Salta al contenuto
Parere

Parere n. 171/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

quanto al ricorso straordinario n. 202600076, proposto dalla società 4M Soc. Coop. a.r.l., con sede in Terme Vigliatore, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Sottile, per l’annullamento del provvedimento dell’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità - Dipartimento regionale dell'energia - Distretto Minerario di Catania prot. n. 22903 del 23 giugno 2025, con cui è stata rigettata l’istanza della stessa società intesa ad ottenere il rinnovo, per un periodo di tre anni, dell’autorizzazione n. 8/2010 per l’esercizio della cava di calcare denominata “Granato – Triolo”, nonché di ogni atto e provvedimento presupposto e conseguenziale; quanto al ricorso straordinario n. 202600082, proposto per motivi aggiunti dalla predetta società, come sopra rappresentata e difesa, per l’annullamento, previa sospensione, oltre che di tutti i provvedimenti già impugnati con il ricorso straordinario n. 202600076, del provvedimento prot. n. 34439 del 6 ottobre 2025 con il quale il Dirigente del Distretto minerario di Catania, sull’erroneo presupposto dell’intervenuta scadenza della citata autorizzazione n. 8/2010, ha vietato l’esercizio della relativa attività estrattiva nonché di ogni atto e provvedimento presupposto e consequenziale.

Giustizia amministrativa202600082

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del rigetto dell’istanza di rinnovo triennale dell’autorizzazione all’esercizio di una cava di calcare e del successivo divieto di prosecuzione dell’attività estrattiva.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La società ricorrente ha impugnato, con due ricorsi straordinari trattati congiuntamente, il provvedimento del 23 giugno 2025 con cui il Distretto minerario di Catania ha rigettato l’istanza di rinnovo dell’autorizzazione n. 8/2010 per l’esercizio di una cava di calcare e il successivo provvedimento del 6 ottobre 2025 con cui è stata vietata la prosecuzione dell’attività estrattiva, sul presupposto dell’intervenuta scadenza dell’autorizzazione. Nel ricorso principale la società ha dedotto: la violazione delle garanzie di partecipazione e dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per omesso preavviso di rigetto; il difetto di istruttoria; la violazione dei principi di buon andamento, proporzionalità, leale collaborazione, soccorso istruttorio e non aggravamento del procedimento; nonché l’erronea interpretazione della disciplina regionale e ambientale, sostenendo che la procedura di valutazione ambientale preliminare costituisse una condizione per il rinnovo e non una condizione di ricevibilità dell’istanza. Con il ricorso per motivi aggiunti la società ha dedotto l’invalidità derivata del divieto di prosecuzione dell’attività e ne ha chiesto anche la sospensione cautelare. Il Consiglio ha esaminato preliminarmente la ricevibilità temporale dei ricorsi e, quindi, la loro ammissibilità in relazione al requisito della definitività degli atti impugnati con ricorso straordinario.

Il parere

I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché gli atti impugnati, adottati dal dirigente del Distretto minerario di Catania, dirigente di una struttura intermedia del Dipartimento regionale dell’energia, non avevano carattere definitivo ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge regionale n. 10/2000 e dell’art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 1199/1971. Secondo il Consiglio, contro gli atti del dirigente era esperibile il ricorso gerarchico al superiore, sicché il ricorso straordinario non poteva essere proposto direttamente. La delega attribuita al dirigente dal contratto individuale di lavoro è stata qualificata come delega di competenza e non di firma, elemento ulteriore confermativo della non definitività degli atti. Pur dichiarando l’inammissibilità, il Consiglio ha riconosciuto la buona fede della società e l’errore scusabile, determinati dall’assenza, nei provvedimenti impugnati, delle indicazioni sull’autorità competente e sul termine per l’impugnazione. È stata pertanto disposta la rimessione in termini, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 1199/1971, per l’eventuale proposizione del ricorso gerarchico entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa del decreto presidenziale di recepimento del parere. Le censure sostanziali sul preavviso di rigetto, sul soccorso istruttorio, sulla valutazione ambientale e sull’invalidità derivata non sono state esaminate nel merito.

Osservazioni

Ricorso principale e ricorso per motivi aggiunti - Definitività degli atti

Il ricorso straordinario è inammissibile quando l’atto impugnato, adottato da un dirigente inserito in una struttura amministrativa sottoposta a superiore gerarchico, è ancora impugnabile con ricorso gerarchico e non ha quindi carattere definitivo ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 1199/1971.

Ricorso principale e ricorso per motivi aggiunti - Delega di competenza

La previsione, nel contratto individuale del dirigente, di una delega di competenza e non di firma, riferita alle funzioni gestionali previste dall’art. 8 della legge regionale n. 10/2000, conferma l’inserimento dell’organo emanante nella struttura gerarchica regionale e la non definitività degli atti.

Rimessione in termini

La mancanza nei provvedimenti impugnati delle indicazioni sull’autorità competente e sul termine per l’impugnazione integra una situazione di errore scusabile e consente la rimessione in termini per proporre ricorso gerarchico.

Termine per il ricorso gerarchico

La società può proporre ricorso gerarchico entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa del decreto presidenziale di recepimento del parere.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 1, d.P.R. 1199/1971

    ricorso straordinario contro gli atti amministrativi definitivi

    Il requisito della definitività è condizione di esperibilità del ricorso straordinario; gli atti soggetti a ricorso gerarchico non possono essere direttamente impugnati con tale rimedio.

  • art. 9 d.P.R. 1199/1971

    Disciplina il rapporto dell’amministrazione ai fini dell’istruttoria del ricorso straordinario.

  • art. 13, comma 1, lett. a), d.P.R. 1199/1971

    Consente la rimessione in termini quando ricorrono i presupposti dell’errore scusabile.

  • artt. 7 e 8 legge regionale 15 maggio 2000, n. 10

    Individuano l’organizzazione e le funzioni dirigenziali regionali, rilevanti per stabilire l’esistenza di un superiore gerarchico e la conseguente non definitività degli atti.

  • art. 3 del contratto individuale di lavoro del dirigente, approvato con decreto n. 560 del 24 maggio 2023

    La previsione di una delega di competenza, distinta dalla delega di firma, è stata valorizzata come conferma della collocazione gerarchica del dirigente e della non definitività dei suoi provvedimenti.

  • art. 10-bis legge 7 agosto 1990, n. 241

    La relativa censura, concernente l’omesso preavviso di rigetto, non è stata esaminata nel merito per la preliminare declaratoria di inammissibilità.

  • legge regionale 2 aprile 2024, n. 6, art. 14, comma 1

    La ricorrente ne ha contestato l’applicazione rispetto al rinnovo dell’autorizzazione di cava, ma la questione non è stata esaminata per ragioni processuali.

  • legge regionale n. 10/2004, art. 2, commi 1 e 2

    La disciplina regionale del rinnovo dell’autorizzazione e della valutazione ambientale è stata richiamata dalle parti, senza decisione di merito del Consiglio.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è ammissibile solo contro provvedimenti definitivi; quando l’atto è emanato da un organo dotato di superiore gerarchico ed è esperibile il ricorso gerarchico, la sua impugnazione diretta con ricorso straordinario è inammissibile.
  • La natura dirigenziale dell’organo emanante non esclude di per sé la gerarchia amministrativa: occorre verificare la posizione dell’organo nell’organizzazione normativa e regolamentare dell’amministrazione e l’eventuale attribuzione di una delega di competenza.
  • L’omessa indicazione, nel provvedimento amministrativo, dell’autorità competente e del termine per l’impugnazione può integrare errore scusabile e giustificare la rimessione in termini per esperire il rimedio amministrativo corretto.
  • La rimessione in termini per la proposizione del ricorso gerarchico può essere concessa stabilendo un termine decorrente dalla comunicazione amministrativa del decreto presidenziale di recepimento del parere.

Inammissibilità dei ricorsi straordinari contro atti non definitivi

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, riunito in Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato congiuntamente due ricorsi straordinari proposti da una società esercente attività estrattiva contro l’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità. Il primo ricorso riguardava il rigetto dell’istanza di rinnovo triennale dell’autorizzazione all’esercizio di una cava di calcare; il secondo, proposto per motivi aggiunti, riguardava il successivo divieto di prosecuzione dell’attività estrattiva.

Vicenda amministrativa

La società era titolare dell’autorizzazione n. 8/2010 per l’esercizio della cava e, in vista della scadenza, aveva presentato istanza di rinnovo il 7 aprile 2025. Il Distretto minerario di Catania aveva rigettato l’istanza con provvedimento del 23 giugno 2025, richiamando le modifiche introdotte dalla legge regionale n. 6/2024 alla legge regionale n. 10/2004 e ritenendo necessaria, ai fini del rinnovo, la positiva conclusione della procedura di valutazione ambientale preliminare prevista dall’art. 6, comma 9, del d.lgs. n. 152/2006.

Con successivo provvedimento del 6 ottobre 2025, il Distretto minerario aveva vietato la prosecuzione dell’attività estrattiva, assumendo l’intervenuta scadenza dell’autorizzazione.

Censure dedotte dalla società

Nel ricorso principale la società aveva contestato:

  • l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990;
  • il difetto di istruttoria e la violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale;
  • l’omessa attivazione del soccorso istruttorio e la violazione dei principi di leale collaborazione, proporzionalità e non aggravamento del procedimento;
  • l’erronea qualificazione della procedura di valutazione ambientale come condizione di ricevibilità dell’istanza, anziché come condizione per il successivo rinnovo dell’autorizzazione.

Con il ricorso per motivi aggiunti la società aveva dedotto l’invalidità derivata del divieto di prosecuzione dell’attività, richiamando le censure già formulate contro il rigetto dell’istanza, e aveva chiesto la sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati.

Ricevibilità temporale

Il Consiglio ha rilevato che entrambi i ricorsi erano stati proposti entro il termine di centoventi giorni previsto per il ricorso straordinario: il ricorso principale il 21 ottobre 2025, rispetto al provvedimento del 23 giugno 2025, e il ricorso per motivi aggiunti il 3 febbraio 2026, rispetto al provvedimento del 6 ottobre 2025. L’omesso versamento del contributo unificato non ha impedito la dichiarazione di ricevibilità dei ricorsi sotto il profilo temporale.

Mancanza del requisito di definitività

La questione decisiva è stata individuata nella mancanza di definitività degli atti impugnati. I provvedimenti erano stati adottati dal dirigente del Distretto minerario di Catania, qualificato come dirigente di una struttura intermedia del Dipartimento regionale dell’energia.

Ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge regionale n. 10/2000, e secondo l’art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 1199/1971, il ricorso straordinario è proponibile soltanto contro atti definitivi. La definitività manca quando contro l’atto è previsto un ricorso amministrativo ordinario, in particolare il ricorso gerarchico al superiore.

Il Consiglio ha richiamato precedenti del Consiglio di Stato e dello stesso CGARS, secondo i quali gli atti emanati da un organo inserito in una struttura dotata di superiore gerarchico non possono essere direttamente impugnati con ricorso straordinario finché non sia stato previamente esperito il ricorso gerarchico.

Rilevanza della delega dirigenziale

Un ulteriore elemento è stato individuato nel contratto individuale di lavoro del dirigente, approvato con decreto del Dirigente generale del Dipartimento dell’energia n. 560 del 24 maggio 2023. L’art. 3 del contratto prevedeva una delega di competenza, e non una mera delega di firma, per l’esercizio delle funzioni riconducibili all’art. 8 della legge regionale n. 10/2000 e delle ulteriori funzioni gestionali eventualmente delegate dal Dirigente generale.

Tale previsione è stata considerata coerente con la permanenza di un rapporto gerarchico e, quindi, con la possibilità di proporre ricorso gerarchico contro gli atti del dirigente. Gli atti impugnati non potevano pertanto essere considerati definitivi ai fini del ricorso straordinario.

Errore scusabile e rimessione in termini

Pur dichiarando l’inammissibilità, il Consiglio ha riconosciuto la buona fede della società. I provvedimenti impugnati non contenevano indicazioni sull’autorità cui rivolgersi per l’impugnazione né sul termine entro cui proporla. Tale omissione è stata ritenuta idonea a generare un errore scusabile nella scelta del rimedio.

In applicazione dell’art. 13, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 1199/1971, e in conformità a un precedente delle Sezioni riunite del CGARS, è stata quindi concessa la rimessione in termini per l’eventuale proposizione del ricorso gerarchico.

La società dovrà agire entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa del decreto presidenziale di recepimento del parere.

Esito

Il Consiglio ha espresso il parere che entrambi i ricorsi siano dichiarati inammissibili, con contestuale concessione della rimessione in termini per l’eventuale proposizione del ricorso gerarchico. Le questioni sostanziali relative al preavviso di rigetto, alla valutazione ambientale, al soccorso istruttorio e alla legittimità del divieto di prosecuzione dell’attività estrattiva non sono state esaminate nel merito.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrereTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.