Cassazione Penale, Sentenza n. 30053/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva nullità dell'ordinanza per carenza/insufficienza della motivazione sui gravi indizi, denunciava la illegittima autorizzazione e la durata eccedente delle intercettazioni (autorizzate con richiamo agli artt.13 d.l. 152/1991 e 6 d.lgs. 216/2017 per 40 giorni e successive proroghe, invece dei termini ordinari di 15+15 giorni), contestava l'applicazione impropria della disciplina speciale (mancanza di evidenza di reati di criminalità organizzata o di coinvolgimento di pubblici ufficiali), qualificava le intercettazioni come mezzo esplorativo non giustificato, e censurava la motivazione sulle esigenze cautelari (inadeguatezza della custodia in carcere rispetto a misure meno afflittive già efficaci) nonché la mancata applicazione della retrodatazione delle misure custodiali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (inutilizzabilità parziale delle intercettazioni per mancanza di legittima copertura temporale e motivazionale secondo la normativa speciale richiamata nei decreti). Ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato al Tribunale di Lecce per nuovo giudizio, con istruzioni precise: il Tribunale dovrà verificare la conformità e adeguatezza della motivazione dei decreti autorizzativi, stabilire i periodi temporali nei quali le intercettazioni risultano effettivamente autorizzate, individuare quali conversazioni siano utilizzabili o inutilizzabili e, sulla base di ciò, valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza che giustificano la misura cautelare; ha inoltre disposto la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art.94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale sulle censure in Cassazione; richiamata per sintetizzare i motivi dedotti dal ricorrente e per la regola di autosufficienza del ricorso nella produzione dei decreti autorizzativi.
art. 13, d.l. 13/05/1991 n.152 (conv. L. 203/1991)
Disciplina speciale che, insieme all'art.6 d.lgs.216/2017, autorizza un regime derogatorio di "sufficienti indizi" e termini maggiorati solo per indagini su delitti di criminalità organizzata o commessi da pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio; la Corte ha ritenuto che nei decreti mancasse la specifica motivazione che giustificasse il ricorso a questa disciplina.
Norma speciale collegata all'art.13 d.l.152/1991 che concorre a giustificare termini e presupposti diversi rispetto al regime ordinario; il giudice ha richiamato l'esigenza di motivare il ricorso a tali disposizioni.
Prevede le intercettazioni ordinarie; citato in relazione al regime ordinario che fissa i presupposti e i limiti temporali (richiamato dall'interpretazione giurisprudenziale citata).
Stabilisce i termini ordinari per le intercettazioni (15 giorni, prorogabili di ulteriori 15): la Corte ha sottolineato che i decreti che prevedevano durate maggiori senza adeguata motivazione rendono le intercettazioni, o parte di esse, inutilizzabili.
Richiesto nei decreti autorizzativi come riferimento ai presupposti dell'intercettazione: la Corte osserva che il Tribunale del riesame si è limitato a constatare l'esistenza dei decreti senza valutare la loro motivazione rispetto ai requisiti di legge.
Reato di turbata libertà degli incanti: indicato nelle autorizzazioni come reato oggetto delle intercettazioni; la Corte ha rilevato che tale fattispecie, per sé, non giustifica il ricorso alla disciplina speciale senza specifiche argomentazioni sul coinvolgimento di pubblici ufficiali o su carattere organizzato.
Norma sugli illeciti in materia di stupefacenti: richiamata perché le indagini e la misura cautelare in carcere si fondano su risultati di intercettazioni che la Corte ha ritenuto parzialmente inutilizzabili.
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
Riferimento alla questione della retrodatazione della custodia cautelare e all'esaurimento di termini/efficacia delle misure pregresse; la Corte non ha deciso sul merito perché ha ritenuto assorbente il vizio delle intercettazioni, ma la questione è stata contestata dal ricorrente.
art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione di rilevare d'ufficio, anche in sede di legittimità, questioni di inutilizzabilità di atti processuali che determinano violazione di diritti fondamentali; la Corte ha applicato questo principio per valutare l'inutilizzabilità delle intercettazioni.
art. 309, co. 7, cod. proc. pen.
Norma che disciplina la rimessione al giudice di merito dopo annullamento in Cassazione; la Corte ha rinviato al Tribunale di Lecce per nuovo esame.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario in caso di decisioni che influenzino lo status detentivo; la Corte ha disposto l'invio di copia del provvedimento al direttore per gli adempimenti di competenza.
Massime di principio
- Le intercettazioni autorizzate sulla base della disciplina speciale (art.13 d.l.152/1991 e art.6 d.lgs.216/2017) richiedono motivazione specifica che giustifichi il ricorso al regime derogatorio (esistenza di delitti di criminalità organizzata o coinvolgimento di pubblici ufficiali): in assenza di tale motivazione le acquisizioni sono vulnerabili.
- I termini di durata delle intercettazioni devono rispettare i limiti previsti dalla legge; decreti di proroga intervenuti dopo la scadenza possono essere validi solo se dotati di autonomo e convincente apparato motivazionale che giustifichi la prosecuzione.
- La mancanza o l'apparente insufficienza della motivazione nei decreti autorizzativi integra una causa di inutilizzabilità assoluta delle intercettazioni (violazione di diritti fondamentali) e può essere rilevata anche d'ufficio in Cassazione ai sensi dell'art.609 c.2.
- Quando una misura cautelare si fonda in parte su risultanze di intercettazioni dichiarate inutilizzabili, il giudice di merito deve riesaminare la tenuta dei gravi indizi sulla base delle sole prove utilizzabili e stabilire se permangano le esigenze cautelari.
- Le parti devono allegare nei gradi successivi i decreti autorizzativi (principio di autosufficienza): il giudice di riesame e, in caso di impugnazione, la Cassazione verificano la regolarità formale e sostanziale di tali decreti.
- Le questioni relative alla retrodatazione o all'esaurimento degli effetti di precedenti misure cautelari vanno comunque valutate dal giudice di merito una volta definita la utilizzabilità delle prove acquisite.
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