Sentenza del 05/03/2020 n. 176 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
IMU - soggetto passivo è il locatario per tutta la durata del contratto - Sussiste - Con la risoluzione del contratto l'onere di natura fiscale torna in capo al proprietario a prescindere dalla detenzione materiale - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Accertamento IMU relativo all'anno 2013 nei confronti di B. S.p.a. per un immobile concesso in locazione finanziaria: contestazione su chi fosse il soggetto passivo dell'imposta (se il locatore/società di leasing o il locatario/utilizzatore) in presenza di persistente detenzione materiale dell'immobile oltre la scadenza/risoluzione del contratto.
La decisione
L'appello del Comune di O. è stato accolto. La Commissione ha ritenuto errata l'interpretazione della Commissione Provinciale che aveva esteso la detenzione qualificata del locatario fino alla effettiva riconsegna materiale del bene. In base all'art. 9 del D.Lgs. 23/2011 e alla giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenze n. 13793 e 242549 del 2019), il soggetto passivo dell'IMU è il locatario per la durata del contratto; con la risoluzione del contratto l'onere fiscale torna al concedente (società di leasing) indipendentemente dalla riconsegna materiale del bene. La Commissione ha altresì escluso la possibilità di applicare per analogia la previsione TASI (art. 1 comma 672 legge 147/2013) e ha osservato che quella disposizione è entrata in vigore dal 2014, mentre il periodo controverso è il 2013. Sono state compensate le spese dei due gradi di giudizio.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9
Il soggetto passivo dell'IMU, in caso di locazione finanziaria, è il locatario per tutta la durata del contratto; alla scadenza/risoluzione del contratto l'onere fiscale ritorna in capo al concedente anche se quest'ultimo non ha ancora riacquisito la detenzione materiale del bene. Rileva il vincolo contrattuale, non la mera detenzione materiale.
Legge 147/2013, art. 1 comma 672 (TASI)
Prevede per la TASI che in caso di locazione finanziaria l'imposta sia dovuta dal locatario "dalla data della stipula alla data della riconsegna del bene"; la Commissione ha ritenuto che tale norma non sia applicabile per analogia all'IMU, anche perché è intervenuta con efficacia dall'anno 2014 e riguarda una imposta diversa (TASI) con presupposti distinti rispetto all'IMU.
Corte di Cassazione, sentenze n. 13793 e 242549 del 2019
sentenze n. 13793 e 242549/2019
La giurisprudenza di legittimità conferma che per l'IMU rileva il vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell'utilizzatore: alla nascita del rapporto è rilevante il contratto anche se il bene non è ancora stato consegnato o non è ancora venuto ad esistenza; alla risoluzione il carico fiscale torna al concedente indipendentemente dalla riconsegna materiale.
Massime di principio
- Per l'IMU in caso di leasing/locazione finanziaria il fattore determinante è l'esistenza e la vigenza del vincolo contrattuale: il locatario è soggetto passivo per tutta la durata del contratto; alla scadenza o risoluzione l'obbligo fiscale ritorna al concedente anche se quello non ha ancora riacquistato la disponibilità materiale del bene.
- Non è ammessa l'applicazione analogica di disposizioni relative a tributi diversi (es. TASI) per modificare l'interpretazione di norme IMU: le imposte locali hanno presupposti e finalità differenti e le norme vanno interpretate restrittivamente in materia fiscale.
- La data di efficacia delle norme è rilevante: non si possono utilizzare disposizioni entrate in vigore successivamente al periodo d'imposta controverso per decidere su un anno anteriore.
- Le istruzioni ministeriali o prassi non vincolante non possono prevalere su un disposto normativo chiaro e inequivoco; in caso di contrasto prevale la norma e la giurisprudenza di legittimità.
- In controversie su soggetto passivo IMU relative a leasing, la giurisprudenza consolidata privilegia la valutazione del rapporto contrattuale (nascita, durata, risoluzione) rispetto alla mera detenzione materiale al fine di individuare il soggetto tenuto all'imposta.
- In giudizio tributario, quando la questione è dotata di precedenti giurisprudenziali contrapposti o di novità interpretative, è possibile che il giudice compensi le spese tra le parti.
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