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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02916/2025 del 05/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria contestava a un contribuente la mancata dichiarazione di una plusvalenza derivante dalla vendita di terreni. Il contribuente aveva fatto redigere una perizia giurata di stima ex art. 7 L. n. 448/2001, assumendo il valore periziato come base per il pagamento dell’imposta sostitutiva; successivamente aveva venduto i terreni a un prezzo inferiore al valore stimato e non aveva indicato nell’atto di compravendita il valore periziato. L’Ufficio riteneva che tale comportamento rendesse comunque accertabile la plusvalenza ai sensi degli artt. 67 e 68 TUIR. Dopo un primo giudizio favorevole al contribuente, la causa era stata cassata con rinvio da questa Corte con ordinanza n. 9784/2017, che aveva enunciato un principio di diritto favorevole all’Ufficio. Nel giudizio di rinvio, però, la CTR della Basilicata aveva nuovamente rigettato la tesi dell’Amministrazione, aderendo a precedenti successivi e contrari. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione l’Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 384, comma 2, c.p.c., degli artt. 67 e 68 d.P.R. n. 917/1986 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che il giudice di rinvio non si fosse conformato al principio di diritto già fissato dalla Corte di cassazione e non potesse discostarsene in assenza di ius superveniens, neppure per effetto di un successivo mutamento giurisprudenziale.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell’Agenzia delle Entrate. Ha affermato che, nel giudizio di rinvio conseguente a cassazione per violazione di legge, il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione e non può sindacarlo o eluderlo neppure se successivamente la giurisprudenza di legittimità si sia modificata, salvo intervenuto ius superveniens. Poiché la CTR si era discostata dal principio vincolante già fissato dalla Corte in ordine agli effetti della perizia giurata e della successiva vendita a prezzo inferiore non dichiarata nell’atto, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado perché si uniformi ai principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 384 c.p.c.

    il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può disattenderlo; la Corte richiama anche la distinzione, in tema di poteri del giudice di rinvio, tra cassazione per violazione di legge e cassazione per vizio di motivazione.

  • art. 360 c.p.c.

    il motivo è stato dedotto come violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 67 d.P.R. n. 917/1986

    è richiamato quale norma che disciplina le plusvalenze imponibili derivanti dalla cessione di terreni.

  • art. 68 d.P.R. n. 917/1986

    è richiamato per il recupero a tassazione della plusvalenza conseguita e per il criterio di determinazione della stessa.

  • art. 2697 c.c.

    è evocato dal ricorrente nel parametro della doglianza per violazione delle regole sull’onere della prova, ma il nucleo decisorio riguarda soprattutto il vincolo al principio di diritto nel rinvio.

  • art. 7 della L. n. 448/2001

    consente la rideterminazione del valore dei terreni mediante perizia giurata e il versamento dell’imposta sostitutiva, con effetti rilevanti ai fini fiscali.

  • artt. 392 e ss. c.p.c.

    sono richiamati per individuare il quadro normativo del giudizio di rinvio.

  • L. n. 448/2001

    la Corte richiama la disciplina della perizia giurata di rideterminazione del valore dei terreni.

  • d.P.R. n. 917/1986

    è il testo unico delle imposte sui redditi, evocato per la disciplina delle plusvalenze.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice di merito è vincolato al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione che ha disposto il rinvio e non può sostituirvi una diversa soluzione, nemmeno se nel frattempo sia mutato l’orientamento giurisprudenziale di legittimità, salvo intervenuto ius superveniens.
  • Quando la cassazione è avvenuta per violazione o falsa applicazione di legge, il giudice di rinvio non ha margini per rinnovare liberamente la valutazione dei fatti già acquisiti, ma deve limitarsi ad applicare il principio di diritto al quadro fattuale già definito.
  • La successiva evoluzione della giurisprudenza, da sola, non incide sui limiti del giudizio di rinvio e non legittima il giudice di merito a discostarsi dal dictum rescindente della Corte di cassazione.
  • In materia di plusvalenze su terreni, la rideterminazione del valore mediante perizia giurata e il relativo versamento dell’imposta sostitutiva producono effetti fiscali che vanno valutati secondo il principio di diritto applicabile, ma la questione concreta qui decisa è processuale: il giudice di rinvio deve rispettare il precedente vincolante della Cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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