Parere n. 1090/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con istanza sospensiva proposto dal dott. Walter Cardarella contro la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, il Ministero per la pubblica amministrazione, il Ministero dell’economia e finanze, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Ministero dell’Interno: I) per la rideterminazione del punteggio, previa sospensione dell’efficacia: - dell’esito della prova scritta del “Concorso pubblico su base territoriale, per esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di 2.200 unità di personale non dirigenziale, di cui n. 615 unità da destinare alle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e alle città metropolitane, alle province, alle unioni dei comuni e ai comuni appartenenti alle predette Regioni, con il profilo di specialista economico statistico per Regioni, Città metropolitane e Enti locali (Cod. B2)”, adottato dalla Commissione interministeriale RIPAM - Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione e reso disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it/, tramite la somministrazione di n. 40 test a risposta multipla “chiusa”; - dell’elenco degli idonei del predetto concorso; - della rideterminazione del punteggio della prova scritta del Concorso, espressa il 12 dicembre 2024, avendo superato la prova con il punteggio di 21,5/30; - del questionario dei quiz somministrato al ricorrente al fine dello svolgimento della prova scritta laddove reca 3 (tre) domande illegittime, nonché il relativo atto di approvazione dello stesso; - dei verbali di svolgimento e di correzione della prova, non conosciuti; - ove esistente, del verbale con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, coordinato, e susseguente, anche potenzialmente lesivo del suo interesse, compresa sin d’ora la graduatoria finale; II) per l’accertamento del suo interesse ad essere ammesso alle fasi concorsuali successive; III) nonché per la condanna ex articolo 30 Cod. proc. amm. delle amministrazioni intimate al risarcimento in forma specifica, previa convocazione alla partecipazione alle fasi concorsuali successive ovvero in via subordinata al pagamento del danno subito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell’esito della prova scritta e degli atti di un concorso pubblico RIPAM per il reclutamento di personale non dirigenziale, con richiesta di rideterminazione del punteggio, ammissione alle fasi successive e risarcimento del danno
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente, inizialmente valutato con 20,75/30 e quindi escluso per mancato raggiungimento della soglia minima di 21/30, ha contestato la legittimità della prova scritta a risposta multipla, sostenendo l’erroneità o l’ambiguità di alcuni quesiti e chiedendo la rideterminazione del punteggio, l’ammissione alle fasi successive e il risarcimento in forma specifica o per equivalente. Nel corso del procedimento, tuttavia, la commissione ha riesaminato la prova e ha corretto la risposta al quesito n. 3 per tutti i candidati, elevando il punteggio del ricorrente a 21,50/30 e consentendogli di superare la soglia. Il ricorrente ha comunque insistito per ottenere un punteggio più elevato, contestando in particolare i quesiti n. 9 e n. 15. L’Amministrazione ha dedotto, tra l’altro, l’inammissibilità del ricorso per la proposizione di azioni diverse dall’annullamento, la mancata notifica ai controinteressati e il difetto di legittimazione passiva delle amministrazioni intimate, nonché l’infondatezza delle censure.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto superfluo esaminare le eccezioni processuali dell’Amministrazione e gli effetti della mancata impugnazione della graduatoria finale, poiché il ricorso è improcedibile quanto all’interesse a ottenere un punteggio sufficiente per superare la soglia di sbarramento: tale utilità è stata già conseguita in via amministrativa con la riedizione della valutazione e l’attribuzione del punteggio di 21,50/30. Il parere richiama il principio secondo cui anche nel ricorso straordinario devono sussistere, dalla proposizione fino alla decisione, le condizioni dell’azione, tra cui l’interesse concreto e attuale a ricorrere. Quanto all’interesse residuo a conseguire un punteggio maggiore, potenzialmente utile per il miglior posizionamento in graduatoria, il ricorso è stato esaminato nel merito e respinto. Il quesito n. 9 è stato ritenuto corretto, poiché l’art. 12, comma 1, del regolamento (UE) 2021/1060 indica l’importo totale delle risorse destinate allo Stato membro, sicché la risposta corretta era la b., mentre il ricorrente aveva scelto la c. Anche il quesito n. 15 è stato ritenuto univoco: ai sensi dell’art. 166, comma 1, TUEL, il fondo di riserva è obbligatorio e deve essere compreso tra lo 0,30% e il 2% delle spese correnti inizialmente previste; pertanto era corretta la risposta b., mentre la risposta c. indicava un intervallo errato. Il ricorso è stato quindi dichiarato in parte improcedibile e, per la parte residua, respinto.
Osservazioni
Interesse a superare la soglia di sbarramento
La domanda è divenuta improcedibile perché, a seguito del riesame amministrativo della prova, il punteggio del ricorrente è stato elevato da 20,75/30 a 21,50/30, consentendogli di superare la soglia minima prevista dal bando. L’utilità sostanziale perseguita mediante il ricorso era quindi già entrata nel patrimonio del ricorrente.
Interesse residuo a un punteggio più elevato
La pretesa a ottenere un punteggio superiore, utile per un migliore posizionamento nella graduatoria e per eventuali effetti sull’assunzione o sulla scelta della sede, è stata esaminata nel merito ma ritenuta infondata.
Quesito n. 9
Il quesito non era illegittimo né ambiguo. L’art. 12, comma 1, prima parte, del regolamento (UE) 2021/1060 prevede che la Commissione tenga conto dell’importo totale delle risorse destinate allo Stato membro interessato. La risposta corretta era dunque la b.; il ricorrente aveva indicato la c.
Quesito n. 15
Il quesito era univoco. L’art. 166, comma 1, TUEL prevede un fondo di riserva obbligatorio, iscritto nella missione “Fondi e Accantonamenti”, nel programma “Fondo di riserva”, in misura non inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% delle spese correnti inizialmente previste. La risposta corretta era la b.; la risposta c. riportava un intervallo errato.
Norme richiamate
Il ricorso straordinario è trattato secondo le condizioni dell’azione proprie della tutela amministrativa, compreso il requisito dell’interesse concreto e attuale a ricorrere.
La domanda risarcitoria, proposta anche in forma specifica, era collegata alla pretesa di ammissione alle fasi concorsuali successive, ma non è stata accolta poiché l’interesse dedotto è risultato in parte già soddisfatto e le ulteriori censure sono state ritenute infondate.
La disposizione è stata richiamata dal ricorrente quale parametro di legittimità dell’attività concorsuale, ma la relativa censura non è stata ritenuta fondata.
art. 12, comma 1, regolamento (UE) 2021/1060
La Commissione valuta l’accordo di partenariato e la sua conformità al presente regolamento e alle norme specifiche dei fondi nel rispetto del principio di proporzionalità, tenendo conto della natura strategica del documento, del numero di programmi interessati e dell’importo totale delle risorse destinate allo Stato membro interessato.
Il riferimento corretto per la valutazione della conformità dell’accordo di partenariato è l’importo totale delle risorse destinate allo Stato membro, corrispondente alla risposta b. del quesito n. 9.
art. 166, comma 1, d.lgs. n. 267/2000
Nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all'interno del programma “Fondo di riserva”, gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.
Il fondo di riserva è obbligatorio e deve avere una consistenza compresa tra lo 0,30% e il 2% delle spese correnti inizialmente previste; la risposta c. del quesito n. 15 era pertanto errata.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l’interesse a ricorrere deve sussistere non solo al momento della proposizione, ma anche fino alla decisione; il venir meno della lesione per effetto di un successivo provvedimento amministrativo determina l’improcedibilità della domanda riferita a quella specifica utilità.
- Quando l’amministrazione, riesaminando una prova concorsuale, attribuisce al candidato un punteggio sufficiente a superare la soglia di sbarramento, viene meno l’interesse a ottenere l’ammissione alla procedura per il mancato superamento della soglia, anche se può permanere un distinto interesse a un migliore posizionamento in graduatoria.
- La permanenza di un interesse a conseguire un punteggio più elevato non comporta l’accoglimento del ricorso se le risposte fornite dal candidato ai quesiti contestati non coincidono con quelle oggettivamente desumibili dalle disposizioni normative richiamate.
- Un quesito a risposta multipla è legittimo quando la risposta corretta è ricavabile in modo univoco dal dato normativo applicabile; l’erronea scelta del candidato non integra, di per sé, un vizio della prova.
Contestazione dell’esito di una prova concorsuale RIPAM
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un candidato nell’ambito di un concorso pubblico, su base territoriale, per il reclutamento di personale non dirigenziale. Il ricorrente ha impugnato l’esito della prova scritta a risposta multipla, chiedendo la rideterminazione del punteggio, l’ammissione alle fasi successive e il risarcimento del danno.
Svolgimento della prova e riedeterminazione del punteggio
La prova consisteva in 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti, con un punteggio massimo di 30 punti e una soglia minima di 21/30. Inizialmente il candidato aveva ottenuto 20,75 punti, corrispondenti a 30 risposte corrette, 7 errate e 3 non date.
Nel corso della procedura la commissione ha riesaminato la prova e ha ritenuto corretta, per tutti i candidati, la risposta al quesito n. 3. Per effetto di tale correzione il punteggio del ricorrente è salito a 21,50/30, con 31 risposte corrette, 7 errate e 2 non date, consentendogli di superare la soglia minima prevista dal bando.
Censure del ricorrente
Il ricorrente ha dedotto la violazione della lex specialis e dell’art. 1 della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, disparità di trattamento, illogicità e arbitrarietà. Ha prodotto il parere di un professore universitario relativo alla correttezza di alcune risposte e alla congruenza dei quesiti, sostenendo che gli sarebbe spettato un punteggio pari a 23,50/30.
Dopo la riedizione della valutazione, le contestazioni si sono concentrate soprattutto sui quesiti n. 9 e n. 15, che il candidato riteneva ambigui, non univoci o errati.
Interesse a ricorrere e improcedibilità parziale
La Sezione ha ritenuto superfluo esaminare le eccezioni processuali formulate dall’Amministrazione, nonché la questione relativa alla mancata impugnazione della graduatoria finale, poiché il ricorso era comunque improcedibile con riferimento all’interesse a superare la soglia di sbarramento.
Il Consiglio di Stato ha ricordato che anche nel ricorso straordinario devono sussistere le condizioni dell’azione proprie del processo amministrativo. L’interesse a ricorrere richiede una lesione concreta e attuale dell’interesse sostanziale e l’idoneità della decisione richiesta a procurare un’utilità effettiva. Tali condizioni devono permanere dalla proposizione del ricorso fino alla decisione.
Nel caso concreto, l’interesse a non essere escluso dalla procedura era venuto meno perché l’Amministrazione aveva già attribuito al candidato un punteggio sufficiente. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per questa parte.
Esame del quesito n. 9
Il quesito chiedeva, sulla base dell’art. 12 del regolamento (UE) 2021/1060, quale elemento dovesse essere considerato dalla Commissione nella valutazione della conformità dell’accordo di partenariato.
La disposizione europea richiama l’importo totale delle risorse destinate allo Stato membro interessato. La risposta corretta era pertanto la b., mentre il candidato aveva selezionato la c., riferita all’importo totale distinto per singolo programma. La Sezione ha escluso che il quesito fosse ambiguo o illegittimo.
Esame del quesito n. 15
Il quesito riguardava il fondo di riserva previsto dall’art. 166, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000. La disposizione stabilisce che il fondo è obbligatorio e deve essere compreso tra lo 0,30% e il 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.
La risposta corretta era quindi la b. Il candidato aveva scelto la c., che indicava un intervallo dal 0,20% al 2%, non conforme al dato normativo. Anche sotto questo profilo la Sezione ha ritenuto il quesito univoco e la valutazione della commissione corretta.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere dichiarato in parte improcedibile, per il venir meno dell’interesse a ottenere il superamento della soglia minima, e in parte respinto perché infondato quanto alla richiesta di ottenere un punteggio superiore. Il candidato non ha quindi ottenuto un ulteriore riconoscimento del punteggio né l’accoglimento delle domande di ammissione o risarcitorie.
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