Cassazione Civile, Ordinanza n. 29532/2023 del 24/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società di factoring aveva acquistato, mediante distinti atti di cessione ex lege n. 52 del 1991, crediti vantati da due strutture sanitarie private nei confronti di una ASL per prestazioni rese in favore di quest'ultima. La cessionaria agiva per ottenere il pagamento delle somme dovute dalla ASL; nel giudizio erano poi intervenute/chiamate anche la Regione e le curatele fallimentari delle società cedenti. I giudici di merito avevano negato la domanda ritenendo, da un lato, che la cessione fosse inopponibile alla ASL in difetto di accettazione della pubblica amministrazione richiamata nei contratti e, dall'altro, che fosse inopponibile anche ai fallimenti delle cedenti per mancata prova del pagamento del corrispettivo della cessione e, comunque, per difetto di corretta notificazione. Nel ricorso per cassazione la società cessionaria denunciava: 1) violazione delle norme sull'interpretazione contrattuale, sostenendo che la clausola contrattuale imponeva solo la notifica della cessione alla ASL e richiedeva l'accettazione regionale solo per rendere opponibile la cessione alla Regione; 2) violazione degli artt. 69 e 70 del r.d. n. 2440/1923, sostenendo che la disciplina speciale sulle cessioni verso la PA non si applicava o, comunque, che l'inefficacia era solo provvisoria e cessava con l'esecuzione del contratto fonte del credito; 3) violazione del d.lgs. n. 163/2006 e del d.lgs. n. 50/2016, prospettando l'applicabilità della disciplina dell'appalto e del termine di 45 giorni per il rifiuto della cessione da parte della PA; 4) violazione dell'art. 5, comma 2, l. n. 52/1991, contestando l'affermazione che la cessione fosse inopponibile ai fallimenti per mancata prova del pagamento del corrispettivo, e richiamando l'orientamento secondo cui il pagamento con data certa è modalità alternativa di opponibilità ai terzi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, perché la censura si risolveva in una contrapposizione tra interpretazioni alternative senza specifica dimostrazione della violazione dei canoni ermeneutici, e perché l'assunto sulla compatibilità della clausola con la natura del contratto non colpiva la concreta ratio decidendi. Ha dichiarato inammissibili anche i motivi secondo e terzo per difetto di specificità e mancato confronto con la ratio della decisione di merito, che aveva valorizzato l'assenza di prova dell'avvenuto esaurimento dei contratti fonte dei crediti e l'inopponibilità della cessione in difetto di accettazione. Quanto al quarto motivo, la Corte ha riconosciuto astrattamente corretto il principio invocato sulla fattispecie di factoring, ma ha rilevato che la cessione restava comunque inopponibile ai fallimenti per mancata corretta notificazione, circostanza non adeguatamente censurata; pertanto il motivo era privo di decisività. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
artt. 1362, 1363, 1366, 1369 c.c.
Per denunciare la violazione delle regole di interpretazione contrattuale in cassazione occorre indicare puntualmente il canone asseritamente violato e il modo in cui il giudice di merito se ne sarebbe discostato; non basta contrapporre una lettura alternativa del contratto.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo di ricorso deve cogliere e contrastare specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; in difetto, il motivo è inammissibile per carenza di specificità.
art. 69 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440
Richiamato come norma che, nei rapporti con la pubblica amministrazione, condiziona l'opponibilità della cessione all'accettazione dell'amministrazione nei casi considerati dalla disciplina speciale recepita nel contratto.
art. 70 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440
Richiamato in combinazione con l'art. 69 del r.d. n. 2440/1923 quale disciplina speciale sulla cessione dei crediti verso la pubblica amministrazione.
Evocato dalla ricorrente come regola generale sull'efficacia della cessione verso il debitore ceduto dalla notificazione o accettazione; la Corte non lo applica direttamente, perché ritiene dirimente la diversa disciplina pattizia e speciale richiamata in contratto.
art. 117 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163
Invocato per sostenere l'opponibilità delle cessioni nei contratti pubblici qualora la PA non le rifiuti entro il termine previsto; il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di specificità e mancato confronto con la ratio della decisione.
art. 5, comma 2, l. 21 febbraio 1991, n. 52
La Corte riconosce che, per la cessione in massa di crediti mediante factoring, il pagamento del corrispettivo con data certa è un criterio alternativo agli ordinari criteri di notifica o accettazione con data certa, ma ciò non vale nel caso concreto perché mancava comunque la corretta notificazione, rendendo la cessione inopponibile ai fallimenti.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
Richiamato in relazione alla possibilità di correggere la motivazione della sentenza impugnata quando il motivo, pur astrattamente fondato, non conduce alla cassazione della decisione.
Indicata come base procedurale per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in presenza dei presupposti di legge, conseguente all'esito sfavorevole del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che contesti l'interpretazione di una clausola contrattuale, non è sufficiente invocare in modo generico gli artt. 1362 e seguenti c.c.: occorre indicare con precisione quale canone ermeneutico sarebbe stato violato e in quale passaggio logico della decisione di merito.
- La censura è inammissibile se si limita a contrapporre una diversa lettura del testo contrattuale senza dimostrare che l'interpretazione accolta dal giudice sia incompatibile con il tenore complessivo della clausola o con i criteri legali di interpretazione.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata; se attacca profili diversi o estranei rispetto alla ragione decisiva della decisione, difetta di specificità e va dichiarato inammissibile.
- In tema di cessione di crediti verso pubbliche amministrazioni, la disciplina applicabile può essere quella speciale richiamata nel contratto, e la sua efficacia/opponibilità può dipendere dalle modalità pattizie o legali previste, non solo dalla disciplina generale della cessione del credito.
- Nella cessione in massa di crediti ex l. n. 52/1991, il pagamento del corrispettivo con data certa può costituire modalità alternativa di opponibilità ai terzi rispetto alla notifica o accettazione con data certa; tuttavia, resta necessario che siano rispettati gli altri requisiti di opponibilità richiamati dal caso concreto.
- Anche quando un motivo di ricorso contenga un principio astrattamente corretto, esso è inidoneo se la decisione impugnata si fonda su una ragione autonoma e non censurata, come la mancata notificazione della cessione o altro requisito decisivo.
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