Cassazione Penale, Sentenza n. 12432/2025 del 31/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.). Due motivi: 1) carenza e manifesta illogicità della motivazione, perché il Tribunale avrebbe semplicemente rinviato all'ordinanza genetica senza precisare le concrete modalità della condotta di ricezione dei monili; 2) errata valutazione della tenuta del registro di carico e scarico in relazione alla disciplina dei "Compro Oro" (d.lgs. 92/2017), che secondo il ricorrente imporrebbe solo le singole schede e non il registro, sicché le irregolarità amministrative non sarebbero rilevanti.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto adeguata e non fallace la motivazione del Tribunale, che ha illustrato la pregnanza delle evidenze investigative (in particolare conversazioni e invio di foto tra Luca Dalia e De Martino, che indicano apprezzamento e accordo per cessione del gioiello), rendendo superflua l'indicazione dell'esatto momento della ricezione. Quanto alla questione amministrativa, la Corte ha considerato il motivo generico e privo di confronto con la portata argomentativa del giudice di merito; ha richiamato il principio della "prova di resistenza", osservando che anche escludendo l'elemento amministrativo le residue emergenze probatorie sono solide. Per l'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Individua il reato di ricettazione, a cui si riferisce la misura cautelare impugnata
art. 111, sesto comma, Cost.
Richiamata rispetto al diritto a un processo motivato; la Corte ha ritenuto che l'onere motivazionale sia stato assolto
Norma sulla motivazione delle decisioni cautelari; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione fornita dal Tribunale
art. 292, comma 1, lett. c), c.p.p.
Riguarda i requisiti del provvedimento cautelare e la motivazione; la Corte ha ritenuto che le spiegazioni fornite fossero sufficienti a dimostrare la gravità indiziaria
Disciplina degli operatori "Compro Oro"; il ricorrente ha contestato l'interpretazione dell'obbligo di tenuta del registro, ma la Corte ha ritenuto la questione irrilevante ai fini della valutazione complessiva della gravità indiziaria, posto che le irregolarità amministrative corroboravano gli accertamenti
Norma procedurale relativa alla forma del riassunto del ricorso; il ricorso è stato riassunto secondo tale disposizione
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per liquidare la somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende
Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020 (Lucamarini)
Richiamata per il principio della "prova di resistenza": nell'esaminare la rilevanza di un elemento probatorio, occorre valutare se la sua esclusione altererebbe la solidità delle residue emergenze
Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017 (De Matteis) e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 (La Gumina)
Ulteriori precedenti richiamati a sostegno del principio secondo cui una prova contestata deve essere valutata nella sua incidenza rispetto all'insieme delle prove
Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione alla valutazione dei profili di colpa e alla liquidazione equitativa della sanzione pecuniaria
Massime di principio
- La motivazione del giudice va valutata nel suo complesso: un richiamo all'ordinanza originaria non è necessariamente carenza motivazionale se i passaggi decisivi e la coerenza argomentativa emergono complessivamente
- Elementi fattuali indiretti (messaggi, invio di foto, accordi tra soggetti) possono consentire di ricavare condotte come la ricezione di beni anche in assenza dell'indicazione puntuale del momento
- Le censure procedurali devono essere specifiche e confrontarsi con la motivazione del giudice di merito; doglianze generiche rischiano l'inammissibilità
- La rimozione o l'esclusione di un singolo elemento probatorio amministrativo non è decisiva se le prove residue formano una "prova di resistenza" solida
- In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile è possibile la condanna alle spese e l'applicazione di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Per gli operatori "Compro Oro" la correttezza formale della documentazione può avere rilievo investigativo; discussioni sulla qualificazione dell'obbligo documentale (registro vs schede) richiedono una valutazione che ne dimostri l'effetto concreto sulla consistenza probatoria complessiva
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