Cassazione Civile, Ordinanza n. 02346/2024 del 24/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il saldo debitore di un conto corrente intrattenuto dalla debitrice principale con una banca, nei confronti di due fideiussori. Uno degli opponenti, anche nella qualità di erede con beneficio d'inventario di una fideiubente deceduta, ha proposto opposizione deducendo: la nullità del decreto perché emesso dopo il decesso della coobbligata; la decadenza della banca dalla garanzia ex art. 1957 c.c.; l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi e della commissione di massimo scoperto. In primo grado l'opposizione è stata accolta solo in parte, con esclusione degli effetti del decreto nei confronti della defunta e con ricalcolo del dovuto. In appello il saldo è stato ulteriormente ridotto, perché la clausola di capitalizzazione trimestrale è stata ritenuta nulla anche per il periodo successivo al 1 luglio 2000, è stata esclusa la commissione di massimo scoperto per difetto di prova della relativa pattuizione ed è stato utilizzato il ricalcolo del c.t.u. Il ricorrente per cassazione ha articolato quattro motivi: 1) omessa rilevazione dell'usurarietà degli interessi, assumendo che la commissione di massimo scoperto dovesse essere computata nel tasso effettivo globale; 2) violazione delle norme processuali per aver la Corte d'appello attribuito solo genericamente correttezza alla c.t.u. senza considerare che il consulente non aveva detratto la commissione di massimo scoperto, ma solo escluso la capitalizzazione; 3) erronea conferma di interessi convenzionali e commissione di massimo scoperto dopo la chiusura del conto, assumendo che l'estinzione del rapporto imponesse la disciplina generale del codice civile; 4) illegittima compensazione parziale delle spese, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto considerare l'accoglimento dell'opposizione e dell'appello nonché la mancata attivazione del tentativo di conciliazione da parte del creditore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi due motivi perché la doglianza sull'usura non era stata proposta in modo specifico come motivo di appello e, comunque, la censura sulla c.t.u. riguardava un preteso errore percettivo non deducibile con ricorso per cassazione ma eventualmente con revocazione; inoltre ha rilevato che il ricorrente non aveva fornito una compiuta allegazione sul tasso effettivamente applicato. Ha respinto il terzo motivo chiarendo che, una volta chiuso il conto, la Corte d'appello aveva correttamente riconosciuto interessi convenzionali intesi come interessi semplici al tasso pattuito, diversi da quelli dichiarati nulli, applicando il principio dell'art. 1224, comma 1, c.c. Ha respinto anche il quarto motivo, ritenendo corretta la compensazione parziale delle spese alla luce dell'esito complessivo della lite, nel quale il creditore era risultato comunque vittorioso, sia pure per un importo molto inferiore a quello inizialmente ingiunto. Non è stata liquidata alcuna spesa per il giudizio di legittimità per mancata costituzione delle intimate. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta usurarietà degli interessi
norma sulla capitalizzazione degli interessi, ritenuta violata secondo il ricorrente; la Corte d'appello aveva escluso la validità della clausola di anatocismo
richiamato per sostenere la rilevabilità d'ufficio della nullità/usurarietà
invocato per asserita omissione di pronuncia; la Corte ha escluso la configurabilità del vizio perché mancava uno specifico motivo di gravame su quel punto
richiamato in relazione alla contestazione del modo in cui il c.t.u. avrebbe considerato la commissione di massimo scoperto
richiamato per censurare la valutazione delle risultanze istruttorie e della consulenza tecnica; la Corte ha escluso che la doglianza fosse deducibile in cassazione nei termini prospettati
richiamato nel secondo motivo, senza rilievo decisivo autonomo nella decisione
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
indicato dalla Corte come il corretto paradigma per dedurre l'omesso esame di una questione rilevabile d'ufficio, ma solo se i fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
escluso come mezzo per censurare un errore percettivo tra atti e sentenza
richiamato come rimedio idoneo per l'errore di percezione obiettivamente rilevabile nel raffronto tra sentenza e c.t.u.
richiamato dall'opponente quale causa di decadenza della banca dalla garanzia
art. 1224, primo comma, secondo periodo, c.c.
«se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura»
consente la persistenza, dopo la scadenza, del tasso convenzionale di interessi, nei limiti in cui le condizioni pattuite siano legittime
richiamato dal ricorrente in tema di spese, ma la Corte ha ritenuto corretto il regolamento adottato
richiamato quale base per la compensazione parziale delle spese in ragione dell'esito complessivo della lite
richiamato anche nel quarto motivo, senza che la censura sia stata accolta
art. 8, comma 4-bis, d.lgs. 28/2010
invocato per sostenere che la mancata proposizione del tentativo di conciliazione dovesse incidere sulle spese, ma senza accoglimento
art. 2 L. 7 marzo 1996, n. 108
richiamato per il tasso soglia ai fini della dedotta usura
art. 25, comma 3, d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342
ritenuto inapplicabile perché dichiarato costituzionalmente illegittimo
delibera CICR 9 febbraio 2000
ritenuta non idonea, in difetto di prova, a fondare una nuova pattuizione conforme alla disciplina sopravvenuta
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
menzionato per il contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto
Massime di principio
- La deduzione della nullità o della usurarietà di una clausola bancaria non può essere introdotta in cassazione come censura di omessa pronuncia se nel giudizio di merito non è stato proposto uno specifico motivo di gravame e se i fatti costitutivi non sono stati ritualmente allegati.
- L'erronea rappresentazione, da parte della sentenza, del contenuto della consulenza tecnica o degli atti di causa integra un possibile errore percettivo, non un vizio denunciabile con i normali motivi di cassazione, e va semmai fatto valere con revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c.
- Dopo la chiusura del rapporto di conto corrente, gli interessi convenzionali possono continuare a decorrere sul saldo dovuto nella misura pattuita, purché la pattuizione sia valida; il riferimento agli interessi convenzionali non implica necessariamente la sopravvivenza delle clausole nulle di anatocismo o di ulteriori addebiti.
- Nel regolamento delle spese in opposizione a decreto ingiuntivo rileva l'esito complessivo della lite: il creditore che ottenga comunque il riconoscimento del proprio credito, anche se in misura ridotta rispetto al decreto, può essere considerato vittorioso ai fini della soccombenza, restando possibile la compensazione parziale per ragioni discrezionali previste dalla legge.
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