Sentenza del 16/04/2024 n. 10168 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento TARSU per l’anno 2008 relativo a locali accatastati come depositi, che la contribuente riteneva adibiti a stalla e fienile e strumentali all’attività agricola, sostenendo che producessero rifiuti speciali non assimilabili agli urbani. Il Comune ha contestato l’esenzione, deducendo che la contribuente non aveva presentato la dichiarazione richiesta né provato la natura e lo smaltimento dei rifiuti; inoltre, la delibera comunale del 19 maggio 1998 n. 17 assimilava agli urbani anche paglia e prodotti di paglia. In Cassazione il Comune ha proposto cinque motivi: motivazione apparente o contraddittoria; violazione delle regole sull’imponibilità e sull’onere della prova; violazione delle norme sulla confessione; erronea esclusione dalla tassa dei rifiuti speciali assimilati e questione di aiuto di Stato; omessa dichiarazione della pertinenzialità e destinazione dei locali.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il primo motivo: la motivazione della sentenza regionale, pur eventualmente errata nel merito, superava la soglia minima costituzionale e permetteva di comprendere la ratio decidendi. Ha accolto il secondo, il terzo e il quinto motivo, esaminati congiuntamente: la contribuente non aveva presentato la dichiarazione necessaria né assolto l’onere di provare che i locali producessero rifiuti speciali non assimilabili, direttamente smaltiti e quindi esclusi dalla superficie tassabile; inoltre il Comune aveva prodotto la delibera di assimilazione, comprendente paglia e prodotti di paglia, e aveva contestato la tipologia dei rifiuti, sicché non ricorrevano né mancata contestazione né confessione. Il quarto motivo è stato assorbito. La Corte ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia e, non occorrendo ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente contro l’accertamento TARSU. Spese dei giudizi di merito compensate; A.A. condannata alle spese di Cassazione: 500 euro per compensi, 200 euro per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge, se dovuti.
Norme richiamate
Art. 62, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
l’art. 62, comma 1, del d.lvo 15 novembre 1993 n. 507 pone a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti (con conseguente soggezione a tassazione), che può essere vinta soltanto dall'espressa indicazione da parte del contribuente, nella denunzia originaria o nella denunzia di variazione, delle condizioni indispensabili per beneficiare della riduzione o della esenzione.
Gli immobili occupati o detenuti sono presunti produttivi di rifiuti e assoggettati a TARSU. Il contribuente che invoca esclusioni o agevolazioni deve dichiarare tempestivamente le condizioni rilevanti e provarle; per le aree che producono rifiuti speciali non assimilabili deve inoltre fornire dati sulla loro esistenza e delimitazione e dimostrare lo smaltimento diretto, quando invoca l’esclusione dalla superficie imponibile.
Art. 70 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
grava sull'interessato (oltre all'obbligo di denuncia ai sensi dell' art. 70 del D.Lgs. n. 507 del 1993) un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile.
Per ottenere l’esclusione dalla superficie tassabile delle aree in cui si producono rifiuti speciali non assimilabili, il contribuente deve adempiere all’obbligo dichiarativo e informare il Comune degli elementi necessari a individuare e delimitare tali aree.
Art. 111, comma 6, della Costituzione
si è in presenza di una tipica fattispecie di "motivazione apparente", allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall' art. 111 , comma 6, Cost.
La sentenza è nulla per motivazione apparente solo quando le ragioni esposte non consentono alcun controllo sul percorso decisorio e non raggiungono il minimo costituzionale. Nel caso concreto tale vizio è stato escluso.
Massime di principio
- Chi chiede l’esenzione o la riduzione TARSU per locali o aree che non producono rifiuti urbani, o producono rifiuti speciali non assimilabili, deve dichiarare la situazione al Comune e fornire prove oggettive: la sola destinazione agricola o strumentale dei locali non basta.
- L’esclusione dalla superficie imponibile per rifiuti speciali presuppone la prova della loro natura non assimilabile, dell’individuazione delle aree interessate e, quando rilevante, dello smaltimento diretto fuori dal circuito comunale.
- Se il regolamento comunale assimila una specifica tipologia di rifiuto ai rifiuti urbani, non è possibile ottenere automaticamente l’esenzione invocando la natura agricola dell’attività: occorre confrontare il rifiuto concretamente prodotto con la disciplina comunale e provarne le caratteristiche.
- Il silenzio o la mancata contestazione non possono essere presunti quando il Comune abbia contestato la tipologia dei rifiuti; analogamente, le deduzioni difensive dell’ente non costituiscono confessione della produzione di rifiuti speciali.
- La motivazione di una sentenza è apparente soltanto se non rende comprensibile la ratio decidendi e impedisce il controllo sul ragionamento; una decisione può invece avere motivazione sufficiente sotto il profilo formale pur risultando errata nell’applicazione delle norme.
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