Cassazione Civile, Ordinanza n. 04158/2023 del 10/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cassa previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la richiesta della cassa professionale di assoggettare un geometra al pagamento della contribuzione minima per gli anni 2011-2013. La corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado che, accogliendo l'opposizione del professionista, aveva escluso l'infondatezza della pretesa contributiva. La cassa ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: con il primo ha dedotto violazione di varie disposizioni legislative e dello statuto della cassa, sostenendo che le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 509/1994 non avessero negato alla cassa il potere di disciplinare i soggetti obbligati all'iscrizione e alla contribuzione e che l'obbligo contributivo minimo non fosse limitato a chi esercitasse esclusivamente la professione; con il secondo ha denunciato falsa applicazione delle norme sull'obbligo contributivo dei geometri, sostenendo che l'art. 1 della l. n. 37/1967 andasse interpretato nel senso che l'obbligo nasce per la sola iscrizione all'albo, indipendentemente dalla continuità dell'attività o dalla produzione di reddito; con il terzo ha dedotto violazione delle norme sul riparto dell'onere della prova e dell'art. 2697 c.c., affermando che l'iscrizione d'ufficio alla cassa fosse legittima anche in presenza del mancato assolvimento degli oneri di autocertificazione relativi alle condizioni di esenzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendo che la sentenza impugnata non si fosse conformata ai principi già affermati in materia di cassa dei geometri. In particolare, ha ribadito che, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito; inoltre, la mera iscrizione ad altra gestione INPS non impedisce di per sé l'insorgere degli obblighi verso la previdenza di categoria. Ha poi affermato che, una volta operante l'obbligo di iscrizione previsto dallo statuto, le eventuali deroghe o esclusioni richiedono il rispetto delle condizioni regolamentari fissate dalla cassa, incluse le autocertificazioni e le dichiarazioni datoriale previste dalle delibere richiamate. Il terzo motivo è rimasto assorbito. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla stessa corte d'appello, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene richiamato quale parametro processuale per denunciare violazione o falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso
è richiamato per sostenere il quadro di autonomia regolamentare delle casse professionali, ma la Corte conferma che lo statuto della cassa è legittimo e vincolante
richiamato tra le fonti che disciplinano il sistema previdenziale delle casse privatizzate
art. 1, comma 763, L. 296/2006
richiamato tra le fonti normative invocate a sostegno della pretesa contributiva
art. 1, comma 488, L. 147/2013
richiamato tra le fonti normative invocate a sostegno della pretesa contributiva
richiamato tra le fonti normative invocate a sostegno della pretesa contributiva
art. 1 L. 37/1967
la Corte ne dà un'interpretazione nel senso che l'obbligo contributivo alla cassa dei geometri consegue all'iscrizione all'albo professionale, non essendo necessario l'esercizio abituale o redditizio dell'attività
richiamati a sostegno della disciplina della cassa e dell'obbligo di iscrizione/contribuzione
art. 5 Statuto C.I.P.A.G.
è ritenuto efficace come norma regolamentare di rinvio che disciplina l'iscrizione e le condizioni di deroga o esclusione
art. 38 Cost.
richiamato dalla ricorrente per valorizzare il fondamento costituzionale dei sistemi previdenziali mutualistici
richiamato nel motivo sull'onere della prova; resta assorbito perché la Corte accoglie i primi due motivi
Massime di principio
- Per la cassa previdenziale dei geometri, l'iscrizione all'albo professionale costituisce condizione sufficiente per far sorgere l'obbligo di iscrizione e di contribuzione minima, salvo specifiche cause di esclusione previste dalla normativa regolamentare dell'ente.
- L'irrilevanza della produzione di reddito professionale o della continuità dell'esercizio dell'attività impedisce di escludere l'obbligo contributivo quando la disciplina di categoria lo ricollega alla mera iscrizione all'albo.
- La mera iscrizione ad altra gestione previdenziale generale non esclude automaticamente gli obblighi verso la cassa di categoria, potendo incidere solo nei limiti delle condizioni derogatorie fissate dal regolamento dell'ente.
- Quando la cassa ha previsto condizioni formali di esenzione o di non assoggettamento alla contribuzione, l'interessato deve rispettare gli oneri dichiarativi e le modalità previste per far valere l'esclusione dall'obbligo contributivo.
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