Cassazione Civile, Ordinanza n. 33747/2022 del 16/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La società agente generale di assicurazione propose opposizione ex art. 615, primo comma, c.p.c. contro il precetto intimatole da una società cooperativa di trasporti in forza di una sentenza del giudice di pace di Ragusa. In primo grado il tribunale dichiarò cessata la materia del contendere perché il titolo esecutivo era stato nel frattempo annullato in appello, e condannò l'opponente alle spese. La corte d'appello confermò la statuizione sulle spese, ritenendo inammissibili le ragioni addotte perché attinenti all'esistenza del credito e alla formazione del titolo esecutivo. In cassazione la parte opponente dedusse: 1) violazione di legge sostenendo che la caducazione del titolo dovesse comportare l'illegittimità del precetto e la fondatezza dell'opposizione, con conseguente condanna della controparte alle spese; 2) violazione degli artt. 617 e 617 c.p.c. e vizi motivazionali per errata interpretazione dei motivi di opposizione e incompleta ricostruzione dei fatti; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. per una regolazione delle spese non conforme al criterio della soccombenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Ha ritenuto che la controversia fosse qualificata come opposizione all'esecuzione e che, per tale tipo di giudizio, non operi la sospensione feriale dei termini. Di conseguenza il termine lungo ex art. 327 c.p.c. non era sospeso e il ricorso, notificato il 10 febbraio 2020 avverso una sentenza pubblicata il 10 luglio 2019 e non notificata, era ormai scaduto. La Corte ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
opposizione ex art. 615, primo comma
La controversia introdotta era un'opposizione all'esecuzione contro il precetto.
Le censure che in realtà attengono al titolo esecutivo o all'esistenza del credito sono state ritenute non pertinenti alla qualificazione dell'opposizione così come scrutinata dalla corte territoriale.
Il regolamento delle spese segue la soccombenza; la parte ricorrente contestava la statuizione sulle spese ma la questione è rimasta assorbita dall'inammissibilità del ricorso.
art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12
È richiamato per affermare il regime di non operatività della sospensione feriale nei giudizi oppositivi all'esecuzione.
artt. 1 e 3 della L. 7 ottobre 1969, n. 742
sottrae espressamente alla sospensione feriale le «opposizioni all'esecuzione»
La sospensione feriale dei termini non si applica alle opposizioni all'esecuzione; il concetto è esteso a tutti i giudizi oppositivi esecutivi, anche nelle impugnazioni e anche se resta in discussione solo il capo sulle spese.
termine (c.d. lungo) di sei mesi
In assenza di notifica della sentenza, il ricorso per cassazione doveva essere proposto entro sei mesi dalla pubblicazione, senza sospensione feriale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 1-bis del d.P.R. n. 115 del 2002
Norma richiamata per determinare la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Le opposizioni all'esecuzione, e più in generale i giudizi oppositivi in materia esecutiva, non beneficiano della sospensione feriale dei termini, con effetti estesi a tutte le fasi e ai gradi del processo, incluse le impugnazioni.
- L'irrilevanza della sospensione feriale opera anche quando la lite residui soltanto sul capo delle spese processuali, poiché la questione sulle spese resta inscindibilmente connessa alla natura della controversia principale.
- Nel giudizio di cassazione, quando la sentenza impugnata non sia stata notificata, il termine lungo per impugnare decorre dalla pubblicazione e va calcolato senza sospensione feriale se la causa rientra tra quelle escluse dalla legge.
- L'inammissibilità per tardività del ricorso rende assorbite le censure di merito e comporta la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, nonché l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
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