Cassazione Civile, Ordinanza n. 11871/2024 del 02/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR della Campania che, in una controversia relativa a un avviso di accertamento per il 2007 fondato su indagini bancarie, aveva accolto l’appello dell’Ufficio riconoscendo maggiori ricavi per euro 125.274,00 e, al contempo, aveva accolto parzialmente l’appello del contribuente sottraendo euro 56.996,69 dalle entrate non giustificate. Il ricorso per cassazione era articolato in un unico motivo con tre censure: 1) omessa valutazione della decadenza dell’Ufficio dal potere di accertamento, poiché la notifica sarebbe avvenuta dopo il termine del 31.12.2012; 2) omessa considerazione della asserita congruità e coerenza del reddito dichiarato rispetto agli studi di settore per l’anno 2007, con preteso diritto al c.d. effetto premiale; 3) omessa o insufficiente verifica degli accrediti bancari, sostenendo che una somma di euro 101.324,00 sarebbe confluita sul conto tramite assegni bancari tracciati. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso eccependo, tra l’altro, l’inammissibilità per difetto di specificità e di adeguata esposizione dei fatti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto innanzitutto inammissibili, per difetto di specificità, le censure formulate: mancava l’indicazione puntuale delle norme violate e una chiara esposizione dei fatti di causa, con doglianze generiche e prive di riferimenti agli atti. Nel merito, ha ritenuto infondata la censura sulla decadenza dell’Ufficio, poiché ai fini del rispetto del termine rileva la data di spedizione/avvio della notificazione da parte dell’ente impositore (nel caso, 28.12.2012), non quella di ricezione da parte del contribuente (3.1.2013), in applicazione del principio di scissione degli effetti della notificazione. Ha poi ritenuto del tutto generica la doglianza sugli studi di settore, non essendo spiegato il concreto rilievo dell’asserita congruità/coerenza rispetto all’atto impugnato. Infine, ha giudicato carente di specificità anche la censura sugli accertamenti bancari, ricordando che il contribuente deve superare la presunzione di cui all’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 mediante prova analitica dell’estraneità di ciascuna operazione a fatti imponibili. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con condanna al pagamento delle spese di legittimità e dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere una chiara ed esaustiva esposizione dei fatti di causa; la sua omissione può determinare inammissibilità.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
I motivi devono essere specifici: chi deduce violazione di legge deve indicare le norme violate, esaminarne il contenuto precettivo e confrontarle con la sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
I vizi dedotti richiedono una formulazione chiara e specifica delle censure, altrimenti il ricorso è inammissibile.
art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973
Per gli atti tributari opera il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione.
art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973
Gli accreditamenti bancari costituiscono presunzione superabile dal contribuente solo con prova analitica dell’estraneità di ogni operazione a fatti imponibili.
È richiamato dalla parte ricorrente in relazione al preteso effetto premiale per i contribuenti congrui e coerenti, ma la Corte rileva che la censura è generica e non ne spiega l’incidenza concreta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell’inserimento del comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che deduca violazione di legge è indispensabile indicare con precisione le norme asseritamente violate, riprodurne o almeno confrontarne il contenuto precettivo con la decisione impugnata e formulare censure specifiche: la genericità comporta inammissibilità.
- Ai fini del rispetto del termine di decadenza del potere impositivo, per gli atti tributari rileva la data in cui l’ente ha posto in essere gli adempimenti necessari alla notificazione, non quella di effettiva conoscenza dell’atto da parte del contribuente.
- In materia di notificazione di atti tributari opera il principio di scissione soggettiva degli effetti della notifica, che impedisce la decadenza quando l’atto sia stato tempestivamente spedito o consegnato per la notificazione entro il termine.
- Nell’accertamento bancario il contribuente deve vincere la presunzione di imponibilità delle movimentazioni dimostrando in modo analitico e puntuale l’estraneità di ciascuna operazione a fatti imponibili; non è sufficiente una contestazione meramente assertiva o globale.
- La mera allegazione di una presunta congruità ai fini degli studi di settore o di un preteso effetto premiale non è sufficiente se non è chiarito il concreto collegamento tra tale circostanza e l’atto impositivo impugnato.
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