Cassazione Penale, Sentenza n. 12361/2025 del 31/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna (reati di cui agli artt. 497-bis, commi 1 e 2 e 495 c.p.) sostenendo: (1) vizio di motivazione e violazione di legge perché il documento esibito sarebbe stato "falso grossolano" e dunque inidoneo ad ingannare la pubblica fede (richiamo all'art. 49 c.p. e travisamento della prova); (2) omissione del riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p., posto che i documenti erano finalizzati all'attività lavorativa dopo la revoca della patente e vi sarebbe stato comportamento collaborativo e assenza di abitualità. Un secondo ricorso denunciava il difetto motivazionale nel diniego della sospensione condizionale della pena, rilevando che la pregressa condanna non costituiva ostacolo automatico alla sospensione e che i giudici non avevano motivato la prognosi di recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i motivi relativi alla qualificazione del falso e all'esclusione della causa di non punibilità per tenuità: ha ritenuto corretta la valutazione che il possesso di documento con foto e false generalità integra il reato di cui al comma 2 dell'art. 497-bis e che il falso non era talmente "grossolano" da escludere la offensività. Ha invece accolto il motivo relativo alla sospensione condizionale della pena: i giudici di merito avevano motivato unicamente sulla esistenza di una precedente condanna (di natura contravvenzionale) senza svolgere il necessario giudizio prognostico sulla non recidiva e senza considerare correttamente i limiti previsti dall'art. 163 c.p. e l'applicabilità dell'art. 164, comma 4. Perciò la sentenza impugnata è annullata con rinvio limitatamente alla questione della sospensione condizionale della pena; il resto del ricorso è respinto.
Norme richiamate
art. 497-bis cod. pen.
Possesso di documento d'identità con foto del possessore ma false generalità integra il reato previsto dal comma 2 (più grave) e non il comma 1; la presenza della fotografia ha particolare valenza indiziaria.
art. 495 cod. pen.
Riferimento al reato di falsità documentale in generale come contestato congiuntamente all'art. 497-bis.
art. 49 cod. pen.
La causa di inidoneità assoluta (cd. reato impossibile) richiede che la falsità sia talmente evidente da impedire in radice qualsiasi possibilità di inganno alla pubblica fede; l'inidoneità va valutata ex ante e in concreto e, nel falso documentale, deve emergere "ictu oculi".
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione comparata secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p.; la disamina non deve affrontare tutti i criteri ma indicare quelli ritenuti rilevanti.
art. 133, comma 1 cod. pen.
Fornisce i criteri per il giudizio di tenuità (modi, mezzi, grado di offesa, responsabilità, finalità, situazione personale), cui il giudice si riferisce nella valutazione ex art. 131-bis.
art. 164, comma 4 cod. pen.
Consente la concessione della sospensione condizionale anche a chi ne abbia già fruito una volta, se la pena da infliggere cumulata con la precedente non supera i limiti dell'art. 163; richiede corretta verifica dei limiti e del tipo di precedenti.
art. 163 cod. pen.
Fissa i limiti di pena entro i quali è possibile concedere alcuni benefici (rilevanza nel calcolo cumulativo per la sospensione condizionale).
art. 165, comma 2 cod. pen.
Norma richiamata in sede di doglianza ma ritenuta non determinante nella vicenda: i giudici non dovevano basare il diniego unicamente su richiamo a tale disposizione senza adeguata prognosi.
art. 175 cod. pen.
Norma richiamata tra quelle che regolano la sospensione condizionale della pena; la decisione richiede il rispetto dei presupposti previsti dalla legge e motivazione sulla prognosi di non recidiva.
Massime di principio
- Il possesso di un documento di identità con la fotografia del possessore ma con false generalità può integrare il reato aggravato di cui all'art. 497-bis, comma 2; non è sufficiente sostenere che il falso fosse "presumibilmente difforme" se i controlli necessari richiedono accertamenti tecnici.
- Per escludere la punibilità per reato impossibile ai sensi dell'art. 49 c.p. nel falso documentale, la difformità deve essere talmente evidente da risultare riconoscibile ictu oculi e da qualsiasi soggetto qualificato al controllo, non basandosi su mere supposizioni o cautele adottate dalla vittima.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede un'analisi motivata con riferimento ai criteri dell'art. 133; il giudice non deve esaurire tutti i criteri, ma deve indicare quelli ritenuti decisivi per il caso concreto.
- La sospensione condizionale della pena può essere concessa anche se il condannato ha una pregressa sospensione, purché la pena cumulata non superi i limiti dell'art. 163; la presenza di una sola precedente condanna contravvenzionale non è di per sé ostativa.
- Nel negare la sospensione condizionale il giudice deve svolgere un concreto giudizio prognostico sulla recidiva e motivarlo: non è sufficiente richiamare solo l'esistenza di precedenti senza argomentare la ragione per cui si ritiene che il beneficio sia precluso.
- Nel calcolo dei limiti rilevanti per la sospensione condizionale, secondo l'orientamento citato, non sempre va computata la pena pecuniaria dichiarata sospesa e ragguagliata a pena detentiva; occorre verificare la qualificazione della precedente condanna e le regole di ragguaglio applicabili.
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