Cassazione Penale, Sentenza n. 12354/2025 del 31/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Lecce che aveva respinto il riesame avverso l'ordinanza del G.I.P. che aveva disposto la custodia cautelare in carcere a carico di Pietro Soleti per reati di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis), associazione finalizzata al narcotraffico e numerosi delitti predicati (estorsione, rapina, traffico di stupefacenti, illecita concorrenza con minaccia ecc.). Il ricorrente ha denunciato, tra l'altro: 1) vizi nella utilizzabilità delle intercettazioni acquisite all'estero (soprattutto in relazione al titolo del reato presupposto e alla riconducibilità a fatti rilevanti per l'Italia ai sensi dell'art. 266 c.p.p.); 2) violazione dei diritti di difesa per mancato accesso all'algoritmo e al software usati per decriptare e selezionare i messaggi (richiamando direttiva 2014/41/UE e d.lgs. 51/2018); 3) carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione sui gravi indizi relativi ai vari capi (inclusi capi A5, A6, A12 e capi relativi al narcotraffico) e sulla mancata escussione di persone offese; 4) insufficiente valutazione delle esigenze cautelari, con particolare riferimento al cosiddetto "tempo silente" (più di tre anni e mezzo tra i fatti contestati e l'esecuzione della misura).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo in gran parte infondato o inammissibile. Ha confermato che: 1) le intercettazioni e i dati acquisiti dall'autorità francese sono utilizzabili in Italia purché sia rispettato il diritto di difesa e non sussistano specifiche allegazioni documentate di nullità; 2) la mancata consegna dell'algoritmo o del software di decriptazione non costituisce automaticamente violazione dei diritti di difesa quando non è dimostrato il rischio di alterazione dei dati e quando i messaggi risultano inscindibilmente legati alla loro chiave di cifratura (richiamando precedenti di Sezioni Unite); 3) l'ordinanza di merito ha motivato adeguatamente la sussistenza dei gravi indizi sia per l'associazione di tipo mafioso (valutando sentenze passate, dichiarazioni di collaboratori, chat in cui il ricorrente è appellato "zio", convergenza di fonti probatorie, GPS, sequestri ecc.) sia per l'associazione dedita al narcotraffico (ruolo apicale, contatti con fornitori e clienti stabili, contabilità informale, richiesta del "punto"); 4) il tempo silente, da solo, non è idoneo a superare la presunzione di esigenze cautelari nei reati di mafia: può contribuire alla valutazione ma occorre motivare specificamente e, nel caso concreto, le condanne pregresse e la gravità degli elementi indiziari hanno reso legittima la misura cautelare. Di conseguenza, la custodia cautelare in carcere è stata confermata.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Fondamento della contestazione relativa all'associazione di tipo mafioso; la Corte riconosce la sussistenza di gravi indizi sulla base della convergenza di fonti probatorie e della storicità delle condanne pregresse
artt. 110, 629, 628 cod. pen.
Norme richiamate per reati predicati (es. rapina/estorsione); la Corte ritiene adeguata la valutazione dei gravi indizi compiuta dal giudice del riesame
artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990
Riferimento alle fattispecie di traffico e detenzione di stupefacenti; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione della posizione apicale nel narcotraffico basata su chat, collaboratori e riscontri
art. 270 cod. proc. pen.
Norma sulle intercettazioni e sulle richieste di assistenza giudiziaria internazionale; la Corte ha ritenuto che l'acquisizione di atti all'estero non richieda la piena equivalenza con tutte le formalità italiane, purché siano rispettati i diritti fondamentali
art. 266 cod. proc. pen.
Richiamato nella prospettazione difensiva circa la riconducibilità del titolo di reato estero a quello italiano; la Corte ha ritenuto superfluo il confronto stretto con tutte le disposizioni italiane ove non sia dimostrata con documenti la nullità
art. 274 e 275, comma 3, cod. proc. pen.
Norme sulla misura cautelare e sui presupposti delle esigenze cautelari; la Corte conferma che la presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, può essere superata solo con elementi concreti (es. recesso, cessazione attività), e che il "tempo silente" da solo non basta
Direttiva 2014/41/UE (art. 14)
Riferimento difensivo per garanzie procedural-internazionali; la Corte ha ritenuto che le esigenze di trasparenza e difesa non sono automaticamente violate e che la direttiva non impone l'accesso agli algoritmi salvo specifiche necessità e prove
d.lgs. n. 51/2018 (art. 8)
Norma di recepimento della direttiva MLA; la Corte ha escluso che il complesso processo valutativo del riesame sia assimilabile al trattamento automatizzato disciplinato dall'art. 8 del d.lgs.
Corte EDU e Corte di Giustizia UE (richiami giurisprudenziali)
La Corte ha richiamato i principi espressi dalle corti sovranazionali ma ha ritenuto applicabili i precedenti di legittimità nazionali che consentono l'utilizzazione delle intercettazioni estere se rispettati i diritti di difesa e se non è provata la nullità
Costituzione (art. 24 e 111)
Richiamate in relazione al diritto di difesa e al giusto processo; la Corte valuta tali garanzie alla luce delle concrete allegazioni difensive e delle risultanze processuali
Massime di principio
- Le intercettazioni acquisite da autorità straniere possono essere utilizzate in Italia se, in concreto, non risultano violate le garanzie fondamentali: chi allega nullità o illegittimità deve fornire elementi documentali precisi e non meri rilievi generici
- La mancata consegna dell'algoritmo o del software di decriptazione non determina automaticamente una lesione del diritto di difesa: occorre dimostrare, con specifiche allegazioni, il rischio concreto di alterazione o di inaffidabilità dei dati
- L'abbinamento di dati tecnici (es. IMEI, username) è valutabile insieme ad altre fonti (intercettazioni ambientali, GPS, sequestri, dichiarazioni di collaboratori) e la loro convergenza rafforza la credibilità degli indizi
- Nel giudizio sulle esigenze cautelari per reati di mafia il "tempo silente" non è di per sé sufficiente a escludere la pericolosità: è necessario documento probante di recesso dall'associazione o di esaurimento dell'attività criminosa, e il giudice deve comunque motivare specificamente se il tempo decorso incide sull'esigenza cautelare
- La valutazione sulla portata probatoria di chat, messaggi e conversazioni è in larga parte questione di fatto rimessa al giudice di merito; la Corte di legittimità sindaca la motivazione solo per vizi logici o contraddittori
- Quando si contestano atti ottenuti all'estero, la parte che solleva vizi processuali ha l'onere di indicare e produrre gli atti estranei al fascicolo italiano che dimostrino la violazione (onere probatorio di carattere documentale)
- Il giudice non è obbligato a concedere l'accesso a elementi tecnici segreti (es. algoritmi) in assenza di plausibili e specifiche allegazioni che ne giustifichino la necessità per l'esercizio della difesa
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 31 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12353/2025 del 31/03/2025
- Sentenza penale · 31 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12355/2025 del 31/03/2025
- Sentenza penale · 31 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12356/2025 del 31/03/2025
- Sentenza penale · 31 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12359/2025 del 31/03/2025
- Sentenza penale · 31 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12361/2025 del 31/03/2025
- Sentenza penale · 31 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12362/2025 del 31/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →