Cassazione Civile, Ordinanza n. 07124/2024 del 15/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva deciso su una controversia relativa ad atti di accertamento emessi, all'esito di una complessa attività investigativa, nei confronti di una società e dei suoi soci. I contribuenti, costituitisi con controricorso e ricorso incidentale, hanno poi depositato un'istanza deducendo di avere aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 1 della legge n. 197 del 2022, allegando la domanda di definizione e l'attestazione del pagamento dell'importo dovuto per tutti gli atti impugnati, e hanno chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio e di cessazione della materia del contendere. Anche la difesa erariale ha aderito alla richiesta di estinzione.
La decisione
La Corte ha preso atto della prova dell'avvenuta presentazione della domanda di definizione agevolata e del versamento nei termini e alle condizioni previste dalla legge. Ha ritenuto che tale documentazione, depositata senza necessità di notifica alla controparte ai sensi dell'art. 372, secondo comma, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022 e applicabile in base al principio tempus regit actum, comporti l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022. Ha precisato che resta ferma la facoltà dell'Agenzia di opporre eventuale diniego con le conseguenze di legge. Ha inoltre disposto che le spese restino a carico della parte che le ha anticipate e ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. Il giudizio è stato quindi dichiarato estinto.
Norme richiamate
art. 1, comma 198, L. n. 197 del 2022
La prova della domanda di definizione agevolata e del pagamento dovuto, nei termini e alle condizioni previste, determina l'estinzione del giudizio.
art. 372, secondo comma, c.p.c.
La documentazione attestante la definizione agevolata e il pagamento può essere depositata senza notifica alla controparte.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
La modifica dell'art. 372 c.p.c. è applicabile alla fattispecie secondo il principio tempus regit actum.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Nel caso concreto la Corte ha escluso i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità tributario, la prova dell'adesione a una definizione agevolata prevista dalla legge, accompagnata dalla prova del tempestivo pagamento integrale dovuto, comporta l'estinzione del processo.
- La documentazione che dimostra i presupposti della definizione agevolata può essere prodotta in Cassazione senza necessità di previa notificazione alla controparte, quando la disciplina processuale sopravvenuta lo consenta in base al principio tempus regit actum.
- L'estinzione del giudizio per definizione agevolata lascia impregiudicata la facoltà dell'Amministrazione finanziaria di contestare il perfezionamento della procedura mediante diniego, con i relativi effetti di legge.
- Quando il processo si estingue per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate e non ricorre automaticamente il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
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