Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26137/2022 del 05/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di affitto di ramo d'azienda relativo a un albergo situato a Lampedusa Linosa. Il giudizio di merito aveva visto il Tribunale dichiarare risolto il contratto per inadempimento della società affittuaria, con condanna al rilascio dell'immobile e al pagamento dei canoni scaduti fino al rilascio. La Corte d'appello, invece, aveva accolto l'appello della società concedente, ritenendo ancora in corso il contratto, affermando che il conduttore non potesse opporre l'inadempimento del locatore per sottrarsi al pagamento del canone, e dichiarando la risoluzione di diritto del contratto sulla base di una clausola risolutiva espressa contenuta nell'art. 21, con conseguente condanna al rilascio e al pagamento dei canoni insoluti. In Cassazione la società affittuaria ha proposto tre motivi: violazione dell'art. 16-bis, comma 9-ter, d.l. 179/2012; violazione degli artt. 667 e 426 c.p.c.; violazione degli artt. 1458, 1382 c.c. e 102 c.p.c. La resistente ha proposto ricorso incidentale condizionato con un motivo per violazione degli artt. 1453 e 1456 c.c. Prima della decisione la ricorrente principale ha depositato rinuncia al ricorso, a seguito di accordo bonario con la controparte, e la resistente ha accettato la rinuncia.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia al ricorso principale, accettata dalla controricorrente. Ha precisato che la decisione doveva essere adottata con ordinanza. Ha inoltre disposto che nulla fosse posto a carico delle parti per le spese di lite e ha dato atto dell'insussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato. Il ricorso incidentale condizionato non è stato esaminato per effetto dell'estinzione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 16-bis, comma 9-ter, d.l. 179/2012

    invocato nel ricorso principale come norma asseritamente violata, senza che la Corte ne esamini il merito per intervenuta rinuncia

  • art. 667 c.p.c.

    invocato nel ricorso principale come norma asseritamente violata, senza decisione nel merito

  • art. 426 c.p.c.

    invocato nel ricorso principale come norma asseritamente violata, senza decisione nel merito

  • art. 1458 c.c.

    invocato nel ricorso principale in relazione agli effetti della risoluzione, senza decisione nel merito

  • art. 1382 c.c.

    invocato nel ricorso principale in relazione alla clausola contrattuale, senza decisione nel merito

  • art. 102 c.p.c.

    invocato nel ricorso principale in relazione al contraddittorio/litisconsorzio, senza decisione nel merito

  • art. 1453 c.c.

    invocato nel ricorso incidentale condizionato, senza esame per estinzione

  • art. 1456 c.c.

    invocato nel ricorso incidentale condizionato in tema di clausola risolutiva espressa, senza esame per estinzione

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    richiamato per la trattazione camerale senza intervento orale delle parti o del Procuratore Generale

  • art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228

    richiamato per la proroga del regime camerale semplificato

  • Cass. ord. n. 1878 del 2011

    richiamata per il principio secondo cui la declaratoria di estinzione va pronunciata con ordinanza

  • legge professionale

    richiamata solo con riferimento alla rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale

Massime di principio

  • Quando il ricorrente principale rinuncia al ricorso per cassazione e la controparte accetta la rinuncia, il giudizio di legittimità si estingue.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, il ricorso incidentale condizionato non viene esaminato.
  • La declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione va adottata con ordinanza.
  • Se le parti concordano la compensazione delle spese nell'ambito della rinuncia, la Corte può non porre spese a carico di alcuna parte.
  • La definizione transattiva della lite in fase di legittimità preclude l'esame dei motivi di ricorso, anche quando attengano a questioni sostanziali o processuali rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieAffitto d'aziendaRicorso per cassazione
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.