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Parere

Parere n. 170/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dai signori -OMISSIS- e -OMISSIS- (Avv. Antonino Ripa) contro il Comune di Messina, per l’annullamento del provvedimento dirigenziale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi. Domanda cautelare di sospensione.

Giustizia amministrativa202500169

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione di un provvedimento dirigenziale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, con sgombero dell’area comunale occupata sine titulo, adottato ai sensi degli artt. 27 e 35 d.P.R. 380/2001

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, dell’ordinanza comunale con cui è stata disposta la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi relativamente a opere realizzate senza titolo edilizio su area comunale, nonché lo sgombero dell’area. Hanno dedotto, in sintesi: la nullità dell’atto per esercizio di autotutela esecutiva su un’area asseritamente appartenente al patrimonio disponibile e gravata da diritto di superficie; l’illegittimità derivata da un precedente decreto presidenziale; la disparità di trattamento e l’assenza di pericolo o urgenza; l’estraneità rispetto agli abusi, originariamente riferibili a precedenti proprietari; la qualificazione delle opere come pertinenze; la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio; il difetto e l’insufficienza della motivazione; la contraddittorietà tra il termine di trenta giorni per adempiere e i termini per impugnare; la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990; infine, la carenza di legittimazione del Comune in ragione del diritto di superficie spettante a una cooperativa edilizia.

Il parere

Il Consiglio ha ritenuto il ricorso infondato e ha espresso parere per il rigetto. L’atto impugnato non è stato qualificato come autonomo ordine di sgombero fondato sull’autotutela proprietaria, ma come provvedimento esecutivo dell’ordine di demolizione di opere abusive realizzate su suolo pubblico. Trova quindi applicazione l’art. 35 d.P.R. 380/2001, che prevede la demolizione quale conseguenza vincolata dell’edificazione senza titolo su area pubblica. Non ricorrono i presupposti di nullità ex art. 21-septies della legge n. 241/1990, poiché il Comune ha esercitato un potere tipico e attribuito dalla legge. L’assenza di pericolo o urgenza è irrilevante, non trattandosi di ordinanza contingibile e urgente. L’ordine può essere rivolto anche al proprietario o utilizzatore attuale del bene, pur se l’abuso è stato realizzato dal dante causa, perché l’illecito edilizio ha natura reale e il proprietario non responsabile deve comunque ripristinare la legalità violata. Le opere, anche se di modesta entità o astrattamente qualificabili come pertinenze, non possono beneficiare dell’edilizia libera quando insistono su suolo pubblico in assenza del necessario titolo e dell’assenso dell’autorità. L’omessa comunicazione di avvio non determina nullità e, trattandosi di potere vincolato, non incide sulla legittimità dell’atto. La motivazione è stata ritenuta sufficiente, anche mediante relationem alla relazione di verifica e alla documentazione fotografica, poiché l’ordinanza individuava le particelle e descriveva le opere abusive, richiamando le norme violate. Il termine per l’adempimento spontaneo è distinto dai termini per l’impugnazione e la loro contestuale indicazione non determina contraddittorietà. Il diritto di superficie eventualmente esistente non limita il potere-dovere comunale di reprimere gli abusi edilizi su terreno pubblico.

Osservazioni

Nullità per esercizio di autotutela esecutiva demaniale

La censura è infondata. Il provvedimento non costituisce un autonomo ordine di rilascio o sgombero fondato sulla tutela civilistica della proprietà comunale, ma l’atto esecutivo di precedenti ordini di demolizione di opere abusive. L’art. 35 d.P.R. 380/2001 consente l’esercizio del potere autoritativo e vincolato di repressione degli abusi realizzati su suolo pubblico.

Nullità ex art. 21-septies l. 241/1990

Non ricorre alcuna ipotesi tipica di nullità: il Comune ha agito nell’ambito delle proprie competenze e sulla base di un potere espressamente previsto dalla legge, senza difetto assoluto di attribuzione, mancanza di elementi essenziali o violazione del giudicato.

Estraneità dei ricorrenti e responsabilità del dante causa

La censura è infondata. L’ordine di demolizione può essere rivolto anche al soggetto che abbia la disponibilità del bene o una relazione qualificata con l’immobile, non solo all’autore materiale dell’abuso. I ricorrenti risultavano utilizzatori delle opere, realizzate su area pubblica adiacente all’immobile acquistato, con accesso diretto mediante un varco.

Richiamo agli artt. 1479 e 1480 c.c.

Le norme sull’evizione riguardano i rapporti privatistici tra alienante e acquirente e non incidono sull’esercizio del potere amministrativo di repressione degli abusi edilizi.

Qualificazione delle opere come pertinenze

La qualificazione come pertinenze o opere di modesta entità non esclude la sanzione demolitoria. La realizzazione di manufatti su area pubblica richiede uno specifico titolo e il preventivo assenso dell’autorità; in mancanza, trova applicazione l’art. 35 d.P.R. 380/2001.

Omessa comunicazione di avvio del procedimento

La censura è infondata. L’ordine di demolizione è atto vincolato e non richiede, secondo il parere, la previa comunicazione di avvio, poiché la partecipazione non potrebbe incidere sull’esito finale. L’eventuale violazione non comporterebbe comunque nullità e, nel caso concreto, sarebbe esclusa dall’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.

Difetto di motivazione e individuazione dell’abuso

La motivazione è sufficiente. L’ordinanza richiama la relazione di verifica di ottemperanza, allegata e corredata da fotografie, nella quale sono individuate le particelle, l’ubicazione, la consistenza e la descrizione delle opere. È legittima la motivazione per relationem quando gli atti richiamati siano indicati e resi disponibili.

Termine di trenta giorni per l’adempimento e termini per l’impugnazione

Non sussiste contraddittorietà. Il termine per l’adempimento spontaneo riguarda l’esecutività del provvedimento, mentre i termini per il ricorso riguardano la tutela giurisdizionale o giustiziale. L’ordine è immediatamente efficace, salvo sospensione, e la sua esecutività non dipende dalla mancata impugnazione.

Violazione dell’art. 3 l. 241/1990

L’obbligo motivazionale è stato rispettato mediante l’indicazione dei presupposti di fatto, consistenti nell’accertamento di opere abusive su area pubblica, e delle ragioni giuridiche, consistenti nell’applicazione degli artt. 27 e 35 d.P.R. 380/2001.

Diritto di superficie e legittimazione del Comune

La censura è infondata. Il Comune non ha agito a tutela di un diritto soggettivo proprietario, ma nell’esercizio del potere pubblicistico di vigilanza e repressione edilizia. L’eventuale diritto di superficie a favore di una cooperativa non esclude né limita il potere-dovere di reprimere opere abusive realizzate senza titolo su terreno pubblico.

Assenza di pericolo o urgenza e disparità di trattamento

Il richiamo è irrilevante. L’ordinanza di demolizione ex art. 35 d.P.R. 380/2001 è un atto vincolato e non richiede presupposti di contingibilità, urgenza o pericolo. Non è stato inoltre dimostrato un collegamento diretto tra il precedente decreto presidenziale richiamato e l’atto impugnato, né una concreta disparità di trattamento.

Norme richiamate

  • art. 27 d.P.R. 380/2001

    Costituisce una delle basi normative del potere comunale di vigilanza e repressione degli abusi edilizi.

  • art. 35 d.P.R. 380/2001

    Per gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale difformità, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, si applica la demolizione a spese del responsabile dell'abuso.

    La disposizione è stata interpretata come fonte di un potere vincolato: accertata la proprietà pubblica del suolo e l’assenza del titolo edilizio, l’amministrazione deve ordinare la demolizione, senza necessità di ulteriori valutazioni sulla pericolosità o sull’urgenza.

  • art. 823, comma 2, c.c.

    Disciplina l’autotutela esecutiva dei beni demaniali; i relativi principi non sono applicabili quando l’atto è qualificato come esecuzione di una sanzione edilizia ex art. 35 d.P.R. 380/2001.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La nullità ricorre solo nelle ipotesi tipiche, tra cui difetto assoluto di attribuzione, mancanza degli elementi essenziali e violazione o elusione del giudicato; tali presupposti non sussistono nel caso esaminato.

  • art. 7 l. 241/1990

    La mancata comunicazione di avvio non incide sull’ordine di demolizione vincolato quando la partecipazione non avrebbe potuto modificare il contenuto dell’atto.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Esclude l’annullabilità per vizi procedimentali quando sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, come ritenuto per l’omessa comunicazione di avvio.

  • art. 3 l. 241/1990

    L’obbligo di motivazione è assolto, per un ordine di demolizione vincolato, dall’indicazione dell’abusività dell’opera, dei presupposti fattuali e delle norme applicate; è ammessa la motivazione per relationem.

  • art. 21-quater l. 241/1990

    I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.

    Il termine per l’adempimento spontaneo attiene all’esecutività dell’ordine e non è subordinato alla scadenza dei termini per impugnare.

  • artt. 1479 e 1480 c.c.

    Le disposizioni in materia di evizione operano nei rapporti privatistici tra venditore e acquirente e non impediscono l’adozione dell’ordine amministrativo di demolizione nei confronti dell’acquirente o utilizzatore.

  • art. 35, comma 3, l. 865/1971

    Il parere richiama la disposizione per affermare che le aree in questione rientrano ex lege nel patrimonio indisponibile del Comune.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato ai fini dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dei ricorrenti.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.

Massime di principio

  • L’ordine di demolizione di opere abusive realizzate su suolo pubblico costituisce esercizio vincolato dei poteri di vigilanza e repressione edilizia ai sensi dell’art. 35 d.P.R. 380/2001 e non un autonomo provvedimento di autotutela proprietaria o di sgombero.
  • Per l’applicazione dell’art. 35 d.P.R. 380/2001 è sufficiente accertare che le opere insistano su suolo pubblico e siano prive del necessario titolo edilizio; non occorrono ulteriori valutazioni sulla pericolosità, sull’urgenza o sulla comparazione degli interessi.
  • L’ordine di demolizione può essere rivolto anche al proprietario attuale o al soggetto che abbia la disponibilità e l’utilizzo del bene, anche quando l’abuso sia stato materialmente realizzato dal dante causa, poiché l’illecito edilizio ha natura reale.
  • La modesta entità delle opere o la loro eventuale qualificazione come pertinenze non esclude l’abusività quando esse siano state realizzate su suolo pubblico senza titolo e senza il preventivo assenso dell’autorità competente.
  • L’ordinanza di demolizione, in quanto atto vincolato, non richiede di regola la previa comunicazione di avvio del procedimento e necessita di una motivazione semplificata, consistente nell’indicazione dell’abusività delle opere e nella loro descrizione essenziale, anche mediante motivazione per relationem.
  • Il termine assegnato per l’adempimento spontaneo dell’ordine di demolizione è distinto dai termini per la proposizione dei rimedi di tutela e la loro contemporanea indicazione nel provvedimento non determina contraddittorietà.

Ordinanza di demolizione di opere abusive su area comunale

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede consultiva e nell’ambito di un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, ha esaminato l’impugnazione proposta da due proprietari e utilizzatori di un immobile nei confronti del Comune di Messina. Il ricorso riguardava un’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a opere realizzate senza titolo su area comunale, con contestuale sgombero dell’area occupata sine titulo.

Fatti e procedimento

Le opere abusive insistevano su particelle appartenenti al Comune e comprendevano, tra l’altro, una casetta porta attrezzi, una doccia esterna, un barbecue prefabbricato, un deposito di materiali e un varco di accesso con gradini. In precedenza l’amministrazione aveva emesso un ordine di demolizione nei confronti del precedente proprietario dell’immobile prospiciente l’area comunale. Quest’ultimo aveva dichiarato di aver ottemperato, ma un successivo sopralluogo aveva accertato che le opere erano ancora presenti.

A seguito del trasferimento dell’immobile ai ricorrenti, il Comune li aveva individuati come proprietari dell’immobile prospiciente e utilizzatori delle opere, anche in ragione dell’accesso diretto dal cortile privato mediante il varco realizzato sul terreno pubblico. L’istanza cautelare era stata respinta con precedente decreto presidenziale. Il ricorso è stato ritenuto ricevibile, sebbene fiscalmente irregolare.

Censure dei ricorrenti

I ricorrenti hanno sostenuto che il Comune avrebbe dovuto agire con strumenti civilistici, trattandosi di un’area asseritamente appartenente al patrimonio disponibile e gravata da un diritto di superficie a favore di una cooperativa edilizia. Hanno quindi dedotto la nullità dell’ordinanza ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990.

Sono state inoltre prospettate:

  • una generica disparità di trattamento e una presunta illegittimità derivata da un precedente decreto presidenziale;
  • l’assenza di pericolo e urgenza;
  • l’estraneità dei ricorrenti agli abusi, originariamente riferibili a soggetti terzi;
  • la qualificazione delle opere come pertinenze o opere di modesta entità;
  • la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio;
  • il difetto di motivazione e l’omessa precisa individuazione delle opere e dell’area interessata;
  • la contraddittorietà tra il termine di trenta giorni per l’adempimento e i termini per proporre ricorso;
  • la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990;
  • la carenza di legittimazione del Comune in ragione del diritto di superficie esistente sul terreno.

Qualificazione giuridica del provvedimento

Il Consiglio ha distinto l’atto impugnato dall’autotutela esecutiva prevista dall’art. 823, comma 2, c.c. L’ordinanza non è stata considerata un autonomo ordine di rilascio o di sgombero fondato sulla tutela civilistica della proprietà comunale, bensì il terminale esecutivo di precedenti provvedimenti di demolizione di opere abusive.

La misura trova la propria base negli artt. 27 e 35 d.P.R. 380/2001. L’art. 35, in particolare, impone la demolizione delle opere eseguite senza titolo su suolo pubblico. Secondo il parere, una volta accertati la proprietà pubblica dell’area e l’assenza del titolo edilizio, l’amministrazione deve procedere alla demolizione senza ulteriori valutazioni sulla pericolosità, sull’urgenza o sulla comparazione degli interessi.

Nullità e potere comunale

Non è stata ravvisata alcuna nullità ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990. Il Comune ha esercitato un potere tipico, attribuito dalla legge e rientrante nelle proprie funzioni di vigilanza e repressione edilizia. Non sussistono quindi né difetto assoluto di attribuzione né mancanza di elementi essenziali né violazione o elusione del giudicato.

Il richiamo ai principi sull’autotutela demaniale è stato ritenuto non pertinente, così come il precedente relativo alle ordinanze contingibili e urgenti. L’ordine di demolizione ex art. 35 d.P.R. 380/2001 non richiede infatti una situazione di pericolo o di urgenza.

Posizione degli attuali proprietari e utilizzatori

Il Consiglio ha ritenuto legittimo rivolgere l’ordine anche ai ricorrenti, pur in assenza di prova che essi avessero materialmente realizzato gli abusi. In materia edilizia l’ordine di demolizione può essere indirizzato al responsabile materiale, al proprietario attuale o a chi abbia la disponibilità del bene o una relazione qualificata con esso.

La disponibilità e l’utilizzo delle opere abusive risultavano dagli accertamenti comunali e dall’accesso diretto dal cortile dell’immobile acquistato. L’illecito edilizio è stato qualificato come illecito reale: anche il proprietario non colpevole deve ripristinare la legalità edilizia violata. Le questioni relative all’evizione e agli artt. 1479 e 1480 c.c. restano confinate ai rapporti privatistici tra acquirente e alienante e non incidono sul potere repressivo del Comune.

Pertinenze e opere di modesta entità

La tesi secondo cui i manufatti sarebbero pertinenze sottratte al regime sanzionatorio è stata respinta. La collocazione delle opere su area pubblica rende necessario uno specifico titolo e il preventivo assenso dell’autorità competente, indipendentemente dalla modesta consistenza dei manufatti.

In assenza di titolo edilizio, l’intervento costituisce abuso e deve essere assoggettato alla demolizione prevista dall’art. 35 d.P.R. 380/2001. La disposizione non contempla, per gli abusi su suolo pubblico, alternative alla demolizione fondate sulla natura pertinenziale o sulla ridotta entità delle opere.

Comunicazione di avvio e motivazione

L’omessa comunicazione di avvio non determina la nullità dell’ordinanza. Essendo l’ordine di demolizione un atto vincolato, la partecipazione procedimentale non avrebbe potuto modificare il contenuto finale del provvedimento. Il parere richiama quindi anche la regola dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.

La motivazione è stata ritenuta sufficiente e conforme all’art. 3 della legge n. 241/1990. L’ordinanza richiamava la relazione di verifica di ottemperanza, allegata e corredata da documentazione fotografica, che individuava le particelle catastali, l’ubicazione e le caratteristiche delle opere. È stata ritenuta legittima la motivazione per relationem, poiché gli atti richiamati erano indicati e resi disponibili.

Per un ordine di demolizione vincolato è sufficiente una motivazione semplificata, basata sull’accertamento dell’abusività e sulla descrizione essenziale delle opere, con l’indicazione delle norme violate.

Termine per adempiere e termini per impugnare

Il Consiglio ha escluso ogni contraddittorietà tra il termine di trenta giorni per l’esecuzione spontanea e i termini previsti per l’impugnazione. Il primo riguarda l’adempimento e l’esecutività del provvedimento; gli altri riguardano l’esercizio dei rimedi di tutela.

Ai sensi dell’art. 21-quater della legge n. 241/1990, il provvedimento efficace è immediatamente eseguibile, salvo diversa previsione o sospensione disposta nelle sedi competenti. L’impugnazione non sospende automaticamente l’efficacia dell’ordine.

Diritto di superficie e legittimazione del Comune

La presenza di un eventuale diritto di superficie a favore della cooperativa edilizia non esclude il potere comunale. Il Comune non ha agito per far valere un diritto soggettivo dominicale, ma nell’esercizio di una funzione pubblicistica di vigilanza urbanistico-edilizia.

La proprietà pubblica del terreno e l’accertata realizzazione di opere senza titolo sono sufficienti a fondare l’intervento repressivo. Un diritto reale di godimento spettante a un terzo non limita il potere-dovere dell’amministrazione di reprimere gli abusi edilizi.

Esito

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha espresso parere per il rigetto del ricorso. L’ordinanza comunale è stata ritenuta legittima perché adottata nell’esercizio vincolato dei poteri sanzionatori previsti dagli artt. 27 e 35 d.P.R. 380/2001 nei confronti di soggetti che detenevano e utilizzavano le opere abusive. È stato inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi dei ricorrenti ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniInvalidità del provvedimentoMotivazione del provvedimentoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiNullità del provvedimentoDifetto di motivazioneEfficacia ed esecutorietàLegittimo affidamento

Testo integrale

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