Sentenza del 16/04/2024 n. 10182 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento TARSU per l’anno 2007 relativo a immobili accatastati come depositi, che i giudici di merito avevano ritenuto adibiti a stalla e fienile e produttivi di rifiuti speciali non assimilati agli urbani. Il Comune ha proposto cinque motivi: 1) motivazione apparente o contraddittoria e carenza istruttoria sulla destinazione dei locali e sulla natura dei rifiuti; 2) violazione dell’art. 62 del D.Lgs. 507/1993, per mancata prova, da parte della contribuente, dei presupposti dell’esenzione; 3) violazione delle norme sulla confessione e sull’onere della prova, contestando che il Comune avesse riconosciuto la destinazione a stalla o la specialità dei rifiuti; 4) violazione delle norme sulla TARSU e sull’assimilazione, perché la delibera comunale n. 17 del 19 maggio 1998 includeva la paglia e i prodotti di paglia tra i rifiuti assimilati; 5) violazione degli artt. 62, comma 2, e 70 del D.Lgs. 507/1993, per mancata denuncia della pertinenzialità e delle condizioni che avrebbero giustificato l’esclusione. La contribuente non aveva presentato denuncia né dimostrato adeguatamente la tipologia dei rifiuti e il loro smaltimento autonomo.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il primo motivo: la motivazione della CTR, pur eventualmente errata nel merito, superava la soglia del minimo costituzionale perché rendeva comprensibile la ratio decidendi. Ha accolto congiuntamente il secondo, il terzo e il quinto motivo: l’esenzione o l’esclusione dalla superficie imponibile non può essere riconosciuta presuntivamente; il contribuente deve dichiarare le condizioni rilevanti e provare i presupposti dell’agevolazione o dell’esclusione. Nel caso concreto mancavano sia la denuncia sia la prova dei rifiuti speciali non assimilabili e del loro smaltimento autonomo; inoltre, il Comune aveva prodotto la delibera n. 17 del 19 maggio 1998, che includeva la paglia e i prodotti di paglia tra i rifiuti soggetti alla privativa comunale. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La Corte ha cassato la sentenza della CTR Lombardia n. 3214/32/2015, depositata il 10 luglio 2015, e, decidendo nel merito senza necessità di ulteriori accertamenti, ha rigettato il ricorso originario della contribuente contro l’avviso TARSU 2007. Spese dei gradi di merito compensate; A.A. condannata alle spese di cassazione: 500 euro per compensi, 200 euro per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
Art. 62, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Per cui, stando all'inequivoco tenore dall' art. 62 , comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 , è specifico onere del contribuente indicare, nella denuncia originaria o di variazione, l'inidoneità dei locali o delle aree a produrre rifiuti, rispettivamente, per la loro intrinseca natura, per la loro stabile destinazione o per le loro obiettive condizioni di inutilizzabilità, sempre che tali circostanze siano debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
La presunzione generale è che gli immobili occupati o detenuti producano rifiuti e siano imponibili. Per ottenere esenzione, riduzione o esclusione di aree dalla superficie tassabile, il contribuente deve indicare tempestivamente le condizioni rilevanti nella denuncia e fornire riscontri obiettivi; per i rifiuti speciali non assimilabili deve inoltre provare i presupposti dell’esclusione.
Art. 70 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
È stato da ultimo ribadito che in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), spetta al contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione dell' art. 62 , comma 3, del D.Lgs. n. 507 del 1993 , posto che, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il quale spetta all'amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell'obbligazione tributaria per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull'interessato (oltre all'obbligo di denuncia ai sensi dell' art. 70 del D.Lgs. n. 507 del 1993 ) un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale.
Il contribuente deve adempiere all’obbligo di denuncia e fornire al Comune le informazioni necessarie per identificare e delimitare le aree interessate dai rifiuti speciali non assimilabili, se ne chiede l’esclusione dalla superficie imponibile.
Art. 111, comma 6, della Costituzione
Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di "motivazione apparente", allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall' art. 111 , comma 6, Cost.
La motivazione è nulla solo quando non consente di ricostruire e controllare il ragionamento decisorio, perché radicalmente assente, incomprensibile o logicamente inconciliabile; non basta che sia ritenuta errata nel merito.
Deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 19 maggio 1998
Va, peraltro, osservato che il comune ha prodotto in giudizio la delibera di assimilazione (deliberazione di C.C. del 19 maggio 1998 n. 17 che richiamava anche la paglia ed i prodotti di paglia tra i rifiuti soggetti alla privativa comunale) quale titolo per la riscossione della tariffa ed aveva espressamente contestato la tipologia di rifiuto prodotto nell'area, non potendosi, pertanto, parlare di deduzioni della contribuente non contestate ovvero oggetto di "confessione".
La delibera comunale assimilava alla categoria rilevante anche paglia e prodotti di paglia. La sua esistenza, insieme alla contestazione comunale sulla tipologia dei rifiuti, impediva di considerare non contestate o confessate le deduzioni della contribuente.
Massime di principio
- In materia TARSU, la produzione di rifiuti e la conseguente imponibilità costituiscono la regola per gli immobili occupati o detenuti; l’esenzione o l’esclusione di superfici è eccezionale e deve essere provata dal contribuente.
- Chi invoca l’esclusione per rifiuti speciali deve dichiarare le aree interessate, identificarne e delimitarne la superficie, provare la natura non assimilabile dei rifiuti e dimostrare che li smaltisce autonomamente fuori dal normale circuito di raccolta.
- La destinazione agricola o strumentale di un locale non determina automaticamente l’esenzione: occorre verificare in concreto la natura dei rifiuti e considerare le regole comunali di assimilazione applicabili.
- La motivazione di una sentenza è solo apparente quando non rende controllabile il percorso logico seguito dal giudice; una decisione motivata in modo comprensibile non è nulla per il solo fatto che possa essere giuridicamente errata.
- Il Comune deve provare i fatti che fondano il tributo; resta però a carico del contribuente l’onere di fornire denuncia e informazioni specifiche sui presupposti dell’esenzione o dell’esclusione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 16 apr 2024Sentenza del 16/04/2024 n. 10168 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 16 apr 2024Sentenza del 16/04/2024 n. 10188 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 16 apr 2024Sentenza del 16/04/2024 n. 10199 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 16 apr 2024Sentenza del 16/04/2024 n. 10204 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 16 apr 2024Sentenza del 16/04/2024 n. 10207 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 16 apr 2024Sentenza del 16/04/2024 n. 10214 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →