Cassazione Penale, Sentenza n. 25320/2026 del 06/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (terzi interessati)
La controversia
La vicenda riguarda la richiesta di revoca di una confisca di prevenzione avente ad oggetto beni immobili formalmente intestati a una società immobiliare, disposta nei confronti di un soggetto ritenuto vicino a un clan camorristico. Dopo un primo annullamento della Cassazione, la Corte d'appello di Napoli, in sede di rinvio, ha confermato il rigetto dell'istanza di revoca. I ricorrenti hanno sostenuto che il giudice del rinvio non si sia conformato ai principi impartiti dalla sentenza rescindente, omettendo il necessario confronto tra gli accertamenti posti a base della confisca e le sopravvenute sentenze assolutorie intervenute in sede penale. In particolare hanno dedotto che le decisioni penali avessero escluso sia la disponibilità, diretta o indiretta, dei beni in capo al proposto, sia la riferibilità al medesimo delle provviste utilizzate per acquistare gli immobili, con conseguente insussistenza del presupposto della confisca. Hanno inoltre contestato la motivazione della Corte territoriale nella parte in cui ha ritenuto ancora utilizzabili, almeno in parte, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, nonostante il giudizio di inattendibilità espresso nei suoi confronti in sede penale. Ulteriori censure hanno riguardato la ritenuta irrilevanza della sentenza assolutoria intervenuta per il reato associativo e l'asserita preclusione derivante dal giudicato penale sulla disponibilità dei beni e sulla pericolosità sociale del proposto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha osservato che il decreto impugnato non ha dato corretta e congrua esecuzione al mandato rescindente, perché non ha svolto un adeguato confronto tra gli accertamenti posti a base della confisca di prevenzione e le sopravvenute sentenze assolutorie penali. In particolare ha ravvisato un travisamento del contenuto della sentenza assolutoria intervenuta sul reato associativo, una motivazione insufficiente sulla possibilità di frazionare le dichiarazioni del collaboratore di giustizia nonostante il giudizio di generale inattendibilità, e la necessità di riesaminare in modo sinergico l'incidenza del giudicato penale sui presupposti della misura patrimoniale. Per tali ragioni il decreto è stato annullato con rinvio alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione per un nuovo giudizio.
Norme richiamate
richiamato come base normativa della confisca di prevenzione oggetto di revoca
richiamato in relazione alla revocazione/revoca della confisca di prevenzione e ai presupposti per travolgere il provvedimento ablativo
art. 7 L. 1423/56
richiamato come disciplina della revoca della misura di prevenzione, assimilata dalla Corte alla revocazione per identità di ratio
art. 2-ter L. 575/65
indicato come base del decreto di prevenzione originario e del fondamento della misura ablativa
richiamato quale parametro del vincolo conformativo del giudice di rinvio rispetto alla sentenza rescindente
invocato dalle difese in tema di valutazione delle dichiarazioni del collaboratore, ma la Corte ribadisce che nel procedimento di prevenzione non opera in modo pieno il relativo schema probatorio
richiamato per evidenziare che l'assoluzione penale intervenuta per insufficienza di prova non equivale automaticamente a esclusione assoluta del fatto rilevante ai fini della prevenzione
evocato come reato associativo mafioso rispetto al quale è intervenuta assoluzione penale, rilevante nel giudizio sulla pericolosità sociale
richiamato quale reato di intestazione fittizia dei beni, oggetto di assoluzione penale e di verifica circa l'incompatibilità logica con la confisca
richiamato come reato-fine rilevante per la finalità elusiva dell'intestazione fittizia
richiamato nel medesimo contesto della finalità elusiva dell'intestazione fittizia
richiamato nel medesimo contesto della finalità elusiva dell'intestazione fittizia
art. 6 CEDU
invocato dalle difese per sostenere l'effetto del giudicato penale assolutorio sulla misura di prevenzione
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
richiamato per la sintesi dei motivi del ricorso nel provvedimento
evocato nel motivo di ricorso come parametro per il giudizio di revoca/revocazione in presenza di sentenza sopravvenuta
Massime di principio
- La revoca della confisca di prevenzione non discende automaticamente da una sopravvenuta sentenza penale assolutoria: il giudice deve verificare se il giudicato penale abbia accertato in modo assoluto l'insussistenza dei fatti costitutivi dei presupposti della misura.
- In caso di dedotto contrasto tra giudicato penale e giudicato di prevenzione, il giudice del rinvio deve confrontare in modo puntuale i fatti storici posti a base dei due provvedimenti e spiegare perché siano o non siano logicamente inconciliabili.
- L'assoluzione dal reato associativo mafioso non impedisce di per sé un autonomo giudizio di pericolosità sociale in sede di prevenzione, ma tale giudizio deve essere sorretto da motivazione specifica e aggiornata sui fatti concreti che lo giustificano.
- Il giudice della prevenzione può valorizzare anche prove indirette e dichiarazioni di collaboratori di giustizia, ma se la fonte è stata ritenuta globalmente inattendibile in sede penale occorre una motivazione particolarmente rigorosa per accreditare solo una parte del narrato.
- Non è sufficiente richiamare genericamente l'esistenza di riscontri oggettivi per giustificare il diverso apprezzamento di una dichiarazione resa da un collaboratore già giudicato inattendibile; occorre spiegare perché la specifica porzione dichiarativa sia comunque credibile e coerente con gli altri elementi acquisiti.
- L'accertamento dell'insussistenza del reato di intestazione fittizia dei beni non coincide necessariamente con la verifica della provenienza delle provviste utilizzate in precedenza per gli investimenti patrimoniali, sicché il giudice deve valutare con attenzione la diversa portata temporale dei fatti esaminati in sede penale e in sede di prevenzione.
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