Parere n. 1088/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor Abdelkerim Machdoud contro U.T.G. - Prefettura di Modena, per l’annullamento del provvedimento n. p-mo/l/q/2023/102407 emesso in data 29 luglio 2024, con il quale è stata disposta la revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, precedentemente rilasciato in suo favore;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRevoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Modena che ha revocato il nulla osta alla conversione del suo permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il nulla osta era stato rilasciato il 2 maggio 2023, mentre il titolo stagionale era scaduto il 13 marzo 2023 e la seconda istanza di conversione era stata presentata il 27 marzo 2023. Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell'art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998, sostenendo che tale disposizione non stabilirebbe un termine decadenziale e che egli aveva già presentato una prima istanza durante la validità del permesso. Ha inoltre contestato la carenza dei presupposti e della motivazione della revoca, nonché l'omessa valutazione delle circostanze concrete e degli elementi favorevoli. Infine ha sostenuto che, qualora il provvedimento fosse qualificato come annullamento d'ufficio, esso sarebbe stato adottato oltre il termine massimo di dodici mesi previsto dall'art. 21-novies della l. n. 241/1990.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il ricorso esaminando prioritariamente, secondo il criterio della ragione più liquida, la censura relativa alla violazione dell'art. 21-novies della l. n. 241/1990. Il provvedimento formalmente qualificato dalla Prefettura come revoca è stato riqualificato come annullamento d'ufficio, poiché l'Amministrazione aveva contestato un vizio genetico del nulla osta originariamente rilasciato, consistente nell'assenza di un permesso di soggiorno in corso di validità al momento della domanda di conversione. La Sezione ha escluso che si trattasse di una nuova valutazione dell'interesse pubblico o di un mutamento sopravvenuto della situazione di fatto, presupposti propri della revoca. Il nulla osta alla conversione è stato qualificato come provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 21-novies, in quanto consente al lavoratore straniero di accedere a un rapporto di lavoro subordinato in Italia e di percepire redditi da lavoro. Ne consegue l'applicazione del termine massimo di dodici mesi, decorrente dalla data di adozione del nulla osta e non dall'avvio del procedimento di riesame. Poiché il nulla osta era stato rilasciato il 2 maggio 2023 e l'atto di ritiro era stato adottato il 29 luglio 2024, dopo quattordici mesi e ventisette giorni, l'annullamento d'ufficio è stato ritenuto tardivo. Le ulteriori censure sono state assorbite e gli atti impugnati sono stati annullati.
Osservazioni
Violazione dell'art. 21-novies l. n. 241/1990
La censura è fondata. Il provvedimento denominato revoca costituisce in realtà un annullamento d'ufficio, perché fondato su un vizio genetico del nulla osta originario e non su un mutamento sopravvenuto della situazione di fatto o su una nuova valutazione dell'interesse pubblico. Il termine massimo di dodici mesi decorre dalla data di adozione del nulla osta, qualificabile come provvedimento di autorizzazione, ed era già decorso al momento dell'adozione dell'atto impugnato.
Violazione dell'art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998
La censura non è stata esaminata nel merito, essendo stata assorbita dall'accoglimento della doglianza relativa alla tardività dell'annullamento d'ufficio.
Violazione degli artt. 3 e 21-quinquies l. n. 241/1990 e dell'art. 24, comma 12, d.lgs. n. 286/1998
La censura non è stata esaminata nel merito, essendo stata assorbita dall'accoglimento della doglianza relativa alla tardività dell'atto di ritiro.
Norme richiamate
Disposizione richiamata quale base per il deposito diretto del ricorso straordinario al Consiglio di Stato.
art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998
Disposizione invocata in relazione alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato; la relativa questione è stata assorbita.
art. 24, comma 12, d.lgs. n. 286/1998
Disposizione richiamata dal ricorrente in relazione ai presupposti del ritiro del nulla osta; la relativa censura è stata assorbita.
art. 5, comma 4, d.lgs. n. 286/1998
Richiamato dal ricorrente in combinato disposto con l'art. 24, comma 10, in relazione alla conversione del titolo di soggiorno; la questione è stata assorbita.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
Richiamato dal ricorrente quale parametro per la valutazione degli elementi favorevoli relativi alla posizione individuale; la questione non è stata esaminata.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione del provvedimento di ritiro; la censura è stata assorbita.
art. 21-quinquies l. n. 241/1990
La revoca presuppone un provvedimento originariamente legittimo i cui effetti vengono meno per il futuro a seguito di una nuova valutazione dell'interesse pubblico o di un mutamento della situazione di fatto; tale fattispecie è stata esclusa nel caso concreto.
«il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici»
Il termine massimo di dodici mesi si applica al ritiro del nulla osta alla conversione, qualificato come provvedimento di autorizzazione, e decorre dalla sua adozione, non dall'avvio del procedimento di riesame.
art. 24, commi 7 e 8, d.lgs. n. 286/1998
Richiamati nella relazione ministeriale per sostenere la natura temporanea del permesso per lavoro stagionale e l'obbligo, al termine del periodo autorizzato, di rientro nello Stato di provenienza salvo diverso titolo di soggiorno.
Richiamato quale base della comunicazione di avvio del procedimento di ritiro del nulla osta.
Massime di principio
- La qualificazione formale attribuita dall'Amministrazione a un provvedimento di ritiro non è vincolante: quando l'atto è fondato sull'illegittimità originaria del provvedimento favorevole, esso ha natura sostanziale di annullamento d'ufficio, anche se denominato revoca.
- La revoca presuppone la legittimità originaria del provvedimento e un mutamento sopravvenuto della situazione di fatto o una nuova valutazione dell'interesse pubblico, mentre l'annullamento d'ufficio presuppone un vizio genetico dell'atto e produce effetti retroattivi.
- Il nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno costituisce un provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 21-novies l. n. 241/1990, poiché consente al lavoratore straniero di accedere a un rapporto di lavoro subordinato sul territorio nazionale e di percepire redditi da lavoro.
- Il termine massimo di dodici mesi previsto dall'art. 21-novies l. n. 241/1990 decorre dal momento dell'adozione del provvedimento di autorizzazione e non dalla comunicazione di avvio del procedimento di annullamento d'ufficio.
- La decorrenza del termine massimo per l'annullamento d'ufficio tutela l'affidamento del destinatario sulla stabilità del provvedimento favorevole dopo il decorso di un ragionevole periodo dalla sua adozione.
Annullamento del ritiro tardivo del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da un lavoratore straniero contro la Prefettura di Modena per l'annullamento del provvedimento che aveva ritirato il nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato.
Premesse e vicenda amministrativa
Il lavoratore era entrato in Italia per lavoro stagionale nell'ambito del decreto flussi 2020 e aveva ottenuto un permesso di soggiorno valido fino al 13 marzo 2023. Il 30 novembre 2022 aveva presentato una prima istanza di verifica della quota disponibile per la conversione, senza ottenere il nulla osta per l'esaurimento delle quote.
Il 27 marzo 2023, quattordici giorni dopo la scadenza del permesso, aveva presentato una nuova istanza riferita alle quote dell'anno successivo. Il 2 maggio 2023 lo Sportello unico per l'immigrazione di Modena aveva comunicato l'accoglimento della domanda e rilasciato il nulla osta alla conversione. Il 5 maggio 2023 il ricorrente aveva chiesto il rilascio del nuovo titolo e aveva stipulato un contratto di lavoro agricolo a tempo determinato.
L'11 settembre 2023 la Prefettura aveva avviato il procedimento di ritiro, sostenendo che al momento della domanda non risultasse titolare di un permesso di soggiorno in corso di validità. Dopo le osservazioni del ricorrente, il 29 luglio 2024 la Prefettura aveva adottato il provvedimento impugnato, formalmente qualificato come revoca.
Motivi del ricorso
Il ricorrente ha dedotto:
- la violazione dell'art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998, sostenendo che la disposizione non prevedesse un termine decadenziale per la domanda di conversione;
- la violazione degli artt. 3 e 21-quinquies della l. n. 241/1990 e dell'art. 24, comma 12, del d.lgs. n. 286/1998, per carenza dei presupposti, insufficiente motivazione e mancata valutazione delle circostanze concrete;
- la violazione dell'art. 21-novies della l. n. 241/1990, poiché il ritiro era intervenuto oltre dodici mesi dopo il rilascio del nulla osta.
A seguito di un precedente parere interlocutorio, il Ministero dell'interno ha trasmesso la relazione istruttoria, sostenendo che la conversione fosse possibile solo in presenza di un permesso valido e che l'atto di ritiro non fosse soggetto al termine di dodici mesi previsto per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici.
Riqualificazione del provvedimento di ritiro
La Sezione ha ritenuto decisiva la censura relativa al termine dell'autotutela, applicando il criterio della ragione più liquida.
Il provvedimento non è stato qualificato secondo la sua denominazione formale, ma in base al suo contenuto sostanziale. La Prefettura aveva fondato il ritiro sull'asserita mancanza, già al momento della domanda, di un requisito necessario per il rilascio del nulla osta. Si trattava quindi di un possibile vizio originario dell'atto, non di un mutamento sopravvenuto della situazione di fatto né di una nuova valutazione dell'interesse pubblico.
Per tale ragione, l'atto doveva essere considerato un annullamento d'ufficio ai sensi dell'art. 21-novies della l. n. 241/1990 e non una revoca ai sensi dell'art. 21-quinquies.
Applicazione del termine di dodici mesi
L'art. 21-novies stabilisce che l'annullamento d'ufficio dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici non può essere disposto oltre il termine massimo di dodici mesi dalla loro adozione.
Il Consiglio di Stato ha qualificato il nulla osta alla conversione come provvedimento di autorizzazione, poiché consente al lavoratore straniero di accedere a un rapporto di lavoro subordinato in Italia e, conseguentemente, di percepire redditi da lavoro. Non è stato ritenuto necessario che l'atto attribuisse direttamente un vantaggio economico.
Il termine decorreva dal 2 maggio 2023, data di adozione del nulla osta, e non dall'11 settembre 2023, data di avvio del procedimento di riesame. Il provvedimento impugnato era stato adottato il 29 luglio 2024, dopo quattordici mesi e ventisette giorni, quindi oltre il limite massimo di legge.
Decisione
La Sezione ha accolto il ricorso straordinario e ha annullato gli atti impugnati. Le censure relative all'interpretazione dell'art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998 e agli ulteriori vizi di motivazione e di presupposti sono state assorbite, poiché l'accertata tardività dell'annullamento d'ufficio era sufficiente a definire la controversia.
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