Cassazione Civile, Ordinanza n. 22508/2024 del 08/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una precedente sentenza parziale del Tribunale che, in un giudizio relativo a un appalto ritenuto non genuino, aveva dichiarato costituito tra il lavoratore e la società ricorrente un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 1 gennaio 2000, con conseguente ordine di ripristino del rapporto e diritto alle retribuzioni. Poiché la società non aveva ottemperato all’ordine, il lavoratore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per euro 64.173,32. La società aveva proposto opposizione e poi appello, ma la Corte territoriale aveva confermato il diritto del lavoratore alle somme. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione la società denunciava violazione dell’art. 1 l. n. 1369/1960, degli artt. 29, comma 3-bis, e 27, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 e dell’art. 1180 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse errato nel negare l’eccezione di aliunde perceptum e nel ritenere non liberatori i pagamenti eseguiti da una diversa società subentrata nel medesimo appalto, in favore del lavoratore, per attività svolta alle dipendenze di quest’ultima.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite e i precedenti conformi in controversie analoghe, chiarendo che la disciplina dell’interposizione nelle prestazioni di lavoro consente l’efficacia liberatoria dei pagamenti effettuati dal datore di lavoro fittizio o da terzi solo se tali pagamenti sono fatti a vantaggio del soggetto che utilizza effettivamente la prestazione e sono riferibili al rapporto fittizio accertato. Non sono invece detraibili le somme percepite dal lavoratore da un diverso datore di lavoro per una prestazione resa nell’ambito di un distinto rapporto, perché in tale ipotesi non opera la compensatio lucri cum damno. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, L. n. 1369/1960
richiamato dalla ricorrente come norma violata, nel contesto dell’appalto non genuino e dell’interposizione di manodopera.
art. 29, comma 3-bis, d.lgs. n. 276/2003
richiamato quale disposizione che, nel rinviare all’art. 27, comma 2, disciplina l’efficacia liberatoria dei pagamenti nel caso di appalto illecito o somministrazione irregolare.
art. 27, comma 2, d.lgs. n. 276/2003
"tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata"
la norma consente l’efficacia liberatoria dei pagamenti effettuati dal datore di lavoro fittizio o da terzi solo se riferiti e vantaggiosi per il soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione; non si estende ai pagamenti di un diverso datore di lavoro per un rapporto distinto.
richiamato per affermare che i pagamenti del datore di lavoro fittizio o di terzi possono avere incidenza liberatoria nei limiti sopra indicati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
il rigetto del ricorso comporta i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
menzionato solo per la riserva di deposito dell’ordinanza in camera di consiglio.
Massime di principio
- In caso di appalto non genuino o somministrazione irregolare, i pagamenti idonei a liberare il soggetto che utilizza effettivamente la prestazione sono solo quelli effettuati dal datore di lavoro fittizio o da terzi ma riferibili al rapporto simulato e resi a vantaggio di chi ha impiegato il lavoratore.
- Le somme percepite dal lavoratore da un diverso datore di lavoro, per un rapporto autonomo e distinto rispetto a quello accertato come fittizio, non sono detraibili dal credito retributivo azionato e non integrano aliunde perceptum in senso rilevante ai fini liberatori.
- La compensatio lucri cum damno non opera per neutralizzare, nel giudizio sul credito retributivo derivante da interposizione illecita, i redditi percepiti dal lavoratore in rapporti di lavoro diversi da quello oggetto dell’accertamento.
- Quando il giudice di merito si conforma all’orientamento consolidato delle Sezioni Unite sull’efficacia liberatoria dei pagamenti in materia di interposizione di manodopera, il ricorso per cassazione che prospetti una diversa lettura della norma è infondato se mira a estendere la detrazione a rapporti estranei a quello accertato.
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