Parere n. 1091/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall’Azienda Unità Sanitaria Locale -OMISSIS-(A.U.S.L. -OMISSIS-) contro il Comune di -OMISSIS- (-OMISSIS-) per l’annullamento dell’ordinanza contingibile e urgente n. 25 del 12 maggio 2023 emessa dal Sindaco del Comune di -OMISSIS- e recante ordine di custodia e assistenza di nove cani rinvenuti nel territorio comunale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeOrdinanza contingibile e urgente n. 25 del 12 maggio 2023, recante l’imposizione all’Azienda sanitaria degli obblighi di custodia, assistenza e mantenimento di nove cani rinvenuti in stato di abbandono nel territorio comunale.
Esito
La questione giuridica
L’Azienda sanitaria ha impugnato l’ordinanza con cui il Sindaco ha trasferito a suo carico la custodia in sicurezza, l’assistenza quotidiana e il mantenimento di nove cani rinvenuti presso un immobile, chiedendo anche l’accertamento dell’obbligo del Comune di sostenere le relative spese e il rimborso degli oneri già sostenuti e maturandi. L’unico motivo deduce la violazione degli artt. 207, 209, 210, 215, 219-bis e 219-ter della legge regionale richiamata, come modificata, della legge n. 281/1991, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, sviamento, contraddittorietà, illogicità e ingiustizia manifesta. La questione centrale riguarda il riparto di competenze tra Comune e Azienda sanitaria nella gestione di cani formalmente riconducibili a un proprietario, ma concretamente abbandonati e privi di custodia, nonché i limiti cognitivi e decisori del ricorso straordinario quanto alle domande di accertamento, condanna, rimborso delle spese di giudizio e restituzione del contributo unificato.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha annullato, nei limiti risultanti dalla motivazione, la parte dell’ordinanza che trasferiva all’Azienda sanitaria obblighi e competenze spettanti al Comune. In base alla disciplina statale e regionale, il Comune, e in particolare il Sindaco quale autorità sanitaria locale, è responsabile della gestione dei cani vaganti rinvenuti sul territorio comunale, compresi la custodia, il ricovero, il mantenimento e le attività quotidiane necessarie alla loro tutela. La situazione concreta di abbandono, determinata dall’assenza del proprietario detenuto e dall’indisponibilità di familiari o altri soggetti, imponeva di qualificare gli animali come “vaganti”, senza attribuire rilievo decisivo alla loro formale riconducibilità a un proprietario. Sono state invece dichiarate inammissibili le domande di accertamento dell’obbligo comunale di sostenere le spese e di condanna al rimborso degli oneri, poiché il ricorso straordinario ha natura essenzialmente impugnatoria e caducatoria e non consente autonome domande di accertamento o condanna. Parimenti inammissibili sono state ritenute le domande di refusione delle spese di giudizio e di rimborso del contributo unificato.
Osservazioni
Competenza comunale nella gestione degli animali abbandonati
La disciplina statale e regionale attribuisce al Comune competente per territorio, e al Sindaco quale autorità sanitaria locale, la responsabilità e gli obblighi relativi alla custodia, al ricovero, al mantenimento e alla tutela dei cani vaganti rinvenuti sul territorio comunale. È illegittima l’ordinanza che trasferisca tali obblighi all’Azienda sanitaria.
Qualificazione dei cani come animali vaganti
La qualificazione come “vaganti” dipende dalla concreta situazione di abbandono e mancata custodia, non dalla sola riconducibilità formale degli animali a un proprietario individuato. Nel caso esaminato, l’assenza del proprietario detenuto e l’indisponibilità di familiari o prossimi congiunti comprovavano lo stato di abbandono.
Domanda di accertamento e rimborso delle spese
La domanda volta ad accertare l’obbligo del Comune di sostenere le spese e a ottenere il rimborso degli oneri già sostenuti o maturandi è inammissibile nel ricorso straordinario, che consente il solo sindacato di legittimità dell’atto impugnato e non autonome domande di accertamento o condanna.
Refusione delle spese di giudizio
La domanda di condanna alla refusione delle spese di giudizio è inammissibile, poiché la disciplina del ricorso straordinario non contempla una statuizione di condanna alle spese a carico della parte soccombente.
Rimborso del contributo unificato
La domanda di rimborso del contributo unificato è inammissibile. Il contributo costituisce un’obbligazione ex lege di natura tributaria, il cui rimborso consegue automaticamente all’individuazione della parte soccombente, senza necessità né possibilità di autonoma liquidazione o condanna da parte dell’autorità decidente.
Norme richiamate
art. 209 l.r. n. 11/2015, come modificata dalla l.r. n. 10/2016
“I comuni, singoli o associati, provvedono in particolare: […] h) a collocare presso un canile rifugio o un canile privato convenzionato adibito a canile rifugio i cani vaganti rinvenuti o catturati sul proprio territorio, ai sensi dell’articolo 219 bis, comma 1”.
La disposizione attribuisce ai Comuni la competenza a gestire e collocare presso strutture idonee i cani vaganti rinvenuti o catturati sul territorio comunale.
art. 219-bis l.r. n. 11/2015, come modificata dalla l.r. n. 10/2016
“Il Sindaco è responsabile dei cani vaganti rinvenuti o catturati sul territorio del comune […]”.
La norma conferma la responsabilità primaria del Sindaco e del Comune per la custodia, la gestione e la tutela dei cani vaganti, anche mediante il loro collocamento in canile rifugio.
legge n. 281/1991
La disciplina statale in materia di tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo concorre a fondare la competenza comunale nella gestione degli animali abbandonati.
art. 32 legge n. 833/1978
Riconosce al Sindaco, quale autorità sanitaria locale, poteri contingibili e urgenti in materia sanitaria.
art. 54 d.lgs. n. 267/2000 (TUEL)
Costituisce una delle basi normative dei poteri contingibili e urgenti del Sindaco richiamati dal parere.
art. 160 d.P.R. n. 320/1954
Attribuisce al Sindaco competenze nell’adozione dei provvedimenti di polizia veterinaria.
art. 8 d.P.R. n. 1199/1971
“Contro gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse”.
Il ricorso straordinario è configurato come rimedio impugnatorio diretto al sindacato di legittimità dell’atto amministrativo; non consente autonome domande di accertamento o condanna.
d.P.R. n. 1199/1971
La disciplina del ricorso straordinario non contempla una condanna alle spese di giudizio da parte dell’autorità decidente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Costituisce la base normativa per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dei terzi citati nel parere.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati a fondamento della tutela dei diritti e della dignità degli interessati mediante oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica sono ammissibili le domande dirette al sindacato di legittimità e all’annullamento dell’atto impugnato, mentre sono inammissibili le autonome domande di accertamento o condanna, comprese quelle concernenti il rimborso di spese o oneri patrimoniali.
- Ai fini dell’applicazione della disciplina sul randagismo, la qualificazione di un cane come “vagante” dipende dalla concreta situazione di abbandono e dall’assenza di custodia effettiva, non dalla mera esistenza di un proprietario formalmente individuato.
- La gestione, la custodia, il ricovero e il mantenimento dei cani vaganti rinvenuti nel territorio comunale spettano al Comune competente e, nell’ambito delle relative funzioni, al Sindaco quale autorità sanitaria locale; tali competenze non possono essere trasferite con ordinanza all’Azienda sanitaria.
- Nel ricorso straordinario non è prevista una statuizione di condanna alle spese di giudizio; la relativa domanda è pertanto inammissibile.
- Il contributo unificato è un’obbligazione tributaria ex lege e il suo eventuale rimborso non costituisce oggetto di autonoma domanda di condanna o liquidazione nell’ambito del ricorso straordinario.
Ricorso straordinario sull’ordinanza relativa a nove cani abbandonati
Il parere riguarda il ricorso straordinario proposto da un’Azienda sanitaria locale contro un Comune per l’annullamento di un’ordinanza contingibile e urgente con cui il Sindaco aveva posto a carico dell’Azienda gli obblighi di custodia, assistenza e mantenimento di nove cani rinvenuti nel territorio comunale. L’Azienda ha inoltre chiesto l’accertamento dell’obbligo del Comune di sostenere le spese e il rimborso degli oneri già sostenuti e maturandi.
Fatti e procedimento
I cani erano stati rinvenuti in un recinto pertinenziale a un immobile, durante un sopralluogo congiunto dei Carabinieri Forestali e del Servizio di Sanità Animale dell’Azienda sanitaria. Soltanto due animali erano muniti di microchip; gli altri sono stati identificati e sottoposti a controllo clinico.
L’Azienda sanitaria aveva chiesto al proprietario di indicare una persona disponibile ad assumere la custodia. Il difensore del proprietario aveva comunicato l’assenza di familiari o prossimi congiunti disponibili. Preso atto dell’allontanamento dell’unica persona presente presso l’immobile e dello stato di abbandono degli animali, l’Azienda aveva sollecitato l’intervento del Comune, qualificato come ente competente dalla legislazione regionale.
Il Sindaco ha invece adottato l’ordinanza impugnata, imponendo all’Azienda sanitaria la custodia in sicurezza, l’assistenza e tutte le attività quotidiane necessarie al mantenimento degli animali, escludendo la competenza comunale. L’Azienda ha eseguito l’ordinanza trasferendo i cani presso un canile-rifugio.
Motivo di ricorso
L’Azienda ha dedotto la violazione della normativa regionale in materia di sanità veterinaria, tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo, della legge n. 281/1991, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, sviamento, contraddittorietà, illogicità e ingiustizia manifesta.
Ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza e, in aggiunta, l’accertamento dell’obbligo del Comune di farsi carico delle spese di custodia e mantenimento, con rimborso degli oneri sostenuti e maturandi.
Quadro normativo e riparto di competenze
Il Consiglio di Stato ha richiamato l’art. 209 della legge regionale n. 11/2015, come modificata dalla legge regionale n. 10/2016, che attribuisce ai Comuni, tra l’altro, il compito di collocare presso un canile rifugio o presso un canile privato convenzionato i cani vaganti rinvenuti o catturati sul proprio territorio.
È stato inoltre richiamato l’art. 219-bis della medesima legge regionale, secondo cui il Sindaco è responsabile dei cani vaganti rinvenuti o catturati sul territorio comunale e deve provvedere al loro collocamento presso una struttura idonea.
Il quadro è completato dai poteri del Sindaco quale autorità sanitaria locale, fondati sull’art. 32 della legge n. 833/1978 e sull’art. 54 del TUEL, nonché dalle competenze di polizia veterinaria previste dall’art. 160 del d.P.R. n. 320/1954.
Qualificazione degli animali come vaganti
La Sezione ha ritenuto comprovato lo stato di abbandono: il proprietario era ristretto in carcere e nessun familiare o prossimo congiunto aveva dichiarato la disponibilità a occuparsi degli animali. Lo stesso Comune aveva riconosciuto nell’ordinanza l’impossibilità di garantire agli animali adeguata assistenza e custodia tramite il proprietario o altri soggetti.
Secondo il parere, ai fini dell’applicazione della normativa regionale non rileva soltanto la formale riconducibilità degli animali a un proprietario. È decisiva la situazione concreta di abbandono e di mancata custodia. Pertanto, i nove cani dovevano essere qualificati come “vaganti”.
Illegittimità del trasferimento degli obblighi all’Azienda sanitaria
Il Comune conserva la competenza a disporre le misure necessarie alla custodia, al ricovero, al mantenimento e alla tutela degli animali vaganti rinvenuti sul proprio territorio. L’ordinanza impugnata è stata quindi ritenuta illegittima nella parte in cui ha trasferito all’Azienda sanitaria obblighi e competenze che la normativa statale e regionale attribuisce al Comune territorialmente competente.
Limiti del ricorso straordinario
La domanda di accertamento dell’obbligo comunale di sostenere le spese e di rimborso degli oneri sostenuti o maturandi è stata dichiarata inammissibile. L’art. 8 del d.P.R. n. 1199/1971 configura il ricorso straordinario come rimedio per motivi di legittimità contro atti amministrativi definitivi. Secondo l’orientamento richiamato dalla Sezione, il rimedio ha natura essenzialmente impugnatoria e carattere caducatorio e non consente autonome domande di accertamento o condanna.
Sono state parimenti dichiarate inammissibili:
- la domanda di refusione delle spese di giudizio, poiché il d.P.R. n. 1199/1971 non prevede una condanna alle spese a carico della parte soccombente;
- la domanda di rimborso del contributo unificato, poiché il contributo è un’obbligazione tributaria ex lege e il relativo rimborso consegue automaticamente all’individuazione della parte soccombente, senza una specifica statuizione di condanna dell’autorità decidente.
Esito
Il parere conclude per l’accoglimento parziale del ricorso: è riconosciuta l’illegittimità dell’ordinanza nella parte in cui attribuisce all’Azienda sanitaria competenze spettanti al Comune, mentre sono dichiarate inammissibili le domande autonome di accertamento, rimborso, refusione delle spese di giudizio e restituzione del contributo unificato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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