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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34864/2023 del 13/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un socio illimitatamente responsabile e già legale rappresentante di una società in accomandita semplice cancellata dal registro delle imprese impugnava una cartella di pagamento ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e un avviso di accertamento relativi al periodo d'imposta 2007, emessi dopo l'estinzione della società. In primo grado la cartella era stata ritenuta inammissibile perché riferita a soggetto non più esistente, mentre l'avviso di accertamento era stato rigettato; in appello l'Agenzia delle entrate aveva censurato solo la statuizione sulla cartella, ma la CTR aveva confermato l'impostazione, ritenendo che l'atto, intestato alla società estinta, non potesse validamente produrre effetti e che la notifica al socio presso il suo domicilio non trasformasse l'atto in un atto a lui personalmente rivolto. In cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione degli artt. 2313 e 2495 c.c. e dell'art. 65 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la cartella fosse correttamente intestata alla società, trattandosi di debiti sociali, e correttamente notificata al socio, subentrato nei debiti della società per successione ex lege, con modalità analoghe a quelle previste per gli eredi del contribuente deceduto.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi del ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha affermato che, dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, i debiti sociali non si estinguono ma si trasferiscono ai soci, in proporzione al regime di responsabilità applicabile; conseguentemente è legittima l'iscrizione a ruolo del debito a nome della società estinta e la successiva notifica della cartella al socio successore. Ha inoltre chiarito che la notifica a mani di uno dei soci è valida anche se la cartella resta intestata alla società estinta, secondo uno schema analogo a quello dell'art. 65 d.P.R. n. 600/1973, e che eventuali nullità della notifica risultano sanate se il socio propone tempestivo ricorso, per raggiungimento dello scopo dell'atto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è il parametro processuale utilizzato per denunciare in cassazione la violazione di legge.

  • artt. 2313 e 2495 c.c.

    sono richiamati per sostenere che, dopo l'estinzione della società, i debiti sociali si trasferiscono ai soci, secondo il regime di responsabilità proprio del tipo sociale.

  • art. 65 d.P.R. n. 600/1973

    è assunto come schema procedimentale di riferimento nei casi di cessazione della soggettività del debitore, con notifica dell'atto intestato al dante causa ai successori; la Corte ne estende la logica alla società estinta e ai soci.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    è la base della cartella di pagamento relativa alla liquidazione automatizzata del tributo.

  • artt. 12, comma 3, e 14, lett. b), d.P.R. n. 602/1973

    legittimano l'iscrizione a ruolo dei tributi non versati a nome della società estinta e l'azione del credito anche nei confronti dei soci successori.

  • art. 36, comma 5, d.P.R. n. 602/1973

    non è necessario emettere un autonomo avviso di accertamento per far valere verso i soci il diverso titolo di responsabilità civilistica e sussidiaria previsto dalla norma.

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    le eventuali nullità della notifica sono sanate per raggiungimento dello scopo se il socio impugna tempestivamente la cartella.

Massime di principio

  • Dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, l'estinzione dell'ente non estingue automaticamente i debiti sociali, che si trasferiscono ai soci come successori ex lege, con responsabilità nei limiti della quota liquidata o illimitata secondo il regime societario originario.
  • In materia di riscossione tributaria, è legittima l'iscrizione a ruolo del debito a nome della società estinta e la notifica della cartella al socio successore; non è necessario emettere un nuovo avviso di accertamento nei confronti del socio quando il credito tributario sia già definitivamente accertato verso l'ente.
  • La cartella esattoriale può restare intestata alla società estinta anche se notificata a uno dei soci, poiché non è richiesta coincidenza tra intestatario dell'atto e destinatario della notifica quando la pretesa si trasferisce ai successori.
  • La notifica della cartella a uno dei soci della società estinta è valida, in analogia con la disciplina della notifica agli eredi del contribuente deceduto, se consente di rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa tributaria.
  • Eventuali vizi della notifica risultano sanati per raggiungimento dello scopo quando il socio destinatario dell'atto lo impugna tempestivamente.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

Testo integrale

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