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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26979/2023 del 21/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Il cliente aveva convenuto la banca chiedendo di dichiarare la nullità degli ordini di acquisto di titoli Lehman Brothers e Merrill Lynch, deducendo l'inadempimento degli obblighi informativi dell'intermediario; in subordine chiedeva di accertare la responsabilità della banca per il ritardo nell'esecuzione degli ordini di liquidazione e di condannarla al pagamento di Euro 220.000,00 a titolo di ripetizione dell'indebito o risarcimento del danno da perdita del capitale investito. La banca aveva resistito e i giudici di merito avevano rigettato la domanda. In cassazione il ricorrente ha articolato quattro motivi: (1) violazione delle norme sul TUF e del regolamento Consob, nonché degli artt. 1218 e 1453 c.c., per non avere la Corte d'appello riconosciuto la responsabilità della banca per la mancata esecuzione di un ordine vincolante di vendita; (2) violazione delle medesime norme e dell'art. 163 c.p.c. per avere ritenuto indeterminata la domanda nonostante l'indicazione delle date degli ordini e la produzione dei rendiconti; (3) violazione delle norme sugli obblighi dell'intermediario per non avere considerato l'inadempimento dell'obbligo di informare tempestivamente il cliente delle perdite e per non avere applicato l'onere probatorio a carico della banca; (4) violazione delle norme sugli obblighi informativi e del regolamento Consob per avere reputato assolti gli obblighi informativi senza prova dell'acquisizione delle informazioni sulla propensione al rischio del cliente e della specifica informazione sui rischi dei singoli investimenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto logicamente prioritario il secondo motivo, rilevando che la Corte d'appello aveva correttamente valorizzato la genericità della domanda: il danneggiato aveva indicato gli ordini di vendita ma non aveva quantificato con precisione il pregiudizio, avendo identificato la perdita con l'azzeramento integrale del capitale, evento verificatosi solo per la Lehman Brothers dopo il fallimento e, per i titoli Merrill Lynch, in presenza di ordini tra loro contraddittori e di una perdita progressiva non specificamente allegata. La censura è stata giudicata inammissibile per difetto di specificità, perché il ricorrente non aveva chiarito se i dati dei rendiconti fossero stati trascritti negli atti e non li aveva riportati nel ricorso. La Corte ha aggiunto che la sola produzione documentale non basta a supplire all'onere di allegazione, specie nelle domande aventi ad oggetto diritti eterodeterminati. Dichiarata l'inammissibilità del motivo pregiudiziale, la Corte ha ritenuto precluso l'esame delle restanti censure di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 24 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

    richiamato come norma posta a fondamento degli obblighi e dei poteri nell'intermediazione finanziaria e nella contestazione della responsabilità dell'intermediario

  • art. 26 reg. Consob n. 11522 del 1° luglio 1998

    richiamato tra le norme sulla disciplina dei servizi di investimento e degli obblighi dell'intermediario

  • art. 30 reg. Consob n. 11522 del 1° luglio 1998

    richiamato tra le norme invocate dal ricorrente a sostegno dell'inadempimento dell'intermediario

  • art. 37 reg. Consob n. 11522 del 1° luglio 1998

    richiamato tra le norme invocate dal ricorrente a sostegno della violazione degli obblighi dell'intermediario

  • art. 21 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

    richiamato come norma sugli obblighi di diligenza, correttezza e informazione dell'intermediario

  • art. 23, comma 6, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

    richiamato in tema di riparto degli oneri probatori nei rapporti di intermediazione finanziaria

  • art. 28 reg. Consob n. 11522 del 1998

    richiamato in relazione all'acquisizione delle informazioni sul profilo di rischio del cliente e all'adeguatezza dell'informativa

  • art. 1218 c.c.

    richiamato quale norma sulla responsabilità per inadempimento posta a sostegno delle domande risarcitorie

  • art. 1453 c.c.

    richiamato a fondamento della domanda di risoluzione/risarcimento per inadempimento nel rapporto con l'intermediario

  • art. 163, comma 3, c.p.c.

    richiamato in relazione al requisito di determinazione della domanda e dell'allegazione dei fatti costitutivi

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In tema di responsabilità dell'intermediario finanziario, la domanda risarcitoria deve essere specificamente allegata e quantificata: non è sufficiente produrre documentazione contabile se non sono indicati in modo chiaro i fatti costitutivi della pretesa, il petitum e il nesso tra singoli ordini e perdita lamentata.
  • Quando il danno da investimento dipende anche dalla condotta del cliente che, pur potendo disinvestire con l'ordinaria diligenza, mantiene i titoli nel proprio patrimonio, la liquidazione non si commisura automaticamente all'intero capitale azzerato, ma al deprezzamento verificatosi fino al momento in cui l'investitore ha potuto rendersi conto della rischiosità dell'operazione.
  • La sola deduzione di un inadempimento informativo o esecutivo dell'intermediario non esonera l'attore dall'onere di allegare con precisione i fatti e le perdite dedotte; nei diritti eterodeterminati l'individuazione della causa petendi e del petitum non può essere rimessa al giudice sulla base di un esame esplorativo dei documenti.
  • Se viene dichiarata inammissibile la censura che investe un profilo pregiudiziale di ammissibilità della domanda, restano precluse le questioni di merito proposte con gli altri motivi di ricorso.
  • Le argomentazioni del giudice di merito svolte dopo una declaratoria di inammissibilità hanno natura meramente ad abundantiam e non incidono sulla ratio decidendi, sicché il ricorso deve censurare la ragione processuale decisiva e non le sole argomentazioni accessorie.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaProveImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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