Cassazione Civile, Sentenza n. 32927/2021 del 09/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento di mansioni dirigenziali (e la conseguente retribuzione) per le funzioni svolte, in particolare come titolare dell'Ufficio Atti Deliberativi e per incarichi di vicario dei Responsabili di Ufficio (Formazione, struttura di staff del Direttore Generale) e come preposto del servizio amministrativo del Distretto. La Corte d'appello aveva ritenuto che l'Ufficio non fosse qualificabile come struttura dirigenziale nell'atto aziendale e che le attività svolte fossero prevalentemente di natura amministrativa/verbalizzativa o sostituzioni sporadiche; mancava la prova dell'esercizio effettivo, continuativo e prevalente di funzioni dirigenziali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente non avesse rispettato i requisiti di specificità richiesti dall'art. 360 n. 3 c.p.c. (mancata indicazione puntuale delle affermazioni in diritto ritenute erroneamente applicate) e che il ricorso mirasse in realtà a una rivalutazione dei fatti di merito. Ha inoltre richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione della prova (art. 116 c.p.c. e art. 360 n. 5 c.p.c.). Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio (euro 200,00 per esborsi e euro 5.200,00 per compensi professionali, oltre oneri) e si dà atto della possibile applicazione dell'ulteriore contributo unificato ai sensi del DPR 115/2002 art.13.
Norme richiamate
art. 52 d.lgs. n. 165/2001
Riferita alla disciplina delle mansioni e qualifiche nel pubblico impiego; la Corte ha valutato che non sussistessero elementi che facessero rientrare le mansioni del ricorrente nella dirigenza amministrativa
Richiamato nei limiti del sindacato sulla valutazione della prova: la censura sulla valutazione delle prove è ammissibile solo se si deduce che il giudice abbia attribuito alla prova un valore diverso da quello consentito o abbia violato regole specifiche di valutazione
art. 360 cod. proc. civ. (n. 3 e n. 5)
art. 360, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ.
n.3: richiede individuazione precisa delle affermazioni di diritto ritenute contrarie alla normativa per ammettere il ricorso; n.5: limita il sindacato in cassazione sull'omesso esame di fatti, ammesso solo se si tratta di fatto storico decisivo il cui omesso esame avrebbe cambiato l'esito
art. 54 d.l. n. 83/2012 (conv. in L. n. 134/2012)
art. 54 d.l. n. 83/2012 conv. L. n. 134/2012
Riforma rilevante per la definizione del vizio motivazionale censurabile in cassazione (modifica art. 360 c.p.c.); la Corte lo richiama per delimitare il controllo di legittimità sulla motivazione
art. 36 Cost.
Invocato dal ricorrente nella prospettiva del diritto a retribuzione corrispondente a mansioni superiori; la Corte osserva che il riconoscimento richiede prova dell'effettivo svolgimento delle mansioni superiori
art. 23, comma 8-bis D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 (conv. L. 176/2020)
art. 23, comma 8-bis D.L. 28/10/2020 n. 137 (conv. L. 176/2020)
Citato rispetto al deposito delle conclusioni scritte da parte del Procuratore Generale; forma procedurale eccezionale richiamata nel fascicolo
D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1-quater e 1-bis
Norma sul contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo
Massime di principio
- Il lavoratore che invoca il riconoscimento di mansioni superiori deve provare l'esercizio effettivo, continuativo e prevalente delle funzioni superiori; sostituzioni sporadiche o compiti di mera verbalizzazione difficilmente bastano.
- L'analisi dell'atto aziendale e dell'organigramma è centrale: per qualificare un ufficio come dirigenziale serve che la struttura e le competenze siano formalmente e concretamente riconducibili alla dirigenza.
- In cassazione non è ammessa una semplice rivalutazione dei fatti di merito: il ricorso deve indicare specificamente le violazioni di legge o l'omesso esame di un fatto storico decisivo; la genericità o l'appello alla sola diversa valutazione delle prove comporta inammissibilità.
- Le censure sulla valutazione delle prove sono molto limitate: bisogna dimostrare che il giudice ha violato regole di valutazione o ha confuso la natura della prova (art.116 c.p.c.); altrimenti il sindacato è precluso.
- La mancata considerazione di documenti è rilevante in cassazione solo se si dimostra che quei documenti avrebbero, con certezza e non con mera probabilità, determinato una decisione diversa.
- In caso di soccombenza in Cassazione sono posti a carico del ricorrente compensi e spese e può scattare l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato previsto dal DPR 115/2002.
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