Cassazione Civile, Ordinanza n. 08255/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale relativo a un'unità immobiliare su cui insiste un impianto eolico. L'ufficio aveva rettificato la rendita proposta nella dichiarazione DOCFA, mantenendo la categoria D/1 ma aumentando la rendita, includendo nel calcolo anche la torre di sostegno dell'aerogeneratore e ulteriori componenti dell'opificio eolico, oltre a valori come lotto, plinto di fondazione, spese tecniche, oneri finanziari e profitto dell'imprenditore. La società contribuente aveva ottenuto in appello l'annullamento dell'atto, con esclusione della torre dal computo della rendita in quanto componente impiantistica funzionale al processo produttivo e quindi sottratta alla stima diretta ai sensi della disciplina sugli "imbullonati". L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque carente, deducendo violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 36 e 61 d.lgs. 546/1992; 2) violazione della disciplina catastale e della L. n. 208/2015 perché la Corte territoriale avrebbe escluso la torre sulla base di una valutazione di fatto errata e di pareri pro veritate; 3) omessa pronuncia o violazione dell'art. 112 c.p.c. per non avere il giudice di appello rideterminato la rendita tenendo conto delle altre componenti residue e dei criteri estimativi; 4) violazione delle norme catastali e della circolare tecnica sulla determinazione della rendita per immobili speciali, sostenendo che, una volta detratta la torre, il giudice avrebbe dovuto applicare i criteri di stima diretta/indiretta e quantificare correttamente la rendita complessiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo, dichiarando assorbito il quarto, rigettando il primo e il secondo. Ha ritenuto corretta la motivazione della sentenza d'appello quanto all'esclusione della torre eolica dal computo della rendita, ma ha censurato la Corte territoriale perché, una volta esclusa la rilevanza catastale della torre, si era limitata ad annullare integralmente l'avviso senza rideterminare la rendita tenendo conto delle residue componenti dell'impianto e dei criteri estimativi applicabili agli immobili a destinazione speciale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato per il vizio di motivazione apparente o mancante della sentenza
richiamato in relazione al requisito della motivazione
richiamato per il contenuto motivazionale delle sentenze tributarie
richiamato nel primo motivo di ricorso
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato per denunciare nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente e per omessa pronuncia
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato per dedurre violazione di legge sostanziale in materia catastale
art. 1, comma 21, L. n. 208/2015
norma interpretata come esclusione dalla stima diretta di macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, mantenendo invece la rilevanza di suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi nei limiti dell'ordinario apprezzamento
art. 1, comma 22, L. n. 208/2015
richiamato nel quadro della disciplina catastale degli immobili speciali e particolari
art. 1, comma 244, L. n. 190/2014
ritenuto non abrogato dalla L. n. 208/2015 nella parte in cui recepisce la circolare tecnica sulle metodologie estimative
art. 10 R.D.L. n. 652/1939
richiamato quale base della stima diretta per le unità immobiliari a destinazione speciale o particolare
art. 28, comma 2, D.P.R. n. 1142/1949
richiamato per il procedimento indiretto di stima fondato sul costo di ricostruzione
richiamato nel quarto motivo in tema di determinazione della rendita
richiamato nel quarto motivo con riferimento alla procedura DOCFA
richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per l'omessa pronuncia denunciata
richiamati per delimitare il sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove e il libero convincimento del giudice di merito
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura di motivazione è ammissibile solo quando la motivazione sia del tutto mancante, meramente apparente, affetta da contrasto irriducibile o obiettivamente incomprensibile; non è invece denunciabile il mero difetto di sufficienza o l'insoddisfazione per l'apprezzamento di merito.
- La qualificazione catastale degli impianti eolici deve distinguere tra componenti strutturalmente connesse all'immobile e componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo: queste ultime, in quanto tali, restano escluse dalla stima diretta ai fini della rendita.
- La torre di sostegno dell'aerogeneratore, salvo specifiche peculiarità costruttive non dedotte, integra una componente essenziale dell'impianto eolico e partecipa funzionalmente al processo di produzione di energia elettrica; pertanto non va computata nella rendita catastale.
- Nei giudizi tributari di impugnazione-merito, l'annullamento dell'avviso per ragioni sostanziali non esaurisce il potere-dovere del giudice: se la pretesa fiscale risulta solo parzialmente infondata, il giudice deve rideterminare il quantum dovuto entro i limiti delle domande, senza limitarsi all'annullamento totale dell'atto.
- Una volta espunta dalla base estimativa una componente non rilevante, il giudice deve comunque esaminare e valutare le residue componenti incidenti sulla rendita, applicando i criteri tecnici e normativi di stima previsti per gli immobili a destinazione speciale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08175/2026 del 02/04/2026
- ordinanza_civile · 2 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08177/2026 del 02/04/2026
- ordinanza_civile · 2 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08180/2026 del 02/04/2026
- ordinanza_civile · 2 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08184/2026 del 02/04/2026
- ordinanza_civile · 2 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08186/2026 del 02/04/2026
- ordinanza_civile · 2 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08188/2026 del 02/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →