Cassazione Civile, Ordinanza n. 02442/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario)
La controversia
La controversia trae origine da rapporti di conto corrente bancario nei quali una società correntista contestava l'illegittimità di varie poste addebitate dalla banca, chiedendo la rideterminazione dei saldi e la restituzione di somme asseritamente indebitamente addebitate, oltre al risarcimento del danno per dedotta violazione della riservatezza bancaria nei confronti di un soggetto che non sarebbe più stato fideiussore. La banca, costituendosi, aveva resistito e proposto domanda riconvenzionale di accertamento del proprio credito e di condanna al pagamento dell'esposizione debitoria anche nei confronti di soci e fideiussori. La Corte d'appello aveva accolto solo in parte l'impugnazione, rideterminando i saldi dei conti, escludendo alcune poste, ma confermando la non sussistenza di anatocismo e usura e respingendo le ulteriori censure. In cassazione i ricorrenti hanno articolato quattro motivi: 1) nullità della CTU per mancata partecipazione del consulente tecnico di parte e per pretesa errata utilizzazione della documentazione contabile, nonché per l'utilizzo di un terzo conto tecnico; 2) violazione dell'art. 100 c.p.c. per avere la Corte d'appello dichiarato inammissibile la censura sulla domanda riconvenzionale della banca per difetto di interesse; 3) omesso esame e violazione in tema di nullità delle fideiussioni per asserita violazione della normativa antitrust, eccezione ritenuta tardiva e comunque non rilevabile d'ufficio in mancanza dello schema ABI ritualmente prodotto; 4) censura sulla verifica dell'usura, assumendo che il CTU avesse omesso il confronto tra tassi applicati e tasso soglia e che la Corte d'appello non avesse considerato un fatto decisivo. In memoria i ricorrenti hanno anche contestato la partecipazione della cessionaria del credito, ma tardivamente. La Cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili o infondati, evidenziando, tra l'altro, la mancata impugnazione della ratio decidendi sulla proroga o remissione in termini per la nomina del CTP, la genericità delle doglianze sulla CTU, l'assenza di soccombenza e quindi di interesse a impugnare la declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale, la tardività dell'eccezione di nullità delle fideiussioni e il carattere revocatorio della contestazione sulla produzione dello schema ABI, nonché la specificità insufficiente delle censure sull'usura, poiché la Corte d'appello aveva comunque verificato il TEG finale e lo aveva ritenuto inferiore alla soglia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la regolazione delle spese in favore della controricorrente e ha dato atto dell'obbligo dei ricorrenti di versare l'ulteriore contributo unificato. Le censure sulla CTU sono state dichiarate per lo più inammissibili, perché non colpivano la ratio decidendi o erano generiche, e comunque implicavano valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità. Il motivo sull'interesse ad impugnare la declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale è stato ritenuto infondato, poiché mancava una reale soccombenza della parte appellante su quel punto. La censura sulla nullità delle fideiussioni è stata dichiarata inammissibile perché tardiva e fondata su un preteso errore di fatto di tipo revocatorio. Anche la doglianza sull'usura è stata reputata inammissibile, poiché la Corte territoriale aveva già esaminato il tema, rilevando la genericità dell'appello e la non usurarietà dei tassi accertati dal CTU.
Norme richiamate
Il termine per la nomina del consulente tecnico di parte ha natura ordinatoria e può essere prorogato, ma la parte deve attivarsi tempestivamente o chiedere remissione in termini allegando e documentando una causa grave e incolpevole.
La proroga di un termine ordinatorio può essere concessa anche dopo la scadenza solo in presenza di motivi particolarmente gravi e con adeguata motivazione.
Richiamato nel motivo come norma sulla nullità processuale, ma la Corte ha escluso la nullità per mancata incidenza sulla ratio decidendi e per difetto di specificità della censura.
Richiamato nel motivo come norma sulla deduzione delle nullità; la censura è stata però ritenuta inammissibile per mancata specifica allegazione e deduzione nei gradi di merito.
Richiamato nel motivo in tema di consulenza tecnica d'ufficio; la Corte ha escluso la nullità della CTU per le ragioni processuali sopra indicate.
Richiamato come norma sulla motivazione della sentenza, ma non è stata ravvisata alcuna nullità della decisione.
Richiamato nel motivo come parametro di nullità della sentenza derivante da nullità del procedimento; la Corte non ha accolto la doglianza.
Utilizzato per dedurre nullità processuali e della sentenza; le censure sono state dichiarate inammissibili o infondate.
La Corte ha rilevato che il ricorso non indicava specificamente se e quando la nullità della CTU fosse stata tempestivamente eccepita e dedotta nei gradi di merito.
L'interesse ad impugnare richiede una soccombenza sostanziale e un pregiudizio attuale; manca interesse a impugnare una statuizione che, se caducata, comporterebbe solo un nuovo esame della domanda e non un vantaggio immediato.
Richiamati nel motivo sul rapporto tra decisioni e pronunce; la Corte ha escluso la contraddittorietà denunciata dai ricorrenti.
Richiamato per sostenere la nullità delle fideiussioni; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché tardiva e non supportata da una rituale produzione documentale.
Richiamato in tema di nullità parziale delle fideiussioni; la Corte ha osservato che l'eventuale invalidità avrebbe riguardato solo alcune clausole.
Le doglianze formulate come omesso esame di fatti decisivi sono state giudicate inammissibili perché miravano in realtà a contestare valutazioni di merito o a introdurre un errore revocatorio.
Richiamato in tema di usura nei rapporti bancari; la Corte ha escluso che i tassi accertati dal CTU superassero la soglia usuraria.
Richiamata quale disciplina antiusura; la Corte ha ritenuto non provato il superamento del tasso soglia.
La Corte d'appello ha rilevato la genericità del motivo di appello in materia di usura per mancata specificazione dei calcoli e del tipo di usura dedotta.
La contestazione sulla produzione dello schema ABI è stata qualificata, nella sostanza, come errore di fatto revocatorio non deducibile in cassazione.
La memoria depositata in vista della camera di consiglio non può introdurre censure nuove o tardive, come quella sulla partecipazione della cessionaria del credito.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo per i ricorrenti di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura di nullità della CTU è inammissibile se non viene specificamente indicato se e come la nullità sia stata tempestivamente dedotta nei gradi di merito e se la doglianza non colpisce la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Il termine per la nomina del consulente tecnico di parte ha natura ordinatoria, ma la parte che intenda far valere una decadenza incolpevole deve chiedere tempestivamente la proroga o la remissione in termini, allegando e documentando una causa grave e concreta.
- Le valutazioni del giudice di merito sulla congruità probatoria della CTU e sulla documentazione contabile utilizzata dal consulente non sono sindacabili in cassazione come terzo grado di merito, salvo violazioni di legge o vizi motivazionali nei limiti consentiti.
- L'interesse ad impugnare ex art. 100 c.p.c. richiede una soccombenza sostanziale e un'utilità giuridica concreta e attuale derivante dall'eventuale accoglimento del gravame; manca interesse a censurare una statuizione la cui caducazione determinerebbe solo un nuovo esame della domanda.
- La deduzione di nullità di fideiussioni o di clausole antitrust deve essere proposta tempestivamente e sorretta dalla rituale produzione degli atti/documenti su cui si fonda; in mancanza, la censura è inammissibile o si traduce in un errore di fatto revocatorio.
- In materia di usura bancaria, non è sufficiente una contestazione generica: occorre indicare in modo preciso il tipo di usura allegata, i calcoli effettuati e il raffronto tra TEG e tasso soglia, nonché dimostrare quale componente del costo del credito avrebbe determinato il superamento della soglia.
- L'errore nella valutazione di un documento che non sia stato oggetto di specifico accertamento decisorio in sentenza non può essere dedotto come vizio di legittimità, ma al più nei limiti dell'errore revocatorio.
- La mera proposizione di censure in memoria non può supplire alla mancata deduzione di specifici motivi di ricorso, né introdurre questioni nuove tardive relative alla legittimazione o all'intervento di una parte cessionaria.
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