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Sentenza

Sentenza del 05/03/2020 n. 102 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia impugnava la sentenza della CTP di Cagliari che aveva accolto i ricorsi dei contribuenti contro avvisi di accertamento relativi a IVA, IRES, IRAP e IRPEF per il 2006. L'Ufficio aveva ricalcolato i ricavi e le imposte fondandosi sul valore normale degli immobili desunto dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI), rilevando scostamenti tra i prezzi di vendita degli appartamenti e il valore OMI e ritenendo così sottrazione di materia imponibile. La CTP aveva ritenuto illegittima la retroattiva applicazione della presunzione del valore normale (richiamando la legge comunitaria 2008 e l'art.24 della L.7/7/2009 n.88) e aveva censurato la mancanza, da parte dell'Ufficio, di presunzioni gravi, precise e concordanti, nonché l'assenza di indicazione dei criteri e dei valori di mercato utilizzati (es. caratteristiche degli immobili, prezzi comparabili, modalità di calcolo).

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale della Sardegna ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato integralmente la sentenza della CTP. Ha ritenuto che l'Ufficio non abbia fornito la pluralità di elementi indiziari richiesti (non ha indicato i valori normali accertati né la metodologia di rilevazione né le caratteristiche degli immobili), e che il mero scostamento tra prezzo di atto e quotazioni OMI non sia sufficiente dopo la modifica normativa. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione n.9474/2017) secondo cui, dopo l'art.24 L.88/2009, l'accertamento non può basarsi unicamente sul raffronto con l'OMI ma richiede ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese, liquidate in euro 19.800,00, e alla rifusione degli onorari; è stata disposta la distrazione delle spese a favore del difensore che si è dichiarato antistatario.

Norme richiamate

  • DPR 600/1973, art. 39, co. 1

    Riferito in relazione alla disciplina dell'accertamento sui redditi d'impresa e alla presunzione di corrispondenza tra corrispettivo e valore normale. La CTR segnala che, dopo la modifica introdotta dall'art.24 della L.88/2009, tale presunzione non può più essere applicata automaticamente come presunzione legale relativa.

  • DPR 600/1973, art. 54

    Citato dall'appellante nell'impugnazione. Nel complesso della motivazione processuale è richiamato come parte della normativa tributaria applicabile agli accertamenti (nessuna specifica interpretazione diversa dalla contestazione dell'Agenzia emergente dal testo).

  • Legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008), art. 24

    La CTR ha ritenuto che l'art.24 abbia abrogato la presunzione legale relativa dell'equivalenza tra corrispettivo di cessione immobiliare e valore normale (ripristinando l'esigenza di elementI indiziari). La modifica ha efficacia retroattiva per adeguamento al diritto UE, per cui l'Ufficio non può più fondare rettifiche esclusivamente sul valore OMI.

  • Decreto-legge n.223/2006 (art.35, co.3) convertito e modificato dalla L. n.248/2006

    art. 35, co.3 d.l. 223/2006 (conv. L.248/2006)

    Richiamato come atto che aveva introdotto in precedenza la presunzione della corrispondenza tra corrispettivo e valore normale; la giurisprudenza ha poi considerato superata tale presunzione dalla successiva L.88/2009.

  • Direttiva comunitaria (richiamata in sentenza)

    art. 73 direttiva n. 2006/???/CE (citata nel testo)

    La sentenza richiama i principi comunitari (art.73 della direttiva citata) come base della necessità di eliminare la presunzione automatica del valore normale, richiedendo conformità al diritto UE.

  • Giurisprudenza: Corte di cassazione, sentenza n. 9474/2017

    La Cassazione ha stabilito che, dopo l'intervento normativo del 2009, l'accertamento che derivi da cessioni immobiliari non può fondarsi soltanto sullo scostamento tra prezzo di atto e quotazioni OMI, ma richiede la sussistenza di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.

Massime di principio

  • Dopo l'art.24 L.88/2009 l'Amministrazione finanziaria non può fondare un accertamento fiscale esclusivamente sul raffronto tra prezzo di atto e quotazioni OMI: occorrono ulteriori elementi indiziari "gravi, precisi e concordanti" che dimostrino l'infedeltà delle dichiarazioni.
  • Quando l'Ufficio rileva differenze di prezzo fra immobili analoghi venduti dalla stessa impresa, deve documentare le caratteristiche concrete degli immobili (ubicazione precisa, estensione, stato, rifiniture, data delle trattative) e i criteri usati per determinare i valori applicati; l'assenza di tale metodologia rende l'accertamento vulnerabile.
  • Le differenze di prezzo tra unità immobiliari nello stesso edificio non sono di per sé prova di evasione: possono derivare da rifiniture diverse, tempi di vendita, capacità negoziale delle parti o mutamenti del mercato; per trasformare la differenza in presunzione di evasione servono indizi supplementari.
  • Il contribuente ha titolo per contestare l'accertamento richiedendo all'Ufficio la produzione del dettaglio metodologico, dei valori di riferimento applicati e dei comparabili: la mancata produzione può portare all'annullamento dell'accertamento.
  • Le Corti seguono la giurisprudenza di legittimità (es. Cass. n.9474/2017): dunque gli avvisi basati su sole quotazioni OMI senza ulteriori elementi probatori hanno scarse probabilità di resistenza in grado di appello.
  • In sede di contenzioso è possibile ottenere la condanna alle spese dell'Amministrazione quando l'accertamento risulta carente nella motivazione e nella documentazione delle modalità di calcolo del valore.

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