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Sentenza

Sentenza del 05/03/2020 n. 2161 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione (appellante) ha rigettato l'appello della società, confermando il difetto di giurisdizione della Commissione Tributaria, sulla base della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. sez. un., 21 gennaio 2020, n.1182) che ha stabilito la competenza del giudice ordinario per controversie analoghe. Per la prossimità temporale della sentenza delle Sezioni Unite, le spese di lite sono compensate.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato un avviso di pagamento con cui la Regione Campania richiedeva contributi estrattivi ai sensi dell'art. 19 L.R. Campania n.11/2008 per il periodo 2006-2017 e dell'art. 17 L.R. Campania n.15/2005 per gli anni 2005-2017. La ricorrente sosteneva che tali prelievi avevano natura tributaria (non indennitaria né convenzionale), essendo dovuti per finanziare finalità pubbliche senza rapporto sinallagmatico, e quindi rientravano nella giurisdizione della Commissione Tributaria. La questione relativa alla natura dei contributi di cui all'art. 18 L.R. Campania n.54/1985 (dovuti ai Comuni in base a convenzione) veniva ritenuta non rilevante per il giudizio in corso.

Norme richiamate

  • L.R. Campania n.11/2008

    Regolamenta i contributi estrattivi contestati; la giurisprudenza ha ritenuto che le controversie fondate su tali prelievi non rientrino nella giurisdizione tributaria ma debbano essere devolute al giudice ordinario

  • L.R. Campania n.15/2005

    Prevede contributi per l'attività estrattiva negli anni indicati; la Corte ha inteso che la loro natura e la relativa controversia ricadono sotto la giurisdizione dell'ordine giudiziario ordinario

  • L.R. Campania n.54/1985

    Riguarda contributi dovuti ai Comuni in base a convenzione; nel caso di specie è stata ritenuta distinta rispetto ai contributi reclamati dalla Regione e non decisiva ai fini della giurisdizione

  • Giurisprudenza

    Cass., sez. un., 21 gennaio 2020, n.1182

    Le Sezioni Unite hanno stabilito che, per controversie analoghe sui contributi estrattivi, la giurisdizione compete al giudice ordinario; tale pronuncia ha guidato il rigetto dell'appello

Massime di principio

  • Per stabilire la giurisdizione va accertata la natura del prelievo: se è un tributo 'tipico' devoluto alla fiscalità generale e disciplinato come imposizione tributaria la competenza può spettare alla Commissione Tributaria; se invece il prelievo ha natura amministrativa o è collegato a potestà amministrative e non a un rapporto sinallagmatico devolve al giudice ordinario.
  • La presenza o meno di un rapporto sinallagmatico (controprestazione diretta e commisurata al servizio ricevuto) è elemento chiave: l'assenza di sinallagma favorisce l'attribuzione al giudice ordinario.
  • Se il prelievo è previsto da norme regionali e destinato a finanziare spese pubbliche generali senza riconoscimento di una prestazione specifica, la giurisprudenza recente (Sez. Un., Cass. n.1182/2020) tende a ritenere la competenza del giudice ordinario.
  • Quando esistono norme che prevedono convenzioni o rapporti convenzionali (es. contributi dovuti ai Comuni in base a convenzione) occorre valutare separatamente la loro natura: contributi convenzionali possono avere diversa qualificazione rispetto a contributi imposti direttamente dalla Regione.
  • In presenza di giurisprudenza di legittimità consolidata che attribuisce la competenza al giudice ordinario è opportuno sollevare preliminarmente la questione di giurisdizione e, in caso di decisioni sopraggiunte favorevoli, considerare la possibile compensazione delle spese di lite.

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