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Parere

Parere n. 1089/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Quesito in ordine alla natura giuridica e all’ambito temporale di applicazione dell’articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 25, n. 69.

Giustizia amministrativa202600310

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IParere su quesito

Natura giuridica ed efficacia temporale dell’articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, in materia di conferimento ai componenti degli organi delle camere di commercio di incarichi incompatibili con il divieto per i pensionati.

Esito

FAVOREVOLE

La questione giuridica

Il Ministero ha chiesto se l’articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge n. 25 del 2025, convertito dalla legge n. 69 del 2025, secondo cui ai componenti degli organi degli enti di cui all’articolo 1 della legge n. 580 del 1993 non si applica il divieto previsto dall’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, abbia natura di norma interpretativa e possa quindi applicarsi retroattivamente agli incarichi conferiti prima della sua entrata in vigore. Il dubbio è stato posto alla luce del precedente parere della Sezione n. 1329 del 2024, con il quale era stata affermata l’applicabilità del divieto anche alle camere di commercio, nonché della sopravvenuta retribuzione dei componenti degli organi camerali a decorrere dal 1° marzo 2022.

Il parere

La Sezione ha ritenuto ammissibile la richiesta, precisando tuttavia che, in caso di delega, deve essere trasmessa anche la delega stessa per consentire di verificare l’imputabilità della richiesta al Ministro. Nel merito, ha escluso che l’articolo 13-bis, comma 2, abbia natura interpretativa e, conseguentemente, efficacia retroattiva. La disposizione sopravvenuta costituisce una nuova disciplina derogatoria del divieto precedentemente applicabile alle camere di commercio. Il suo testo non contiene alcuna autoqualificazione come norma interpretativa e il richiamo all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012 serve soltanto a individuare il divieto di cui viene esclusa l’applicazione. Inoltre, non sussisteva una situazione di effettiva incertezza interpretativa, poiché il precedente parere n. 1329 del 2024 aveva riconosciuto l’applicabilità del divieto alle camere di commercio. La mera richiesta di un parere non dimostra l’esistenza di un’incertezza interpretativa. La Sezione ha altresì escluso la presenza di elementi idonei a fondare una retroattività autonoma della disposizione, poiché la norma è silente sul punto e non risultano esigenze di tutela di principi, diritti o beni di rilievo costituzionale tali da giustificare una deroga al principio generale di irretroattività.

Osservazioni

Ammissibilità formale della richiesta

Le richieste di parere devono essere sottoscritte dal Ministro ai sensi dell’articolo 36 del regio decreto n. 444 del 1942. Qualora siano sottoscritte per delega, la delega deve essere trasmessa alla Sezione per consentire la verifica dell’imputabilità della richiesta al Ministro.

Natura non interpretativa dell’articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge n. 25 del 2025

La disposizione non contiene elementi testuali che ne evidenzino la natura interpretativa né si autoqualifica come tale. Il richiamo all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012 individua il divieto del quale viene esclusa l’applicazione ai componenti degli organi delle camere di commercio.

Insussistenza di una situazione di effettiva incertezza interpretativa

Non risultava una situazione di effettiva incertezza circa l’applicabilità del divieto alle camere di commercio, già affermata dalla Sezione nel parere n. 1329 del 2024. La mera richiesta di un parere non è sufficiente a dimostrare l’incertezza interpretativa.

Efficacia temporale della disposizione

L’articolo 13-bis, comma 2, non può applicarsi agli incarichi conferiti prima della sua entrata in vigore. La norma è priva di una previsione di retroattività e non sussistono esigenze di tutela di principi, diritti o beni di rilievo costituzionale tali da giustificare una deroga al principio generale di irretroattività.

Norme richiamate

  • art. 13-bis, comma 2, d.l. 14 marzo 2025, n. 25, convertito dalla l. 9 maggio 2025, n. 69

    Ai componenti degli organi degli enti di cui all’articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, non si applica comunque il divieto di cui all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135

    La disposizione esclude per il futuro l’applicazione del divieto ai componenti degli organi delle camere di commercio, ma non ha natura interpretativa né efficacia retroattiva.

  • art. 5, comma 9, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 135

    Divieto di conferire a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza cariche in organi di governo, salvo incarichi a titolo gratuito

    Prima dell’articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge n. 25 del 2025, il divieto si applicava anche ai componenti degli organi delle camere di commercio.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001

    Le camere di commercio rientrano tra le pubbliche amministrazioni alle quali si applicava il divieto previsto dall’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012.

  • art. 1, comma 2, l. 31 dicembre 2009, n. 196

    Le camere di commercio risultano incluse nell’elenco Istat delle unità istituzionali appartenenti al settore delle Amministrazioni pubbliche, costituendo un ulteriore presupposto per l’applicazione del divieto.

  • art. 11, comma 1, delle disposizioni sulla legge in generale

    Esprime il principio generale di irretroattività delle norme; la retroattività costituisce un’eccezione e deve risultare da elementi certi e incontrovertibili.

  • art. 36, r.d. 21 aprile 1942, n. 444

    Le comunicazioni al Consiglio di Stato, per averne parere, sono fatte mediante richiesta del Ministro sopra relazione del capo di servizio contenente i fatti e le questioni specifiche sulle quali si propone di consultare il Consiglio

    La richiesta di parere deve essere formalmente imputabile al Ministro; in caso di delega, questa deve essere trasmessa alla Sezione.

  • art. 17, l. 15 maggio 1997, n. 127

    Dopo le modifiche introdotte dalla disposizione, il parere facoltativo deve riguardare attività che impegnano incisivamente l’azione del Governo e degli organi di maggiore rilevanza dello Stato, non mere esigenze ordinarie dell’amministrazione.

  • art. 1, comma 25-bis, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla l. 25 febbraio 2022, n. 15

    Ha superato il precedente regime di gratuità degli incarichi dei componenti degli organi delle camere di commercio, prevedendone la retribuzione a decorrere dal 1° marzo 2022.

Massime di principio

  • Una disposizione può essere qualificata come interpretativa soltanto quando il suo tenore letterale e il contesto normativo evidenzino l’intento di chiarire una precedente disposizione e sussista un’effettiva situazione di incertezza interpretativa.
  • La mera richiesta di un parere amministrativo non dimostra l’esistenza di un’incertezza interpretativa idonea a giustificare la natura interpretativa e la retroattività di una legge.
  • In assenza di un’espressa previsione retroattiva, una disposizione che modifica per il futuro l’ambito soggettivo di applicazione di un divieto non si applica agli incarichi conferiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
  • La retroattività delle norme è eccezionale e deve risultare da elementi certi e incontrovertibili; non può essere desunta sulla base di una mera esigenza amministrativa di regolare diversamente rapporti già sorti.
  • Una disposizione che richiama una norma precedente al solo fine di individuare il divieto o l’obbligo dal quale intende escludere determinati soggetti non assume, per ciò solo, natura interpretativa.

Natura ed efficacia temporale dell’articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge n. 25 del 2025

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato il quesito formulato dal Ministero delle imprese e del Made in Italy sulla natura giuridica e sull’ambito temporale di applicazione della disposizione che esclude i componenti degli organi delle camere di commercio dal divieto di conferire incarichi di governo a soggetti collocati in quiescenza.

Premesse e richiesta del Ministero

Il quesito riguarda l’articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito dalla legge 9 maggio 2025, n. 69. La disposizione stabilisce che ai componenti degli organi degli enti di cui all’articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, non si applica il divieto previsto dall’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

Tale divieto impediva alle pubbliche amministrazioni di conferire a lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza cariche negli organi di governo, salvo gli incarichi a titolo gratuito. Il Ministero ha chiesto se la disposizione sopravvenuta abbia natura interpretativa e, quindi, possa applicarsi anche agli incarichi conferiti prima della sua entrata in vigore.

Il quesito è stato posto anche in relazione al parere della Sezione n. 1329 del 30 ottobre 2024, che aveva ritenuto applicabile il divieto alle camere di commercio. Inoltre, è stato ricordato che, dal 1° marzo 2022, gli incarichi dei componenti degli organi camerali sono divenuti retribuiti ai sensi dell’articolo 1, comma 25-bis, del decreto-legge n. 228 del 2021.

Ammissibilità della richiesta

La Sezione ha ritenuto ammissibile il quesito, poiché riguarda l’interpretazione di una norma di legge e non una scelta rientrante nella responsabilità gestionale dell’amministrazione.

Ha tuttavia formulato due precisazioni:

  • ai sensi dell’articolo 36 del regio decreto n. 444 del 1942, le richieste di parere devono essere sottoscritte dal Ministro;
  • se la richiesta è sottoscritta per delega, la delega deve essere trasmessa al Consiglio di Stato per verificare che la richiesta sia imputabile al Ministro.

La Sezione ha inoltre richiamato i limiti dei pareri facoltativi, che devono riguardare attività capaci di impegnare in modo significativo l’azione del Governo o di altri organi di rilevanza statale. Non è sufficiente una mera esigenza dell’amministrazione relativa a un ordinario segmento procedimentale.

Quadro normativo e precedente orientamento

Il parere n. 1329 del 2024 aveva ritenuto applicabile alle camere di commercio il divieto dell’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012.

La conclusione era stata fondata su due presupposti alternativi:

  • le camere di commercio sono ricomprese tra le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
  • le camere di commercio sono incluse nell’elenco Istat delle unità istituzionali appartenenti al settore delle Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

La disposizione del 2025 ha successivamente escluso espressamente le camere di commercio dall’applicazione del divieto.

Esclusione della natura interpretativa

La Sezione ha escluso che l’articolo 13-bis, comma 2, abbia natura interpretativa.

Sotto il profilo testuale, la disposizione non si autoqualifica come interpretativa. Il richiamo all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012 serve a identificare il divieto del quale viene esclusa l’applicazione ai componenti degli organi camerali; non individua invece l’oggetto di un’interpretazione legislativa.

Sotto il profilo sostanziale, mancava inoltre il presupposto dell’effettiva incertezza interpretativa. La Sezione ha rilevato che non vi erano dubbi circa l’applicabilità del divieto alle camere di commercio, già riconosciuta nel parere n. 1329 del 2024.

Secondo il richiamato orientamento della Corte costituzionale, la natura interpretativa di una legge richiede sia un adeguato riscontro nel tenore letterale della disposizione sia l’esistenza di una situazione reale di incertezza interpretativa. La mera iniziativa dell’amministrazione volta a ottenere un parere non può creare o dimostrare tale incertezza.

Esclusione della retroattività

La Sezione ha ricordato che la retroattività costituisce un’eccezione al principio generale di irretroattività espresso dall’articolo 11, comma 1, delle disposizioni sulla legge in generale.

Il riconoscimento di efficacia retroattiva richiede elementi certi e incontrovertibili. Nel caso esaminato, la disposizione del 2025 è silente sul proprio ambito temporale e non contiene alcun indice idoneo a stabilire che essa debba applicarsi agli incarichi già conferiti.

Non sono state inoltre individuate esigenze di tutela di principi, diritti o beni di rilievo costituzionale, qualificabili come motivi imperativi di interesse generale ai sensi della CEDU, tali da giustificare una deroga al principio di irretroattività.

Conclusioni

L’articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge n. 25 del 2025 ha introdotto una disciplina innovativa che esclude, per il futuro, l’applicazione alle camere di commercio del divieto previsto dall’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012.

La disposizione non è interpretativa e non si applica agli incarichi conferiti anteriormente alla sua entrata in vigore. Il parere è stato reso nei sensi della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioDelegificazione e semplificazione normativa
RamiProcedimento amministrativoFonti e atti normativi
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàRiserva di legge e gerarchia delle fontiTermini del procedimento

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