Sentenza del 05/03/2020 n. 168 - Corte di Giustizia UE
La Corte interviene sull'esenzione IVA dei servizi di assistenza ospedaliera e delle cure mediche. Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 132, paragrafo 1, lettera b) - Esenzioni - Ospedalizzazione e cure mediche - Enti ospedalieri - Prestazioni fornite a condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per gli enti di diritto pubblico - Articoli 377 e 391 - Deroghe - Possibilità di optare per la tassazione - Mantenimento della tassazione - Modifica delle condizioni di esercizio dell'attività.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia sull'IVA: X*X aveva optato (gennaio 2012) per il regime di imposizione IVA e detratto l'IVA sugli acquisti. In seguito ha fornito, dal settembre 2012, molte prestazioni mediche nell'ambito di convenzioni con autorità pubbliche a prezzi prefissati e coperti parzialmente dagli enti di previdenza sociale. L'amministrazione fiscale ha ritenuto che tali prestazioni dovessero essere esenti ai sensi dell'art.132(1)(b) della direttiva IVA e ha ricalcolato lo status fiscale retroattivamente (con decorrenza 1/10/2012), richiedendo il pagamento dell'IVA indebitamente detratta pari a EUR 2.009.944,90 più interessi. X*X ha impugnato la decisione, deducendo tra l'altro l'obbligo previsto dalla normativa portoghese di rimanere nel regime di opzione per 5 anni
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito: 1) l'art.132(1)(b) deve essere interpretato nel senso che le autorità nazionali possono considerare, per valutare la sussistenza di "condizioni sociali analoghe", il fatto che le prestazioni siano fornite in base ad accordi con le autorità pubbliche a prezzi fissati da tali accordi e con oneri parzialmente a carico degli enti di previdenza sociale; 2) gli artt. 377 e 391 della direttiva, unitamente ai principi del legittimo affidamento, certezza del diritto e neutralità fiscale, non ostano a che le prestazioni rientranti nell'art.132(1)(b) siano esentate anche se il prestatore aveva precedentemente optato per l'imposizione e il periodo minimo di permanenza nel regime di opzione non è ancora scaduto. In sostanza, l'esenzione si applica al livello delle singole prestazioni (non al prestatore in generale) e lo Stato può rettificare il trattamento IVA se le condizioni di erogazione mutano e le prestazioni risultano esenti
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE - art.132, par.1, lett. b)
l'ospedalizzazione e le cure mediche nonché le operazioni ad esse strettamente connesse, assicurate da enti di diritto pubblico oppure, a condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per i medesimi, da istituti ospedalieri, centri medici e diagnostici e altri istituti della stessa natura debitamente riconosciuti.
L'esenzione si applica alle singole prestazioni assicurate a condizioni sociali analoghe a quelle degli enti pubblici; tra i fattori rilevanti rientrano accordi con autorità pubbliche, prezzi fissati da tali accordi e oneri assunti da istituti di previdenza sociale
Direttiva 2006/112/CE - art.133(1)(c)
gli organismi ... devono praticare prezzi approvati dalle autorità pubbliche o che non superino detti prezzi ...
Lo Stato membro può subordinare l'esenzione all'esistenza di prezzi approvati o non superiori a quelli approvati; tuttavia l'assenza di tale condizione non esclude automaticamente l'esenzione
Direttiva 2006/112/CE - art.377
Il Portogallo può continuare ad esentare le operazioni ... alle condizioni esistenti in tale Stato membro al 1° gennaio 1989
Consente a uno Stato membro di mantenere deroghe nazionali pregresse; ma tale deroga (e la facoltà di optare) riguarda gli istituti non contemplati dall'art.132(1)(b), non può essere invocata per impedire l'applicazione dell'esenzione prevista dall'art.132(1)(b)
Direttiva 2006/112/CE - art.391
Gli Stati membri ... possono accordare ai soggetti passivi la facoltà di optare per l'imposizione di tali operazioni.
L'opzione per l'imposizione è ammessa solo con riguardo alle operazioni esenti in forza di deroghe storiche (art.377); essa non impedisce che, qualora le prestazioni rientrino nell'ambito di applicazione dell'art.132(1)(b), tali prestazioni siano esenti nonostante un'opzione preventiva
Código do IVA (Portogallo) - art.9(2)
sono esenti da IVA le prestazioni di servizi medici e sanitari e le operazioni strettamente connesse effettuate da ospedali, cliniche, dispensari e altre strutture analoghe.
Disposizione nazionale che recepisce l'esenzione; la sua applicazione deve essere coerente con l'interpretazione della direttiva
Código do IVA (Portogallo) - art.12 (diritto di opzione)
Possono rinunciare all'esenzione e scegliere di tassare le loro transazioni ... istituti ospedalieri ... non appartenenti a persone giuridiche di diritto pubblico ...; una volta esercitato il diritto di opzione ... il soggetto passivo è tenuto a rimanere assoggettato al regime al quale ha optato per almeno cinque anni.
La normativa nazionale prevede una facoltà di opzione e un periodo minimo di permanenza, ma tale regime non può impedire l'applicazione dell'esenzione prevista dall'art.132(1)(b) quando le singole prestazioni soddisfano i requisiti comunitari
Lei n.7-A/2016 (Portogallo)
modifica dell'art.12: opzione per soggetti non pubblici solo per prestazioni che non derivano da accordi con lo Stato
Rafforza l'idea che le prestazioni derivanti da accordi con lo Stato possano essere escluse dall'ambito dell'opzione fiscale nazionale
Massime di principio
- La nozione di "condizioni sociali analoghe" va valutata in base alle singole prestazioni (test delle prestazioni) e non esclusivamente sulla qualità giuridica del prestatore: servizi forniti in base ad accordi pubblici a prezzi prefissati e con oneri coperti parzialmente da previdenza sociale sono fattori rilevanti per riconoscere l'esenzione
- Gli Stati membri possono prevedere condizioni (es. prezzi approvati) per concedere l'esenzione, ma l'assenza di tali condizioni non esclude automaticamente il beneficio dell'esenzione se altri elementi dimostrano la comparabilità sociale
- L'opzione nazionale per la tassazione non impedisce che successivamente determinate prestazioni siano qualificate come esenti se le condizioni di erogazione mutano: l'esenzione comunitaria prevale per le prestazioni che rientrano nell'art.132(1)(b)
- Le autorità fiscali possono rettificare retroattivamente il trattamento IVA delle prestazioni entro i termini di legge quando risultano esenti alla luce dei criteri comunitari; i principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto non impediscono tale rettifica se non vi sono specifiche e precise assicurazioni amministrative
- Per valutare la sussistenza dell'esenzione si considerano elementi concreti: esistenza di convenzioni con enti pubblici, prezzi contrattuali, percentuale di attività svolta nell'ambito delle convenzioni, grado di partecipazione finanziaria degli enti previdenziali e interesse pubblico delle prestazioni
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