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Sentenza

Sentenza del 16/04/2024 n. 10188 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A.A. ha impugnato, con un unico motivo, la sentenza della Commissione tributaria regionale, deducendo violazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973. Contestava che la CTR avesse ritenuto insufficienti i saldi bancari documentati per il 2005 e il 2006 a giustificare le spese considerate nell’accertamento sintetico relativo al 2007. Sosteneva che la disponibilità di redditi esenti accumulati negli anni precedenti fosse sufficiente, senza dover provare il loro impiego proprio per gli acquisti contestati; invocava inoltre la documentazione bancaria relativa al pagamento di un immobile, anche tramite bonifici e accollo di un mutuo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la valutazione della CTR, che aveva accolto solo parzialmente l’appello del contribuente contro la decisione della CTP di Salerno, la quale aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento per il 2007. La prova di saldi bancari nel 2005 e nel 2006 non dimostrava, da sola, che le somme fossero ancora disponibili nell’anno rilevante né che potessero essere collegate alle spese accertate; occorrevano elementi documentali sulla consistenza e sulla durata del possesso delle risorse, idonei a corroborarne la possibile riferibilità alle spese. La contestazione dell’apprezzamento concreto degli estratti conto investiva inoltre la valutazione dei fatti e delle prove, non riesaminabile in sede di legittimità. L’immobile indicato dal contribuente era stato acquistato nel 2008 e risultava estraneo all’accertamento del 2007. A.A. è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.000 euro oltre alle spese prenotate a debito; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 38, sesto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    In tal senso va letto lo specifico riferimento, di cui all' art. 38 , sesto comma, d.P.R. n. 600 del 1973 , alla prova (risultante da "idonea documentazione") della "entità" di tali eventuali ulteriori redditi e della "durata" del relativo possesso; questa previsione ha la finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva, accertata con metodo sintetico, in capo al contribuente proprio a detti ultimi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell'accertamento sintetico.

    Per superare la presunzione dell’accertamento sintetico non basta dimostrare di avere avuto redditi o liquidità non reddituali in precedenza: occorre documentarne entità e durata del possesso, fornendo elementi oggettivi che consentano di collegarli, anche solo in termini di concreta possibilità, alle spese contestate.

  • Art. 2, comma 1, d.m. 10 settembre 1992

    Pertanto, anche in caso di incremento patrimoniale, la presunzione di una maggiore capacità contributiva deriva, non dalla titolarità del nuovo bene, ma piuttosto dall'esborso effettuato, come confermato dall' art. 2 , comma 1, d.m. 10 settembre 1992 , ai sensi del quale i beni e servizi rilevanti si considerano nella disponibilità della persona fisica che, a qualsiasi titolo o anche di fatto, utilizza o fa utilizzare i beni, o riceve o fa ricevere i servizi, ovvero sopporta in tutto o in parte i relativi costi.

    Ai fini dell’accertamento sintetico, il dato rilevante è il costo sostenuto per acquisire o utilizzare il bene, non la sola titolarità del bene; la disponibilità è riferita anche a chi ne sopporta, in tutto o in parte, la spesa.

  • Art. 360, primo comma, n. 3, codice di procedura civile

    La disposizione è richiamata quale parametro del motivo di ricorso per cassazione, formulato come violazione o falsa applicazione di legge. La Corte ha ritenuto che la censura, nella parte in cui chiedeva una diversa lettura degli estratti conto e delle prove, riguardasse invece l’apprezzamento dei fatti, non sindacabile come questione di legittimità.

  • Artt. 115 e 116 codice di procedura civile

    L'osservanza degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., non richiede che egli dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti. È, infatti, necessario e sufficiente che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla.

    Il giudice di merito non deve discutere singolarmente ogni prova o argomento: è sufficiente che indichi gli elementi essenziali della decisione e offra una motivazione logica e adeguata.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Nell’accertamento sintetico basato su spese e incrementi patrimoniali, la presunzione riguarda il reddito impiegato per sostenere l’esborso; la mera titolarità del bene non è, di per sé, il fatto decisivo.
  • La prova di risorse non imponibili o di liquidità accumulate in anni precedenti non è necessariamente sufficiente. Il contribuente deve documentarne entità e durata nel tempo e fornire elementi oggettivi che rendano plausibile la loro riferibilità alle spese contestate; non è però richiesta in assoluto la prova diretta che ogni singola somma sia stata effettivamente utilizzata per uno specifico acquisto.
  • Gli estratti conto possono costituire prova documentale, ma devono dimostrare una disponibilità effettiva e protratta delle somme, non il loro semplice transito sul conto.
  • In cassazione non si può ottenere una nuova valutazione del significato degli estratti conto e delle altre prove: la scelta e la valutazione delle risultanze istruttorie spettano al giudice di merito, salvo i vizi di legittimità deducibili secondo legge.
  • Il giudice di merito non è tenuto a esaminare espressamente ogni elemento probatorio o argomento difensivo, purché la motivazione dia conto in modo coerente degli elementi essenziali posti a fondamento della decisione.

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