Sentenza del 05/03/2020 n. 169 - Corte di Giustizia UE
La Corte si pronuncia sull' esenzione IVA in materia di prestazione mediche e paramediche fornite per telefono. Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 132, paragrafo 1, lettera c) - Esenzioni - Prestazioni mediche effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche - Prestazioni per telefono - Prestazioni fornite da infermieri e assistenti sanitari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La X chiedeva l'esenzione IVA per consulenze telefoniche sulla salute e per programmi di accompagnamento di pazienti cronici svolti per conto delle casse malattia. L'amministrazione finanziaria rifiutò l'esenzione sostenendo che tali prestazioni non rientravano nell'art.132(1)(c) della Direttiva IVA; il giudice nazionale ha chiesto se consulenze mediche telefoniche possano essere escluse dall'IVA e se, quando tali prestazioni sono fornite da infermieri/assistenti sanitari, siano richiesti requisiti professionali supplementari rispetto a quelli previsti per prestazioni mediche erogate con contatto personale.
La decisione
La Corte di Giustizia ha stabilito che: (1) le prestazioni telefoniche costituenti consulenze sulla salute possono beneficiare dell'esenzione prevista dall'art.132(1)(c) della direttiva 2006/112/CE a condizione che perseguano uno scopo terapeutico (verifica fattuale riservata al giudice del rinvio); (2) la direttiva non impone automaticamente requisiti di qualifica professionale supplementari per infermieri e assistenti sanitari che forniscono tali prestazioni telefoniche, purché queste possano assicurare un livello di qualità equivalente a prestazioni analoghe erogate con lo stesso mezzo di comunicazione (anch'esso fatto da accertare dal giudice nazionale). In sintesi: possibile esenzione se sussiste finalità terapeutica e se è garantita qualità equivalente; decisione finale sui fatti rimessa al giudice di rinvio.
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE - art.132, par.1, lett. c)
"le prestazioni mediche effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dallo Stato membro interessato"
La disposizione esenta prestazioni mediche purché siano eseguite nell'ambito delle professioni mediche/paramediche così come definite dal diritto nazionale; luogo o mezzo di erogazione non sono esclusivi e l'esenzione si applica se la prestazione ha uno scopo terapeutico. Gli Stati membri possono definire qualifiche richieste, ma tale discrezionalità è limitata dal principio di neutralità fiscale e dall'obbligo di garantire un livello di qualità sufficiente.
Umsatzsteuergesetz (legge tedesca sull'IVA) - art.4, punto 14.a
"le prestazioni mediche effettuate nell'esercizio dell'attività di medico, dentista, naturopata, fisioterapista, ostetrica o di altra simile attività di cura."
Norma nazionale che recepisce/esemplifica l'esenzione per prestazioni mediche; il suo ambito applicativo dipende dall'interpretazione nazionale delle professioni abilitate, ma deve essere applicata coerentemente con la direttiva UE e il principio di neutralità fiscale.
Massime di principio
- Consulenze mediche fornite per telefono possono essere esenti da IVA se perseguono uno scopo terapeutico concreto: non è decisivo che non vi sia contatto fisico o prescrizione precedente, ma occorre che la prestazione contribuisca a diagnosticare, curare, tutelare o mantenere la salute del paziente.
- Informazioni generali o amministrative sulla salute che non incidono concretamente sulla gestione terapeutica non rientrano nell'esenzione.
- Gli Stati membri possono definire i requisiti di qualificazione per le professioni che godono dell'esenzione, ma non possono imporre automaticamente requisiti aggiuntivi per le prestazioni erogate telefonicamente se ciò violasse il principio di neutralità fiscale; è necessario valutare caso per caso se il personale (es. infermieri o assistenti sanitari) garantisce un livello di qualità equivalente.
- La verifica della sussistenza del carattere terapeutico e dell'equivalenza di qualità è una valutazione concreta che spetta al giudice nazionale: pertanto, documentazione clinica, protocolli, supervisione medica e controlli di qualità sono elementi utili per dimostrare l'esenzione.
- Per operatori e payers: distinguere chiaramente tra servizi informativi/gestionali e consulenze terapeutiche, mantenere traccia delle valutazioni cliniche svolte (es. algoritmi, coinvolgimento medico, follow-up) e predisporre misure di qualità/controllo per sostenere la qualificazione ai fini dell'esenzione IVA.
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