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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11312/2026 del 27/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un sinistro stradale avvenuto sulla S.P. 128 nel Comune di Treia il 5 febbraio 2019: un autoveicolo di proprietà della società ricorrente, condotto da un soggetto indicato in atti, entrò in collisione con un cinghiale improvvisamente immessosi sulla carreggiata. La società chiese il risarcimento dei danni alla Regione Marche. In primo grado la domanda fu accolta; in appello la Regione eccepì anche il proprio difetto di legittimazione passiva e contestò comunque la prova della responsabilità. Il Tribunale accolse l’appello, escludendo la responsabilità dell’ente sia sul terreno dell’art. 2052 c.c. sia, in sostanza, per difetto di prova della dinamica e della colpa. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato la violazione degli artt. 2052 e 2054 c.c., lamentando che il giudice di merito avesse richiamato impropriamente principi elaborati in tema di responsabilità ex art. 2043 c.c., che non avesse riconosciuto quantomeno un concorso di responsabilità nella misura del 50%, e che avesse mal valutato le risultanze istruttorie, negando l’inevitabilità del sinistro nonostante la prova asseritamente già acquisita.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ricondotto la fattispecie alla responsabilità da danni cagionati da fauna selvatica ex art. 2052 c.c., ribadendo che, nei sinistri tra veicoli e animali, il danneggiato deve allegare e provare la dinamica completa del fatto, il comportamento dell’animale e quello del conducente, in modo da consentire di stabilire se il danno sia imputabile esclusivamente o almeno concorrente a tali condotte. Ha inoltre escluso la possibilità di attribuire automaticamente il 50% del danno sulla base di due presunzioni concorrenti, perché tale costruzione è stata superata dalla giurisprudenza più recente. Le censure sulla valutazione delle prove sono state ritenute inammissibili o comunque infondate perché attinenti al merito e non deducibili nei limiti del giudizio di legittimità. Le spese sono state compensate e la Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2052 c.c.

    Si applica anche ai danni causati da fauna selvatica protetta; il danneggiato deve provare la dinamica completa del sinistro e la riconducibilità causale dell’evento all’animale, mentre l’ente può liberarsi solo provando il caso fortuito.

  • art. 2054, comma 1, c.c.

    È richiamato per il profilo della condotta di guida del veicolo e del possibile concorso causale del conducente nella dinamica del sinistro.

  • art. 2043 c.c.

    È menzionato come parametro erroneamente evocato dal giudice di merito in tema di colpa della pubblica amministrazione, ma la Corte chiarisce che la fattispecie va ricondotta primariamente all’art. 2052 c.c.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il vizio dedotto nel ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • art. 1227, comma 1, c.c.

    Rileva per valutare il concorso causale della condotta del danneggiato/conducente nella produzione del danno.

  • legge n. 157 del 1992, art. 1, comma 3

    È richiamata per affermare che la fauna selvatica appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato e che le Regioni, nei limiti delle rispettive competenze, ne curano la gestione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Giustifica l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato come parametro per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • Nelle controversie per danni cagionati da fauna selvatica a veicoli o persone trasportate, la disciplina applicabile è quella dell’art. 2052 c.c., con responsabilità oggettiva dell’ente tenuto alla gestione dell’animale o della fauna.
  • Il danneggiato deve allegare e provare la dinamica esatta e completa del sinistro, il comportamento dell’animale e quello del conducente, nonché la loro reciproca incidenza causale; in mancanza di tale prova la domanda risarcitoria non può essere accolta.
  • Non è più consentito riconoscere automaticamente un risarcimento parziale del 50% sulla base di una supposta concorrenza di presunzioni quando la dinamica del sinistro non sia stata adeguatamente ricostruita.
  • L’ente pubblico convenuto può liberarsi da responsabilità solo dimostrando il caso fortuito, cioè un fattore autonomo, eccezionale, imprevedibile e inevitabile che abbia interrotto il nesso causale.
  • Le doglianze che investono la mera valutazione delle prove e l’apprezzamento del materiale istruttorio sono, di regola, insindacabili in cassazione se non nei limiti rigorosi dei vizi denunciabili nel giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità da cose e animaliImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàCaso fortuito e forza maggiore

Testo integrale

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