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Sentenza

Sentenza del 16/04/2024 n. 10307 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A seguito del preavviso di fermo amministrativo relativo a un autoveicolo, A.A. aveva impugnato il preavviso e tre avvisi di accertamento riguardanti i redditi dell’associazione per gli anni 2009, 2010 e 2011, sostenendo di non averne avuto previa conoscenza. La C.T.R. della Campania aveva accolto l’appello del contribuente, ritenendo inesistente la notifica dell’avviso di accertamento eseguita il 13 marzo 2014: la raccomandata informativa prevista dall’art. 140 c.p.c. era stata affidata a un’agenzia postale privata anziché al servizio postale universale e, secondo la C.T.R., non era provata la ricezione della comunicazione. L’Agenzia ha contestato la decisione con due profili: l’erronea esclusione della validità della notifica tramite operatore postale privato, alla luce della liberalizzazione dei servizi postali e della disciplina applicabile agli atti amministrativi e tributari; e l’omesso esame della prova di consegna della raccomandata informativa a una persona trovata presso il domicilio del destinatario.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia e cassato la sentenza della C.T.R., rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ha dichiarato infondata l’eccezione di novità della questione sollevata dall’Agenzia, poiché la regolarità dell’invio tramite operatore privato era stata sostenuta già in primo grado. Ha dichiarato invece inammissibili, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., la produzione in Cassazione della nota ministeriale del 2020 sulla mancanza di titoli abilitativi dell’agenzia privata e la relativa eccezione: il documento non rientrava tra quelli producibili in quella sede. Nel merito, ha stabilito che, per un atto amministrativo-tributario notificato nel 2014, l’impiego di un operatore postale privato non determina di per sé l’inesistenza della notifica: la notifica è valida se l’operatore era munito della licenza individuale richiesta dalla normativa allora vigente, circostanza la cui mancanza non era stata tempestivamente documentata. Ha inoltre censurato la C.T.R. per non aver valutato la consegna della raccomandata informativa a una persona rinvenuta presso il domicilio del contribuente e per non aver verificato né i presupposti della presunzione di conoscenza né l’eventuale prova, a carico del destinatario, dell’impossibilità incolpevole di prendere cognizione dell’atto. La Cassazione non ha deciso definitivamente la validità della notifica, ma ne ha disposto il nuovo esame; non risultano liquidate le spese, demandate al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • Art. 140 c.p.c.

    La sentenza d'appello non si è attenuta a questi principi nella parte in cui ha affermato l'inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento in quanto l'invio della raccomandata di cui all'art. 140 cod. proc. civ. era stato affidato ad una privata agenzia di recapito.

    La notifica dell’avviso di accertamento effettuata secondo l’art. 140 c.p.c. non è inesistente per il solo fatto che la raccomandata informativa sia affidata a un operatore privato. Per gli atti amministrativi e tributari, nel regime temporale applicabile, occorre verificare che l’operatore possedesse la licenza individuale richiesta.

  • D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 4, come modificato dal D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58

    Pertanto, deve ritenersi valida la notifica tramite posta privata di un atto impositivo tributario che sia intervenuta, come nel caso di specie, nel periodo intercorrente tra la liberalizzazione del servizio postale operata a mezzo del menzionato D.Lgs. n. 58 del 2011 e quella compiutamente attuata dalla successiva legge n. 124 del 2017, laddove vi abbia provveduto un operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla licenza individuale di cui all'art. 5, comma 1, D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261.

    Nel periodo compreso tra la riforma del 2011 e la liberalizzazione del 2017, la notifica postale privata di un atto impositivo tributario è valida se effettuata da un operatore munito della licenza individuale prevista dalla legge. La disciplina riserva invece regole più rigorose alla notificazione degli atti giudiziari.

  • D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 5, comma 1

    Pertanto, deve ritenersi valida la notifica tramite posta privata di un atto impositivo tributario che sia intervenuta, come nel caso di specie, nel periodo intercorrente tra la liberalizzazione del servizio postale operata a mezzo del menzionato D.Lgs. n. 58 del 2011 e quella compiutamente attuata dalla successiva legge n. 124 del 2017, laddove vi abbia provveduto un operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla licenza individuale di cui all'art. 5, comma 1, D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261.

    Per il regime applicabile alla notifica del 2014, la licenza individuale era il titolo abilitativo necessario perché l’operatore privato potesse effettuare validamente la spedizione di un atto amministrativo o tributario.

  • Legge 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 57, lettera b)

    La disposizione ha soppresso, con decorrenza dal 10 settembre 2017, la riserva esclusiva a Poste Italiane di determinati servizi di notificazione. Poiché la notifica controversa risale al 13 marzo 2014, tale abrogazione non governa il caso.

  • Codice civile, art. 1335

    Di tale circostanza, infatti, la C.t.r. ha omesso ogni scrutinio, omettendo altresì di verificare la sussistenza dei presupposti della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ. o del suo superamento a mezzo prova da parte del destinatario di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prendere cognizione del piego.

    Quando la comunicazione giunge all’indirizzo del destinatario, va verificata la presunzione di conoscenza; il destinatario può superarla provando di essere stato, senza propria colpa, nell’impossibilità di averne notizia. Il giudice deve esaminare sia i presupposti della presunzione sia l’eventuale prova contraria.

  • Codice di procedura civile, art. 372

    Trattasi, tuttavia, di documento estraneo al perimetro di cui all'art. 372 cod. proc. civ..

    La nota ministeriale sulla mancanza di titoli abilitativi dell’agenzia privata non era producibile in Cassazione ai sensi dell’art. 372 c.p.c., perché relativa alla notifica di un atto tributario amministrativo e non a un atto processuale o funzionale al processo.

  • Codice di procedura civile, art. 378

    L’eccezione formulata nella memoria ex art. 378 c.p.c. sulla base della nota ministeriale è stata dichiarata inammissibile in conseguenza dell’inammissibilità della produzione documentale su cui si fondava.

  • Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 4

    È la disposizione invocata dall’Agenzia per denunciare la nullità della sentenza o del procedimento per violazione delle norme sulla notificazione; il ricorso è stato accolto.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16

    La disposizione è stata invocata dall’Agenzia tra le norme sulla notificazione la cui violazione era denunciata; la decisione non ne sviluppa una distinta interpretazione.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lettera b-bis)

    La sentenza d’appello aveva richiamato la disciplina della comunicazione informativa collegata alla notificazione; la Cassazione ha ritenuto decisivo verificare la consegna della raccomandata al domicilio e l’applicabilità della presunzione di conoscenza, senza attribuire alla disposizione un’interpretazione autonoma.

Massime di principio

  • Per le notifiche di atti amministrativi e tributari eseguite nel periodo tra il D.Lgs. n. 58 del 2011 e la legge n. 124 del 2017, l’uso di un operatore postale privato non comporta automaticamente l’inesistenza della notificazione: va accertato se l’operatore fosse munito della licenza individuale richiesta dalla disciplina allora vigente.
  • I principi sulle notifiche di atti giudiziari non possono essere trasferiti automaticamente alle notifiche di atti impositivi: la natura amministrativa dell’avviso di accertamento comporta l’applicazione del regime specifico degli atti amministrativi e tributari.
  • Se la raccomandata informativa risulta consegnata presso l’indirizzo del destinatario a una persona ivi rinvenuta, il giudice deve valutare la presunzione di conoscenza e l’eventuale prova contraria del destinatario, che deve dimostrare l’impossibilità incolpevole di prendere cognizione del piego.
  • In Cassazione non è ammessa, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., la produzione di documenti relativi a un atto tributario amministrativo solo perché attengono alla sua notificazione: la disposizione riguarda documenti relativi ad atti processuali o funzionali al processo.
  • L’abrogazione del regime di riserva postale operata dalla legge n. 124 del 2017 decorre dal 10 settembre 2017 e non si applica retroattivamente alle notifiche anteriori.

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