale della microzona... nonché dalle caratteristiche edilizie dell'unità medesima e del fabbricato che la comprende... Il fattore posizionale e il fattore edilizio... concorrono alla identificazione del parametro globale d'apprezzamento del livello reddituale.
Il D.P.R. definisce i criteri tecnici (microzone, fattore posizionale ed edilizio) che governano classamento e rendita. La Corte ne trae la conseguenza che, pur predominando il fattore posizionale nella revisione parziale, il fattore edilizio resta rilevante e deve essere considerato nella motivazione dell'atto attributivo della rendita per spiegare l'impatto sul singolo immobile.
art. 295 c.p.c. (sospensione del processo)
Richiamato dalla ricorrente per chiedere la sospensione del processo tributario a causa di giudizio amministrativo pendente sugli atti generali. La Corte ricorda che la sospensione prevista dall'art. 295 c.p.c. è finalizzata a evitare conflitti di giudicato e si applica solo quando in altro giudizio debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale; non opera se la questione decisiva nel processo tributario è il difetto di motivazione dell'atto impositivo.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 39
Norma richiamata nel ricorso (procedura tributaria), ma la Corte non ha ritenuto la pretesa sospensione necessaria: il giudice tributario può decidere e disapplicare atti amministrativi generali illegittimi quando la relativa questione è rilevante per la decisione.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 (statuto del contribuente)
Rilevata dalla ricorrente in ordine alla motivazione; la Corte richiama i principi di ragionevolezza e l'obbligo di motivazione, ma sottolinea che, per operazioni 'diffuse', l'obbligo motivazionale è più rigoroso e deve rendere conoscibili le concrete ragioni dell'atto al contribuente.
D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 61
Richiamato in relazione ai criteri di stima comparativa e all'unità tipo; la Corte auspica che la motivazione dell'atto di riclassamento chiarisca l'uso di criteri comparativi e le ragioni per cui la 'unità tipo' adottata produce la rettifica della classe e rendita.
Massime di principio
- Anche nelle procedure di revisione parziale di tipo 'massivo' (L. 311/2004, art.1, c.335) l'atto attributivo della nuova rendita deve contenere una motivazione specifica che spieghi in che termini la variazione del valore medio di microzona incide sulla classe e sulla rendita del singolo immobile.
- La motivazione deve, se possibile, indicare la classe e la rendita antecedenti e quelle nuove, nonché i fatti e i nessi logico-giuridici (es. interventi urbanistici, lavori privati, variazioni di servizi) che giustificano la ricaduta sul singolo immobile.
- Le deliberazioni comunali e gli atti amministrativi generali che giustificano l'avvio della procedura di revisione non sono di per sé sufficienti: occorre il passaggio motivazionale che colleghi il dato 'microzonale' al singolo bene.
- La pendenza di un giudizio amministrativo sugli atti generali non impone automaticamente la sospensione del processo tributario: la sospensione ex art. 295 c.p.c. opera solo se è necessario evitare un conflitto di giudicati su una questione che sarà decisa con efficacia di giudicato dall'altro giudice. Se la questione decisiva è il difetto di motivazione dell'atto impositivo, il giudice tributario può procedere.
- Il giudice tributario ha il potere, nell'ambito del processo tributario, di disapplicare atti amministrativi generali illegittimi quando la relatività della questione giustifica tale disapplicazione (art. 2, c.3 e art.7, c.5 D.Lgs. 546/1992).
- Il grado di approfondimento della motivazione è modulare: maggiore è la diffusione e complessità dell'intervento (revisione 'diffusa'), più rigoroso deve essere il contenuto motivazionale per mettere il contribuente in condizione di conoscere le ragioni della rettifica.
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