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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12355/2025 del 31/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Lecce che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata dal G.I.P. per i reati di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p., capo A) e di associazione/fatti di narcotraffico (artt. 74 e 73 d.P.R. 309/1990, capi B e B16). Il ricorrente ha dedotto: 1) insufficienza dei gravi indizi e motivazione illogica, con eccessiva dipendenza dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Francesco Lazzaro e da una intercettazione telematica del 23/12/2020; mancata prova dello stabile inserimento, del ruolo associativo, della partecipazione alla vita associativa e del versamento di proventi al clan; 2) per il capo relativo al narcotraffico, carenza di elementi che dimostrino continuità, ripetitività e carattere essenziale della sua funzione nel sodalizio (mancanza di prova della ripartizione dei ruoli, capitali comuni e rapporti con pusher); 3) assenza di attualità e concretezza delle esigenze cautelari, in ragione del lungo tempo trascorso dagli atti ("tempo silente") e della risalenza delle dichiarazioni del collaboratore e delle captazioni, nonché della limitata rilevanza del casellario giudiziale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame e il G.I.P. avessero adeguatamente motivato la gravità indiziaria e l'attualità delle esigenze cautelari, integrando reciprocamente le rispettive argomentazioni. Il provvedimento di merito ha valorizzato: a) le dichiarazioni del collaboratore Francesco Lazzaro sulla partecipazione di Miglietta al clan Perrone-Renna; b) le intercettazioni ambientali del 23/12/2020 e del 30/12/2020 che dimostrano l'inserimento di Miglietta nella consorteria, la gestione di piazze di spaccio e l'accantonamento dei proventi per il sostentamento dei detenuti; c) chat e messaggi (piattaforma Sky-Ecc) e conversazioni che attestano rapporti stabili di approvvigionamento di cocaina con il clan Soleti-Clemente, rendendo Miglietta (con Maiorano) un canale principale di smercio. Sul punto delle esigenze cautelari, la Corte ha richiamato la presunzione di sussistenza prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p., ritenendola non superata dal mero decorso del tempo in assenza di elementi concreti che provino il recesso o l'esaurimento dell'attività associativa. In sintesi, la Corte ha considerato congrua e logica la valutazione dei giudici di merito e ha confinato il proprio sindacato ai limiti di legittimità (controllo di logicità e completezza della motivazione), senza riconsiderare i fatti o le prove in fatto.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Usato per qualificare la partecipazione a consorteria di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni del collaboratore e le intercettazioni confermassero l'inserimento stabile e il ruolo di gestione della piazza di spaccio attribuito al ricorrente.

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha richiamato che può sussistere anche tramite rapporti stabili di fornitore-acquirente, quando la continuità e la funzione dell'acquirente trascendono singole operazioni negoziali.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Riferimento ai reati sostanziali in materia di stupefacenti contestati (detenzione, cessione); la Corte ha ritenuto che le cessioni ripetute e gli importi rilevanti fossero coerenti con l'accusa.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Regola i motivi di ricorso in cassazione; la Corte ha limitato il sindacato ai vizi di motivazione e logicità consentiti in sede di legittimità, escludendo una nuova valutazione del merito probatorio.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Disciplina la misura cautelare personale; la Corte ha ricordato che per la custodia cautelare è sufficiente un quadro di gravi indizi che consenta una giudizio di qualificata probabilità, diverso dallo standard probatorio del giudizio di merito.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato per spiegare la diversa intensità valutativa tra giudizio cautelare e giudizio di merito: il comma 2 (richiesto per la condanna) non è esigibile per la cautela; il controllo in cassazione non può reintegrare la prova secondo il criterio del merito.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Comma 3 presunzione circa l'esistenza delle esigenze cautelari per determinate imputazioni (es. associazioni mafiose); la Corte ha riconosciuto la presunzione come pregnante e non superata dal solo "tempo silente" in assenza di prova di recesso o di elementi concreti che dimostrino la cessazione del vincolo associativo.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norme sul procedimento cautelare e suon criteri di valutazione delle esigenze cautelari; utilizzata in combinato con l'art. 275 nella verifica delle esigenze di custodia.

Massime di principio

  • Il giudizio di legittimità sulle misure cautelari è limitato al controllo di completezza, logicità e sufficienza della motivazione del giudice di merito: non è consentita una nuova valutazione di merito delle prove.
  • Per la custodia cautelare è sufficiente un quadro di gravi indizi che consenta un giudizio di qualificata probabilità, diverso dallo standard richiesto per la condanna in sede di merito.
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono sorreggere misure cautelari se sono corroborate da riscontri concreti (es. intercettazioni, chat, flussi economici) che ne confermino l'attendibilità nel complesso probatorio.
  • Nell'ambito del narcotraffico, può configurarsi associazione ex art. 74 d.P.R. 309/1990 anche il rapporto duraturo fornitore-acquirente quando la continuità delle forniture e la funzione dell'acquirente integrano una struttura organizzativa stabile.
  • La presunzione di attualità delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. è di forte rilievo e non viene superata dal mero decorso del tempo; per contrastarla è necessario provare il recesso dall'associazione o circostanze concrete che attestino l'irrilevanza delle esigenze di custodia.
  • Per impugnare con successo in Cassazione una misura cautelare occorre dimostrare vizi formali o logici evidenti nella motivazione del giudice di merito, non una semplice diversa interpretazione delle stesse prove.
  • Quando si contesta la sussistenza della "stabilità" nei rapporti criminali, è necessario fornire elementi concreti (assenza di ripetitività, mancanza di flussi economici ricorrenti, assenza di ruolo continuativo) per scalfire la valutazione del giudice di merito.

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