Cassazione Civile, Ordinanza n. 30686/2024 del 28/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento relativa all’anno d’imposta 2005, con cui era stato richiesto il pagamento di IVA, oltre interessi e sanzioni, per euro 54.424,00 in relazione all’IVA forfetizzata connessa all’imposta sugli intrattenimenti. In primo grado il ricorso della società era stato accolto perché il giudice aveva ritenuto non notificato il titolo fondante la pretesa e la comunicazione preventiva di irregolarità, oltre a ravvisare un difetto di contraddittorio e di contestazione delle violazioni. In appello la decisione era stata confermata. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) nullità della sentenza per ultrapetizione e violazione dell’art. 112 c.p.c., assumendo che la questione dell’invalidità della notifica dell’atto prodromico non era stata dedotta dalla contribuente; (2) violazione delle norme sulla notifica alle persone giuridiche e dell’onere della prova; (3) violazione della disciplina sulla notifica dell’atto presupposto, sostenendo che essa comunque non poteva considerarsi inesistente; (4) violazione degli artt. 14-ter, 14-quater e 14-quinquies del d.P.R. n. 640/1972, deducendo che, per il recupero dell’IVA connessa all’imposta sugli intrattenimenti, non era necessaria la previa comunicazione di irregolarità e che l’Amministrazione poteva procedere direttamente a iscrizione a ruolo e cartella.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il quarto motivo, assorbendo gli altri. Ha affermato che, in tema di IVA determinata forfetariamente e connessa all’imposta sugli intrattenimenti, la previa comunicazione di irregolarità prevista dall’art. 36-bis, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 non è necessaria, ma costituisce solo una facoltà dell’Amministrazione finanziaria. È quindi legittimo procedere direttamente mediante iscrizione a ruolo e notifica della cartella di pagamento, nei termini decadenziali previsti dalla disciplina speciale del d.P.R. n. 640/1972. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame.
Norme richiamate
invocato per dedurre ultrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato in relazione alla validità della notificazione alla persona giuridica
richiamato sulla disciplina della notificazione postale e sulla validità della notifica
richiamato sul riparto dell’onere della prova
art. 36-bis, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
la comunicazione di irregolarità prevista da questa norma non è ritenuta necessaria per la riscossione dell’IVA forfetizzata connessa all’imposta sugli intrattenimenti, ma mera facoltà dell’Amministrazione
art. 74, comma 5, d.P.R. n. 633/1972
richiamato nel confronto tra regime ordinario e regime forfetario dell’IVA
art. 74, comma 6, d.P.R. n. 633/1972
prevede che per intrattenimenti, giochi e attività analoghe l’IVA sia applicata sulla stessa base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti, riscossa con le stesse modalità, con facoltà di opzione per il regime ordinario
art. 14-ter d.P.R. n. 640/1972
disciplina il controllo automatizzato e la base procedimentale della riscossione dell’imposta sugli intrattenimenti e, per il rinvio, dell’IVA connessa
art. 14-quater d.P.R. n. 640/1972
prevede l’iscrizione diretta a ruolo e la notifica della cartella entro i termini di decadenza; la Corte lo applica anche al recupero dell’IVA forfetizzata connessa
art. 14-quinquies d.P.R. n. 640/1972
ha carattere di chiusura e consente l’applicazione degli artt. 14-ter e 14-quater anche al recupero dell’IVA connessa all’imposta sugli intrattenimenti
richiamato come termine decadenziale quinquennale per l’accertamento delle violazioni in materia di imposta sugli intrattenimenti
art. 57, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
ritenuto non applicabile alla fattispecie perché la disciplina speciale dell’IVA forfetizzata connessa agli intrattenimenti segue termini diversi
art. 24 L. 4/1929
richiamato dalla contribuente come base per un procedimento accertativo con p.v.c., ma la Corte non lo ritiene necessario nel caso
art. 37, comma 2, d.P.R. n. 640/1972
richiamato dalla contribuente per sostenere la necessità del p.v.c. e del contraddittorio, ma non accolto
art. 75, comma 1, d.P.R. n. 633/1972
richiamato dalla contribuente nel sostenere la necessità di un avviso di rettifica, ma la Corte esclude tale necessità
richiamato come modello dell’avviso di accertamento nel regime ordinario, non necessario nella fattispecie
richiamato nei gradi di merito quale comunicazione preventiva rispetto all’iscrizione a ruolo, ma la Corte esclude che fosse imposta dalla disciplina speciale
Massime di principio
- Quando l’IVA è determinata in via forfetizzata in connessione con l’imposta sugli intrattenimenti, opera una disciplina speciale di riscossione che consente l’iscrizione a ruolo e la notifica della cartella secondo le regole degli artt. 14-ter, 14-quater e 14-quinquies del d.P.R. n. 640/1972.
- In tale sistema la comunicazione di irregolarità prevista per il controllo automatizzato delle imposte sui redditi non costituisce un passaggio necessario a pena di nullità, ma solo una facoltà procedimentale dell’Amministrazione.
- La disciplina speciale relativa all’imposta sugli intrattenimenti prevale, per gli aspetti regolati espressamente, sulla disciplina ordinaria dell’IVA; quest’ultima resta applicabile solo per quanto non previsto dalla normativa speciale.
- L’opzione del contribuente per il regime ordinario dell’IVA, ove ritualmente esercitata e comunicata, sposta la fattispecie fuori dal meccanismo esattivo proprio dell’imposta sugli intrattenimenti e consente l’applicazione del regime ordinario di accertamento.
- Nel recupero dell’IVA forfetizzata connessa all’imposta sugli intrattenimenti non è richiesto un avviso di accertamento ordinario, essendo sufficiente il procedimento di iscrizione a ruolo e cartella nei termini decadenziali speciali.
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