Cassazione Penale, Sentenza n. 12353/2025 del 31/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce che aveva rigettato il riesame avverso l'ordinanza del G.I.P. di applicazione della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente solleva sei motivi: (1) inosservanza ed errata applicazione di art. 416-bis cod. pen. e carenza di motivazione sui gravi indizi relativi all'esistenza dell'associazione mafiosa e alla partecipazione personale; (2) insufficiente prova della partecipazione di Fortunato all'associazione di cui al capo A (mafiosa), con rilievo sulla episodicità degli atti contestati e sulla mancanza di riferimenti nelle dichiarazioni dei collaboratori; (3) analoghe censure rispetto all'associazione per il traffico di stupefacenti (capo B, art. 74 DPR 309/1990), sostenendo marginalità e non interesse del sodalizio alla marijuana; (4) errata applicazione di art. 416-bis.1 cod. pen. e contestazione della riconducibilità delle condotte a dinamiche mafiose o della consapevolezza dell'indagato di agevolare un sodalizio mafioso; (5) errata applicazione degli artt. 274 e 275 c.3 cod. proc. pen. e difetto di valutazione del "tempo silente" e delle esigenze cautelari (passato significativo tra fatti e misura, attività lavorativa stabile, episodicità e carichi pendenti bagatellari), oltre a richiedere la possibilità di misure meno afflittive; (6) similare censura sulle esigenze cautelari relative al capo B e mancata considerazione di misure meno gravose (arresti domiciliari, controllo elettronico).
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Il primo motivo è dichiarato inammissibile per novità (non dedotto in sede di riesame). Sui restanti motivi la Corte ritiene infondate le censure: il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato l'esistenza di un sodalizio di stampo mafioso (capo A) e il ruolo del ricorrente come referente per la droga leggera nella piazza di San Donaci, valorizzando intercettazioni, osservazioni e condotte violente ed estorsive, nonché la gerarchia interna e la destinazione di proventi al clan. Quanto al capo B (art. 74 DPR 309/1990), la Corte conferma che la partecipazione può essere dimostrata anche senza prova della consumazione dei reati-fine e che le captazioni e le osservazioni sono elementi idonei a fondare la partecipazione. Sulle esigenze cautelari la Corte ritiene corretta l'applicazione della presunzione prevista dall'art. 275 c.3 cod. proc. pen.: il "tempo silente" da solo non è idoneo a superare la presunzione in assenza di elementi concreti di dissociazione o di cessazione dell'attività del sodalizio; inoltre il Tribunale ha evidenziato assenza di comportamento collaborativo e condotte recenti che smentiscono la tesi di irreversibile allontanamento. Ne consegue la conferma dell'ordinanza che ha rigettato il riesame e, quindi, la permanenza della misura cautelare in carcere nei confronti di Vincenzo Fortunato.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
L'esistenza di un'associazione di tipo mafioso può essere desunta da elementi indiziari complessivi (intercettazioni, violenza, gerarchia, controllo del territorio); la Corte ha ritenuto il Tribunale abbia adeguatamente motivato la presenza di gravi indizi di associazione mafiosa e la partecipazione del ricorrente
art. 416-bis.1 cod. pen.
La contestazione della circostanza aggravante ad effetto speciale è rilevante se incide sulla gravità e sulla durata della custodia; nel caso la Corte non ha ritenuto provato il contrario rispetto alla valutazione del Tribunale
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
La partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può essere provata anche senza che il partecipante abbia direttamente commesso i reati-fine; contributi anche minimi ma non insignificanti alla vita della struttura sono idonei a configurare la partecipazione
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Opera una presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari per i reati associativi; tale presunzione può essere superata solo con elementi concreti che dimostrino il recesso o l'esaurimento dell'attività associativa o comunque la definitiva inattualità del vincolo, non con il solo "tempo silente"
art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto della valutazione degli indizi: la gravità degli indizi per la cautela non richiede la precisione e concordanza richiesta per la prova nel giudizio di merito (art. 192 c.2 cod. proc. pen.)
artt. 606 e 609 cod. proc. pen.
Limitazioni ammissive del ricorso per cassazione: non sono proponibili in cassazione questioni di fatto o novità non sollevate nel grado di merito (divieto di novità)
art. 192 cod. proc. pen.
Il criterio di valutazione degli indizi per la fase cautelare è meno stringente rispetto al giudizio di condanna (art. 192 c.2 non invocabile pienamente per misure cautelari)
Massime di principio
- In sede di cassazione avverso provvedimenti cautelari non possono essere sollevate questioni nuove che non siano state dedotte nel grado di merito (divieto di "novum").
- Per la misura cautelare è sufficiente la sussistenza di gravi indizi, valutati con criteri meno stringenti rispetto al giudizio di merito: precisione e concordanza richieste per la condanna non sono richieste alla stessa stregua.
- Le intercettazioni ambientali, le osservazioni e la contestualizzazione di condotte violente/estorsive possono fondare l'esistenza di un sodalizio mafioso e la partecipazione anche quando il singolo non risulti autore di reati-fine specifici.
- La partecipazione ad associazioni di traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990) è integrata da qualsiasi contributo causale non insignificante alla struttura e non richiede la prova della commissione dei reati-fine da parte del singolo.
- La presunzione di esigenze cautelari (art. 275 c.3) nei reati associativi è rilevante e non viene superata dal mero decorso del tempo tra fatti e misura: il "tempo silente" conta solo se accompagnato da elementi concreti di dissociazione o cessazione dell'attività criminale.
- Le richieste di misure meno afflittive devono essere supportate da elementi concreti e specifici (es. prova di irreversibile allontanamento, collaborazione, ecc.); la semplice attività lavorativa stabile non è automaticamente idonea a escludere esigenze cautelari.
- La Corte di legittimità verifica la congruenza e la completezza della motivazione del giudice di merito, ma non riesamina i fatti per riformare la valutazione probatoria già effettuata se non emergono profili di manifesta illogicità o violazione di legge.
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