Cassazione Civile, Ordinanza n. 25587/2022 del 31/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale con cui l'amministrazione finanziaria aveva rideterminato la classe e la rendita catastale di un immobile sito in Roma, in applicazione dell'art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004. Il contribuente aveva impugnato l'atto per difetto di motivazione e aveva ottenuto accoglimento sia in primo grado sia in appello. La CTR aveva ritenuto che il provvedimento fosse motivato in modo generico e astratto, privo di specifica valutazione delle caratteristiche dell'immobile e non idoneo a giustificare il nuovo classamento. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, dei principi sulla motivazione degli atti catastali e dell'art. 2697 c.c., sostenendo la legittimità del riclassamento e contestando il percorso seguito dal giudice di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il motivo si poneva in contrasto con un orientamento consolidato in tema di revisione del classamento ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, secondo cui non è congruamente motivato l'atto che si limiti a richiamare il rapporto tra valore di mercato e valore catastale della microzona e il relativo scostamento, senza indicare gli elementi concreti che abbiano inciso sulla microzona e sul diverso classamento della singola unità immobiliare. La Corte ha inoltre osservato che il ricorso non offriva una critica adeguata a tale orientamento e che la CTR si era conformata ai principi giurisprudenziali richiamati. Nulla è stato disposto sulle spese, non essendosi costituito l'intimato. È stata esclusa l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 1, comma 335, L. 311/2004
rideterminazione della classe e rendita catastale
La revisione del classamento deve essere motivata con riferimento agli elementi concreti che hanno inciso sulla microzona e sulla singola unità immobiliare; non basta il richiamo astratto allo scostamento tra valori di mercato e catastali.
violazione e falsa applicazione
Il motivo era formalmente prospettato come violazione di legge, ma è stato ritenuto inammissibile perché incompatibile con l'orientamento consolidato della Corte.
art. 360-bis, primo comma, n. 1, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile quando la censura contrasta con un orientamento giurisprudenziale consolidato e non ne offre una critica convincente.
Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo; la Corte ha fondato l'inammissibilità sul tema della motivazione dell'atto catastale e sulla conformità al precedente consolidato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato poiché la parte soccombente era una pubblica amministrazione difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.
Massime di principio
- In tema di revisione del classamento catastale ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, l'atto non è sufficientemente motivato se si limita a richiamare lo scostamento tra valori di mercato e valori catastali della microzona, senza indicare gli elementi specifici che incidono sulla concreta unità immobiliare.
- Quando la censura di legittimità si pone in contrasto con un orientamento consolidato della Corte e non ne offre una critica argomentata, il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.
- Nel giudizio di legittimità sugli atti catastali la verifica della motivazione deve essere ancorata alla singola unità immobiliare e non può ridursi a considerazioni astratte o stereotipate riferibili a una categoria indistinta di immobili.
- La parte che deduce violazione di legge deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e con il diritto vivente applicabile, altrimenti la censura non supera il vaglio di ammissibilità.
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