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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18051/2022 del 06/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda il diniego dell'Agenzia delle Entrate all'istanza di definizione degli obblighi tributari sospesi presentata da un contribuente colpito dagli eventi calamitosi connessi alle eruzioni dell'Etna. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto illegittimo il diniego, affermando che la definizione fosse applicabile anche ai versamenti sospesi nel 2001. In cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione di norme dell'Unione europea e della disciplina interna sugli aiuti di Stato, sostenendo che il contribuente svolgesse attività d'impresa e avesse chiesto la definizione di versamenti relativi a Irpef, Irap e Iva; pertanto, prima di riconoscere il beneficio, il giudice di merito avrebbe dovuto verificare in concreto la compatibilità dell'agevolazione con il diritto UE, in particolare la disciplina de minimis e gli eventuali limiti derivanti dalle regole sugli aiuti di Stato. La ricorrente ha inoltre richiamato la decisione della Commissione UE del 14 agosto 2015 e la giurisprudenza della Corte di giustizia e della Cassazione che impongono la disapplicazione delle norme interne incompatibili con il diritto dell'Unione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha rilevato che la questione non poteva essere risolta senza verificare se il contribuente svolgesse attività economica e se il beneficio richiesto rientrasse nei limiti di compatibilità previsti dal diritto UE, in particolare se fosse qualificabile come aiuto de minimis o come aiuto destinato a compensare danni da calamità naturale nel rispetto dei requisiti individuati dalla decisione della Commissione UE del 14 agosto 2015. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi indicati, demandando al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 1011, L. 27 dicembre 2006, n. 296

    Disposizione invocata per la definizione degli obblighi tributari sospesi a favore dei contribuenti colpiti dalle eruzioni dell'Etna.

  • artt. 107 e 108 TFUE

    Richiamati come parametri sulla compatibilità degli aiuti di Stato e sul divieto di aiuti incompatibili con il mercato interno.

  • art. 11, paragrafo 1, regolamento CE n. 659/1999

    Invocato nel quadro della disciplina sugli aiuti di Stato e sui poteri della Commissione.

  • Decisione della Commissione UE 14 agosto 2015, (2015) 5549 final

    Vincolante per il giudice nazionale; stabilisce l'incompatibilità con il mercato interno delle misure agevolative per imprese colpite da calamità, salvo specifiche eccezioni (de minimis o altre condizioni di compatibilità).

  • artt. 2 e 22 della direttiva 77/388/CEE

    Richiamati nel motivo per l'incompatibilità del beneficio con il sistema comune IVA.

  • art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190

    Disposizione interpretata dalla Corte nel senso che lo svolgimento di attività d'impresa costituisce limite all'applicabilità del beneficio, ferma la verifica di compatibilità con il diritto UE.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE

    Richiamato come possibile base di compatibilità degli aiuti destinati a compensare danni causati da calamità naturali, purché sussista un nesso diretto e non vi sia sovracompensazione.

  • art. 2697 c.c.

    La prova delle circostanze rilevanti per l'applicazione del beneficio e della compatibilità dell'aiuto è a carico del soggetto che invoca il beneficio.

Massime di principio

  • Quando un'agevolazione fiscale ha potenziali riflessi in materia di aiuti di Stato, il giudice nazionale deve verificare la compatibilità della misura con il diritto dell'Unione e, se necessario, disapplicare la norma interna incompatibile.
  • Lo svolgimento di attività d'impresa può costituire un limite all'applicazione di benefici fiscali collegati a misure di sostegno per calamità naturali, se la disciplina europea sugli aiuti di Stato ne esclude o condiziona l'operatività.
  • Non basta che il singolo importo richiesto sia inferiore alla soglia de minimis: occorre verificare il rispetto del tetto complessivo di aiuto rilevante nel periodo considerato e la prova di tale requisito grava su chi invoca il beneficio.
  • Per gli aiuti destinati a compensare danni da calamità naturale è necessario un nesso chiaro e diretto tra danno subito e agevolazione concessa, oltre all'assenza di sovracompensazione e alla riferibilità dell'attività colpita all'area interessata dall'evento.
  • Una sopravvenienza del diritto UE intervenuta nel corso del giudizio può imporre la cassazione della decisione di merito e il rinvio affinché siano accertati anche fatti e documenti che, secondo la disciplina precedente, non erano stati necessari.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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