Sentenza del 05/03/2020 n. 37 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
Le perdite su crediti sono definitive e, quindi, deducibili se risultano da elementi certi e precisi il cui esame deve essere condotto in base alla documentazione offerta dal contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione del diniego di deducibilità fiscale di perdite su crediti. Il ricorrente ha sostenuto che le perdite sono divenute definitive e deducibili perché documentate da elementi certi e precisi: diffide ad adempiere (con esito negativo per mancato ritiro o assenza del destinatario), attività di recupero anche tramite legale, notizie qualificate da terzi che attestano il venir meno o lo scioglimento delle società debitrici estere, informazioni sulla insufficienza patrimoniale di tali debitori e la presentazione di denuncia all'autorità penale estera.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che, alla luce della documentazione prodotta, le perdite su crediti potevano considerarsi definitive e pertanto deducibili. Sono stati considerati elementi probatori idonei: la diffida ad adempiere inefficace, le notizie qualificate circa la cessazione o l'insufficienza patrimoniale dei debitori esteri e la denuncia penale presentata all'estero. Di conseguenza è stata accolta la pretesa del contribuente (ovvero è stato riconosciuto il diritto alla deduzione fiscale delle perdite contestate).
Massime di principio
- La deducibilità delle perdite su crediti richiede che la perdita sia 'definitiva': ciò si valuta in base a elementi certi e precisi, non in astratto.
- Documentazione probatoria rilevante comprende diffide ad adempiere con esito negativo (anche per mancato ritiro), atti di recupero crediti tramite legale e prova di inutilità delle azioni esecutive nei confronti del debitore.
- Notizie qualificate provenienti da soggetti terzi che attestino la cessazione dell'attività del debitore o la sua insufficienza patrimoniale possono integrare l'elemento di certezza richiesto.
- La presentazione di denuncia all'autorità penale (anche estera) a fronte di fatti rilevanti può costituire ulteriore elemento probatorio a supporto della definitiva inesigibilità del credito.
- Il contribuente ha l'onere di fornire documentazione concreta e completa; in assenza di elementi certi l'Amministrazione può legittimamente negare la deduzione.
- Per crediti verso debitori esteri è opportuno curare la produzione di documenti ufficiali esteri (atti, visure, certificazioni), con traduzione o legalizzazione quando necessario, per garantirne efficacia probatoria in sede fiscale.
- È buona prassi dimostrare di aver adottato tutte le misure ragionevoli e proporzionate per il recupero del credito prima di considerarlo definitivo (azioni stragiudiziali e giudiziali, costi sostenuti, esiti).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 5 mar 2020Sentenza del 05/03/2020 n. 2161 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
- Sentenza · 5 mar 2020Sentenza del 05/03/2020 n. 102 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 5 mar 2020Sentenza del 05/03/2020 n. 168 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 5 mar 2020Sentenza del 05/03/2020 n. 169 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 5 mar 2020Sentenza del 05/03/2020 n. 176 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 5 mar 2020Sentenza del 05/03/2020 n. 177 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →