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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12356/2025 del 31/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di proscioglimento del Tribunale di Ferrara per non punibilità per particolare tenuità del fatto (reato ex artt. 93 e 95 DPR n. 380/2001, lavori in zona sismica senza denuncia e senza deposito progetto). Denunciano: 1) violazione dell'art. 525 c.p.p. per mutamento del giudice, sostenendo che il nuovo giudice ha utilizzato verbali di prove dichiarative assunte dal giudice precedente senza rinnovarle e senza consenso dei difensori; 2) travisamento della prova e contraddittorietà della motivazione riguardo alla decorrenza della prescrizione, deducendo che le testimonianze attesterebbero che i lavori erano cessati prima di luglio 2019 e quindi la prescrizione sarebbe maturata prima della pronuncia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato che il nuovo giudice potesse dar lettura delle dichiarazioni rese in precedenza: i difensori, all'udienza, avevano espressamente consentito l'utilizzazione delle prove dichiarative e, alla luce dell'art. 495, comma 4-ter, e dell'art. 511, comma 2, c.p.p., la lettura è risultata corretta. Sul secondo motivo la Corte ha rigettato la censura come inammissibile per carenza dei presupposti di autosufficienza del ricorso: i ricorrenti non hanno allegato le complete trascrizioni delle dichiarazioni contestate, rendendo impossibile lo scrutinio del presunto travisamento; inoltre la Corte conferma l'orientamento maggioritario che considera il reato di omessa denunzia/omesso deposito progetto come reato permanente, la cui consumazione prosegue fino alla cessazione dei lavori o alla regolarizzazione, per cui alla data della sentenza la prescrizione non era maturata. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 93 DPR n. 380/2001

    Norma sostanziale che disciplina le violazioni relative alla realizzazione di opere edilizie senza le previste denunzie e autorizzazioni; qui riferita al fatto contestato.

  • art. 95 DPR n. 380/2001

    Rinvio alle sanzioni e alla disciplina delle violazioni edilizie connesse all'art. 93; impiegata come riferimento alla fattispecie contestata.

  • art. 525 cod. proc. pen.

    Disciplina il principio di immutabilità del giudice che decide; la Corte richiama i limiti e le conseguenze del mutamento di composizione del giudice, precisando i diritti delle parti alla rinnovazione delle prove.

  • art. 511 cod. proc. pen.

    Consente la lettura delle dichiarazioni già rese nel dibattimento se la rinnovazione non ha avuto luogo; invocato per legittimare l'utilizzazione dei verbali già acquisiti.

  • art. 495 cod. proc. pen.

    comma 4-ter (introdotto dalla riforma)

    Regola il diritto delle parti, in caso di mutamento del giudice, di ottenere l'esame di persone che hanno già reso dichiarazioni, limitando tale diritto ai casi in cui l'esame sia stato integralmente videoregistrato; la Corte spiega i limiti e le conseguenze dell'applicazione del comma.

  • art. 468 cod. proc. pen.

    Riferimento alla lista dei testimoni da depositare per eventuale riesame; la Corte rammenta l'obbligo di indicazione specifica dei soggetti che si intendono riesaminare.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria per ricorsi dichiarati inammissibili; la Corte ha applicato la norma e, in base alla legge n.103/2017, ha aumentato la somma per la Cassa delle Ammende.

  • art. 1, comma 64, legge n. 103/2017

    Consente al giudice, in caso di inammissibilità del ricorso, di aggravare la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p.; la Corte l'ha esercitata stabilendo il versamento di € 3.000,00.

  • art. 581 e art. 591 cod. proc. pen.

    Richiamati nel quadro delle regole di ammissibilità e della necessità di non costringere la Cassazione a una lettura totale degli atti; rilevanti per il principio di autosufficienza del ricorso.

Massime di principio

  • Se muta la composizione del giudice, le parti hanno diritto a chiedere la rinnovazione delle prove dichiarative; tuttavia, se non richiedono espressamente la rinnovazione, il giudice subentrante può utilizzare le dichiarazioni contenute nel fascicolo ai sensi dell'art. 511, comma 2, c.p.p.
  • Dall'entrata in vigore della riforma (art. 495, comma 4-ter) la rinnovazione dell'esame reso davanti al giudice precedente è limitata nei casi in cui l'esame sia stato integralmente videoregistrato; se manca tale videoregistrazione, la parte deve domandare la rinnovazione per esercitare il proprio diritto.
  • Chi deduce il travisamento della prova in Cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza del ricorso: va indicato e prodotto l'atto o la trascrizione contestata e dimostrata l'incompatibilità con la motivazione impugnata; l'assenza di documentazione rende la censura inammissibile.
  • Nel contrasto giurisprudenziale sulla natura dell'omessa denunzia/omesso deposito progetto, la giurisprudenza di Cassazione è prevalentemente orientata a qualificare il reato come permanente: la consumazione perdura fino alla cessazione dei lavori o alla regolarizzazione, con conseguenze sulla decorrenza della prescrizione.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare oneri di spese e sanzioni (art. 616 c.p.p.) e, nei casi ritenuti grave colpa o abuso, l'aumento della somma a carico del ricorrente ai sensi della legge n.103/2017.

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