Parere n. 1097/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Quanto all’affare n.1186 del 2024: Ricorso straordinario proposto dal signor Sebastiano Ciolli contro il Comune di Firenze per l’annullamento del provvedimento di archiviazione per improcedibilità n.2932/2022 del 14 dicembre 2022, relativo al Condono A/1749 del 10 dicembre 2004, protocollo GA 31595/2005, notificato il 9 gennaio 2023. Quanto all’affare n.1187 del 2024: Ricorso straordinario proposto dal signor Sebastiano Ciolli contro il Comune di Firenze per l’annullamento del provvedimento di archiviazione per improcedibilità n.2942/2022 del 19 dicembre 2022, relativo al Condono A/1750 del 10 dicembre 2004, protocollo GA 31596/2005, notificato il 9 gennaio 2023. Quanto all’affare n.1188 del 2024: Ricorso straordinario proposto dal signor Sebastiano Ciolli contro il Comune di Firenze per l’annullamento del provvedimento di archiviazione per improcedibilità n.2944/2022 del 19 dicembre 2022, relativo al Condono A/1751 del 10 dicembre 2004, protocollo GA 31649/2005, notificato il 9 gennaio 2023. Quanto all’affare n.1189 del 2024: Ricorso straordinario proposto dal signor Sebastiano Ciolli contro il Comune di Firenze per l’annullamento del provvedimento di archiviazione per improcedibilità n.2946/2022 del 19 dicembre 2022, relativo al Condono A/1752 del 10 dicembre 2004, protocollo GA 31655/2005, notificato il 9 gennaio 20023. Quanto all’affare n.1190 del 2024: Ricorso straordinario proposto dal signor Sebastiano Ciolli contro il Comune di Firenze per l’annullamento del provvedimento di archiviazione per improcedibilità n.2947/2022 del 19 dicembre 2022, relativo al Condono A/1753 del 10 dicembre 2004, protocollo GA 31658/2005, notificato il 9 gennaio 2023. Quanto all’affare n.1191 del 2024: Ricorso straordinario proposto dal signor Sebastiano Ciolli contro il Comune di Firenze per l’annullamento del provvedimento di archiviazione per improcedibilità n.2948/2022 del 19 dicembre 2022, relativo al Condono A/1754 del 10 dicembre 2004, protocollo GA 31660/2005, notificato il 9 gennaio 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione di sei provvedimenti di archiviazione per improcedibilità di altrettante domande di condono o sanatoria edilizia relative al mutamento di destinazione d’uso da direzionale a residenziale nell’ex convento di Santo Spirito a Firenze.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato sei provvedimenti comunali di archiviazione per improcedibilità, deducendo, in termini sostanzialmente identici, la consumazione del potere dell’amministrazione di richiedere integrazioni documentali, la violazione della partecipazione procedimentale e del legittimo affidamento, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, inconferenza e contraddittorietà della motivazione. Le istanze riguardavano il mutamento di destinazione d’uso da direzionale a residenziale, senza opere edilizie, di sei unità immobiliari comprese in un compendio sottoposto a vincolo paesaggistico e a vincolo diretto di tutela storico-artistica. Il Comune aveva richiesto, tra l’altro, la documentazione relativa all’idoneità statica e sismica, oltre a chiarimenti e integrazioni concernenti l’angolo cottura e l’utilizzabilità del soppalco come zona notte. Il ricorrente ha sostenuto che le richieste fossero tardive e non necessarie, che la documentazione prodotta fosse sufficiente e che l’amministrazione avrebbe dovuto consentire il soccorso istruttorio.
Il parere
La Sezione ha riunito i sei ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva e li ha respinti. Ha ritenuto infondata la censura relativa alla consumazione del potere istruttorio, rilevando che le sei istanze erano documentalmente incomplete e prive di documentazione necessaria ex lege ai fini della procedibilità. L’archiviazione è stata ritenuta imputabile al ricorrente, che, dopo la richiesta comunale e la comunicazione dei motivi ostativi, aveva inizialmente sostenuto la non necessarietà dei certificati richiesti e non aveva integrato tempestivamente la documentazione. È stato escluso anche il legittimo affidamento, poiché i provvedimenti repressivi degli abusi edilizi sono vincolati e il decorso del tempo non consolida l’affidamento alla conservazione di una situazione abusiva. La Sezione ha inoltre escluso l’applicabilità del soccorso istruttorio nelle domande di condono o sanatoria edilizia quando il documento mancante costituisca requisito di ammissibilità o procedibilità previsto dalla legge; ammetterlo determinerebbe l’elusione della disciplina normativa. Le ulteriori doglianze relative all’angolo cottura, al soppalco e alla lesione del diritto di proprietà sono state ritenute infondate o comunque inidonee a modificare l’esito della decisione.
Osservazioni
Riunione dei ricorsi
I sei ricorsi sono stati riuniti per evidente connessione oggettiva e soggettiva, riguardando provvedimenti di identico tenore, riferiti a unità immobiliari appartenenti al medesimo compendio e pendenti tra le medesime parti.
Consumazione del potere di integrazione e legittimo affidamento
La censura è infondata. Le istanze erano carenti di documentazione necessaria ex lege ai fini della procedibilità e l’archiviazione è dipesa dalla mancata integrazione tempestiva da parte del ricorrente. Il decorso del tempo e la richiesta di diritti di segreteria o marche da bollo non hanno generato un legittimo affidamento alla definizione favorevole della sanatoria.
Soccorso istruttorio nelle domande di condono o sanatoria
Il soccorso istruttorio è ammesso nell’ambito della disciplina ordinaria del permesso di costruire, ma non può operare nelle domande di condono o sanatoria quando il documento mancante sia richiesto dalla legge a pena di inammissibilità o procedibilità.
Documentazione statica e sismica
La mancanza dei certificati di idoneità statica e sismica giustificava l’archiviazione, poiché al momento dell’adozione dei provvedimenti le pratiche risultavano ancora prive di documentazione essenziale e il ricorrente aveva dichiarato di non ritenere dovuta la produzione richiesta.
Angolo cottura e utilizzazione del soppalco
Le contestazioni relative all’assenza dell’angolo cottura nella documentazione catastale e all’incompatibilità del soppalco con l’uso come zona notte non sono state ritenute idonee a fondare l’annullamento dei provvedimenti.
Lesione del diritto di proprietà
I provvedimenti di archiviazione delle domande di sanatoria non sono stati ritenuti lesivi del diritto di proprietà.
Norme richiamate
È richiamato quale fondamento del vincolo diretto di tutela storico-artistica gravante sull’immobile.
È richiamato in relazione alla richiesta di accertamento di conformità presentata alla Soprintendenza per opere interne connesse al mutamento di destinazione d’uso.
La Soprintendenza ha ritenuto che le opere fossero state eseguite in violazione della disposizione, pur considerandole compatibili con le esigenze di tutela e conservazione dell’immobile.
È individuato quale base della richiesta comunale di deposito della certificazione di idoneità statica e sismica; la relativa documentazione è stata considerata essenziale ai fini della procedibilità delle domande.
La comunicazione dei motivi ostativi è stata utilizzata dal Comune prima dell’archiviazione delle pratiche per la mancata produzione della certificazione statica e sismica.
Il ricorrente ha dedotto la violazione della partecipazione procedimentale, ma la censura è stata ritenuta infondata.
art. 20, comma 5, d.P.R. 380/2001
È stato invocato dal ricorrente, ma la Sezione ha escluso che la relativa violazione potesse sostenere l’annullamento degli atti impugnati.
artt. 33, comma 3, e 37, comma 2, d.P.R. 380/2001
Sono richiamati nella comunicazione della Soprintendenza relativa all’avvio del procedimento sanzionatorio edilizio.
artt. 199, comma 3, e 200, comma 5, l.r. 65/2014
Sono richiamati dalla Soprintendenza nell’avvio del procedimento per l’applicazione delle sanzioni edilizie regionali.
La Sezione richiama il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ritenendo esaminate tutte le questioni rilevanti.
Massime di principio
- Nelle domande di condono o sanatoria edilizia, quando una disposizione normativa richiede un documento quale condizione di ammissibilità o procedibilità, la mancata produzione del documento impedisce il ricorso al soccorso istruttorio, poiché l’integrazione successiva eluderebbe la disciplina legale.
- Il potere dell’amministrazione di richiedere integrazioni documentali non si consuma per il solo fatto che siano state precedentemente richieste altre integrazioni, quando la pratica risulti ancora carente di documentazione essenziale ai fini della procedibilità.
- Il decorso del tempo dalla realizzazione dell’abuso edilizio non determina, di per sé, un legittimo affidamento del proprietario alla conservazione della situazione abusiva, trattandosi di attività amministrativa vincolata di repressione dell’abuso.
- La mancata integrazione documentale imputabile all’istante può giustificare l’archiviazione della domanda di sanatoria quando, al momento dell’adozione dell’atto, persistano carenze documentali essenziali e l’interessato abbia contestato la necessità della documentazione richiesta.
Sei ricorsi straordinari contro l’archiviazione di domande di sanatoria edilizia
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato sei ricorsi straordinari proposti dal proprietario di un compendio immobiliare contro il Comune di Firenze. I ricorsi riguardavano altrettanti provvedimenti di archiviazione per improcedibilità di domande di condono o sanatoria relative a sei unità immobiliari comprese nell’ex convento di Santo Spirito, sottoposto a vincolo paesaggistico e a vincolo diretto di tutela storico-artistica.
Premesse e vicenda amministrativa
Le sei istanze, presentate per il mutamento di destinazione d’uso da direzionale a residenziale senza opere edilizie, avevano avuto un iter sostanzialmente identico. Nel 2021 il Comune aveva richiesto integrazioni documentali, tra cui la documentazione relativa al vincolo architettonico. Nel novembre 2021 il proprietario aveva chiesto alla Soprintendenza l’accertamento di conformità per opere interne connesse alla realizzazione di un punto cottura sotto la scala di accesso al soppalco.
La Soprintendenza aveva rilevato la violazione dell’art. 21 del d.lgs. 42/2004, pur ritenendo le opere compatibili con le esigenze di tutela e conservazione dell’immobile, e aveva avviato il procedimento sanzionatorio previsto dalla normativa edilizia statale e regionale.
Nel novembre 2022 il Comune aveva richiesto l’originale o la copia autentica della certificazione di idoneità statica e sismica depositata presso il Genio civile, ai sensi dell’art. 35 della legge n. 47/1985. Successivamente aveva comunicato i motivi ostativi all’accoglimento ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il proprietario aveva contestato la necessità della certificazione e aveva prodotto una relazione tecnica; solo in seguito aveva depositato i certificati richiesti.
Il Comune aveva quindi adottato i provvedimenti di archiviazione per la persistente carenza documentale, per l’assenza dell’angolo cottura nella documentazione fotografica e per l’incompatibilità del soppalco con l’uso come zona notte.
Motivi dei ricorsi
Il ricorrente aveva dedotto due principali gruppi di censure:
- la consumazione del potere comunale di richiedere integrazioni, la violazione della partecipazione procedimentale e la lesione del legittimo affidamento, sostenendo che le richieste successive fossero tardive e che il pagamento dei diritti di segreteria e delle marche da bollo avesse creato un affidamento alla conclusione favorevole delle pratiche;
- l’eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà e violazione dell’art. 20, comma 5, del d.P.R. 380/2001, con riferimento all’angolo cottura, al soppalco e alla documentazione tecnica.
È stato inoltre lamentato il mancato ricorso al soccorso istruttorio.
Riunione dei ricorsi
La Sezione ha riunito i sei affari per connessione oggettiva e soggettiva. I provvedimenti impugnati avevano identico contenuto, riguardavano unità immobiliari appartenenti al medesimo compendio e vedevano contrapposte le medesime parti.
Valutazioni sul potere istruttorio e sull’affidamento
La Sezione ha ritenuto infondata la censura relativa alla consumazione del potere di chiedere integrazioni. Le sei istanze erano carenti di documentazione necessaria ex lege ai fini della procedibilità e il Comune aveva correttamente richiesto la produzione dei certificati di idoneità statica e sismica.
L’archiviazione è stata ritenuta riconducibile al comportamento del ricorrente, che, dopo la comunicazione dei motivi ostativi, aveva inizialmente sostenuto la non necessarietà dei documenti richiesti, senza integrarli tempestivamente. La produzione successiva dei certificati non eliminava la carenza esistente al momento dell’adozione dei provvedimenti impugnati.
È stato escluso anche il legittimo affidamento. Richiamando i precedenti del Consiglio di Stato, Sez. I, 23 giugno 2025, n. 599, e Sez. VI, 15 gennaio 2025, n. 309, la Sezione ha affermato che i provvedimenti repressivi degli abusi edilizi sono vincolati e che il decorso del tempo non genera nel proprietario un affidamento giuridicamente tutelabile alla conservazione dell’abuso.
Soccorso istruttorio nelle domande di condono e sanatoria
Il Consiglio di Stato ha distinto tra procedimento ordinario per il rilascio del permesso di costruire e procedimenti di condono o sanatoria.
Nella disciplina ordinaria del permesso di costruire, quando la legge non qualifica il documento come condizione di ammissibilità, l’amministrazione deve favorire, in un’ottica collaborativa, l’integrazione istruttoria. Diversamente, nelle domande di condono o sanatoria per opere abusive, il soccorso istruttorio non è possibile quando il documento mancante sia richiesto dalla legge a pena di inammissibilità o procedibilità. In tale ipotesi, consentire l’integrazione successiva equivarrebbe ad aggirare una precisa prescrizione normativa.
Ulteriori contestazioni
Le doglianze sull’angolo cottura, sulla mancata rappresentazione nelle planimetrie catastali e sull’utilizzabilità del soppalco come zona notte non sono state ritenute idonee a determinare l’annullamento degli atti. La Sezione ha inoltre escluso che i provvedimenti avessero leso il diritto di proprietà.
Conclusione
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che tutti e sei i ricorsi straordinari dovessero essere respinti. La decisione si fonda sulla legittimità dell’archiviazione di domande di sanatoria incomplete, sulla non configurabilità di un affidamento alla conservazione dell’abuso edilizio e sull’inapplicabilità del soccorso istruttorio quando la documentazione mancante costituisca requisito legale di ammissibilità o procedibilità.
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