Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30686/2024 del 28/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento relativa all’anno d’imposta 2005, con cui era stato richiesto il pagamento di IVA, oltre interessi e sanzioni, per euro 54.424,00 in relazione all’IVA forfetizzata connessa all’imposta sugli intrattenimenti. In primo grado il ricorso della società era stato accolto perché il giudice aveva ritenuto non notificato il titolo fondante la pretesa e la comunicazione preventiva di irregolarità, oltre a ravvisare un difetto di contraddittorio e di contestazione delle violazioni. In appello la decisione era stata confermata. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) nullità della sentenza per ultrapetizione e violazione dell’art. 112 c.p.c., assumendo che la questione dell’invalidità della notifica dell’atto prodromico non era stata dedotta dalla contribuente; (2) violazione delle norme sulla notifica alle persone giuridiche e dell’onere della prova; (3) violazione della disciplina sulla notifica dell’atto presupposto, sostenendo che essa comunque non poteva considerarsi inesistente; (4) violazione degli artt. 14-ter, 14-quater e 14-quinquies del d.P.R. n. 640/1972, deducendo che, per il recupero dell’IVA connessa all’imposta sugli intrattenimenti, non era necessaria la previa comunicazione di irregolarità e che l’Amministrazione poteva procedere direttamente a iscrizione a ruolo e cartella.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il quarto motivo, assorbendo gli altri. Ha affermato che, in tema di IVA determinata forfetariamente e connessa all’imposta sugli intrattenimenti, la previa comunicazione di irregolarità prevista dall’art. 36-bis, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 non è necessaria, ma costituisce solo una facoltà dell’Amministrazione finanziaria. È quindi legittimo procedere direttamente mediante iscrizione a ruolo e notifica della cartella di pagamento, nei termini decadenziali previsti dalla disciplina speciale del d.P.R. n. 640/1972. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per dedurre ultrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 145 c.p.c.

    richiamato in relazione alla validità della notificazione alla persona giuridica

  • art. 7 L. 890/1982

    richiamato sulla disciplina della notificazione postale e sulla validità della notifica

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sul riparto dell’onere della prova

  • art. 36-bis, comma 3, d.P.R. n. 600/1973

    la comunicazione di irregolarità prevista da questa norma non è ritenuta necessaria per la riscossione dell’IVA forfetizzata connessa all’imposta sugli intrattenimenti, ma mera facoltà dell’Amministrazione

  • art. 74, comma 5, d.P.R. n. 633/1972

    richiamato nel confronto tra regime ordinario e regime forfetario dell’IVA

  • art. 74, comma 6, d.P.R. n. 633/1972

    prevede che per intrattenimenti, giochi e attività analoghe l’IVA sia applicata sulla stessa base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti, riscossa con le stesse modalità, con facoltà di opzione per il regime ordinario

  • art. 14-ter d.P.R. n. 640/1972

    disciplina il controllo automatizzato e la base procedimentale della riscossione dell’imposta sugli intrattenimenti e, per il rinvio, dell’IVA connessa

  • art. 14-quater d.P.R. n. 640/1972

    prevede l’iscrizione diretta a ruolo e la notifica della cartella entro i termini di decadenza; la Corte lo applica anche al recupero dell’IVA forfetizzata connessa

  • art. 14-quinquies d.P.R. n. 640/1972

    ha carattere di chiusura e consente l’applicazione degli artt. 14-ter e 14-quater anche al recupero dell’IVA connessa all’imposta sugli intrattenimenti

  • art. 40 d.P.R. n. 640/1972

    richiamato come termine decadenziale quinquennale per l’accertamento delle violazioni in materia di imposta sugli intrattenimenti

  • art. 57, comma 2, d.P.R. n. 633/1972

    ritenuto non applicabile alla fattispecie perché la disciplina speciale dell’IVA forfetizzata connessa agli intrattenimenti segue termini diversi

  • art. 24 L. 4/1929

    richiamato dalla contribuente come base per un procedimento accertativo con p.v.c., ma la Corte non lo ritiene necessario nel caso

  • art. 37, comma 2, d.P.R. n. 640/1972

    richiamato dalla contribuente per sostenere la necessità del p.v.c. e del contraddittorio, ma non accolto

  • art. 75, comma 1, d.P.R. n. 633/1972

    richiamato dalla contribuente nel sostenere la necessità di un avviso di rettifica, ma la Corte esclude tale necessità

  • art. 54 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato come modello dell’avviso di accertamento nel regime ordinario, non necessario nella fattispecie

  • art. 2 del d.lgs. n. 462/1997

    richiamato nei gradi di merito quale comunicazione preventiva rispetto all’iscrizione a ruolo, ma la Corte esclude che fosse imposta dalla disciplina speciale

Massime di principio

  • Quando l’IVA è determinata in via forfetizzata in connessione con l’imposta sugli intrattenimenti, opera una disciplina speciale di riscossione che consente l’iscrizione a ruolo e la notifica della cartella secondo le regole degli artt. 14-ter, 14-quater e 14-quinquies del d.P.R. n. 640/1972.
  • In tale sistema la comunicazione di irregolarità prevista per il controllo automatizzato delle imposte sui redditi non costituisce un passaggio necessario a pena di nullità, ma solo una facoltà procedimentale dell’Amministrazione.
  • La disciplina speciale relativa all’imposta sugli intrattenimenti prevale, per gli aspetti regolati espressamente, sulla disciplina ordinaria dell’IVA; quest’ultima resta applicabile solo per quanto non previsto dalla normativa speciale.
  • L’opzione del contribuente per il regime ordinario dell’IVA, ove ritualmente esercitata e comunicata, sposta la fattispecie fuori dal meccanismo esattivo proprio dell’imposta sugli intrattenimenti e consente l’applicazione del regime ordinario di accertamento.
  • Nel recupero dell’IVA forfetizzata connessa all’imposta sugli intrattenimenti non è richiesto un avviso di accertamento ordinario, essendo sufficiente il procedimento di iscrizione a ruolo e cartella nei termini decadenziali speciali.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.