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Sentenza

Sentenza del 22/07/2024 n. 20235 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda gli accertamenti per l’anno d’imposta 2005 fondati su un PVC della Guardia di Finanza relativo a una presunta frode carosello nella commercializzazione di prodotti di telefonia, computer e accessori. Alla società erano contestate operazioni oggettivamente inesistenti per 70.517.685,00 euro, operazioni soggettivamente inesistenti per 2.942.056,35 euro e fatture emesse per operazioni oggettivamente inesistenti per 68.353.259,39 euro verso clienti nazionali e 9.607.303 euro verso clienti comunitari. L’avviso societario richiedeva 2.291.424 euro, oltre sanzioni e interessi, per Ires, Irap, Iva e accessori. L’Agenzia ha contestato alla CTR motivazione apparente e violazioni di legge, censurando l’annullamento dei rilievi relativi alle operazioni inesistenti, alle rimanenze iniziali e a costi non inerenti, nonché l’omesso esame degli indizi sulla consapevolezza della frode. Per ciascun socio era stato inoltre accertato il maggior reddito da partecipazione, in ragione della ristretta base sociale. Nei ricorsi dei soci l’Agenzia ha dedotto la violazione dell’art. 295 c.p.c., sostenendo che i giudizi dovessero essere sospesi in attesa della definizione dell’accertamento societario.

La decisione

La Cassazione ha riunito i ricorsi. Ha accolto il primo motivo dell’Agenzia contro la società: la motivazione della CTR era apparente, perché non spiegava in modo concreto perché gli elementi del PVC, di 436 pagine, non fossero prova o indizi rilevanti; le affermazioni sulla mancata prova della consapevolezza della frode e sulla struttura delle società fornitrici erano generiche e non affrontavano adeguatamente le operazioni oggettivamente inesistenti. Gli altri quattro motivi contro la società sono rimasti assorbiti. La sentenza della CTR Campania n. 9042/2017, che aveva annullato integralmente l’accertamento dopo il parziale accoglimento in primo grado, è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame motivato e per le spese. I ricorsi contro le sentenze relative ai soci, che avevano anch’esse annullato gli accertamenti dopo il parziale accoglimento in primo grado, sono stati dichiarati assorbiti; la Cassazione non ha quindi deciso nel merito la questione della sospensione ex art. 295 c.p.c. Né le pretese tributarie né gli accertamenti sui soci risultano definitivamente confermati o annullati.

Norme richiamate

  • Art. 274 c.p.c.

    l'istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse, previsto dall' art. 274 cod. proc. civ., in quanto volto a garantire l'economia ed il minor costo dei giudizi, oltre alla certezza del diritto, risulta applicabile anche in sede di legittimità, in relazione a ricorsi proposti contro sentenze diverse pronunciate in separati giudizi

    La riunione per connessione può essere disposta anche in Cassazione quando i ricorsi riguardano giudizi separati connessi, per favorire economia processuale e uniformità della decisione.

  • Art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992

    In particolare, si è in presenza di una "motivazione apparente" allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento

    La motivazione è nulla quando, pur formalmente presente, non rende comprensibile il percorso logico della decisione e non consente di controllarne la correttezza. Una conclusione generica o tautologica non soddisfa l’obbligo di motivazione.

  • Art. 19 del d.P.R. 633/1972

    La disposizione è stata invocata dall’Agenzia in relazione alla detrazione IVA e alla consapevolezza della frode, ma il relativo motivo è stato assorbito: la Corte non ne ha quindi svolto un esame di merito.

  • Art. 21 del d.P.R. 633/1972

    La disposizione è stata invocata dall’Agenzia sulle fatture relative alle operazioni contestate, ma il motivo è rimasto assorbito dopo l’accoglimento della censura processuale sulla motivazione.

  • Art. 92, comma 1, TUIR

    La norma è stata richiamata dall’Agenzia in relazione alla ripresa sulle rimanenze iniziali; la Cassazione non ha deciso la questione, perché il relativo motivo è stato assorbito.

  • Art. 109 TUIR

    La norma è stata invocata per contestare la deduzione di spese e costi ritenuti non inerenti; la Corte non ha deciso nel merito tale censura, assorbita dall’accoglimento del primo motivo.

  • Art. 2 del d.P.R. 444/1997

    Richiamata dall’Agenzia in relazione ai costi contestati, la disposizione non è stata oggetto di una statuizione di merito, poiché il motivo è stato assorbito.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Le disposizioni individuano i motivi di ricorso per cassazione proposti dall’Agenzia: violazione di legge, nullità processuale per motivazione apparente e omesso esame di fatti decisivi. La Corte ha accolto la censura di nullità motivazionale e ha dichiarato assorbite le altre.

  • Art. 295 c.p.c.

    L’Agenzia sosteneva che i giudizi dei soci dovessero essere sospesi in attesa della definizione dell’accertamento societario. La Cassazione non ha risolto la questione, dichiarando assorbiti i ricorsi dei soci a seguito della riunione e dell’accoglimento del ricorso societario.

  • Art. 1 del d.lgs. 546/1992

    È stato richiamato dall’Agenzia insieme all’art. 295 c.p.c. per sostenere la sospensione dei giudizi dei soci; la questione è rimasta assorbita e non è stata decisa nel merito.

Massime di principio

  • In una controversia tributaria, il giudice deve confrontarsi in modo riconoscibile con gli elementi decisivi dell’accertamento e spiegare perché li ritiene non probanti. Non è sufficiente affermare genericamente che l’Ufficio non ha fornito la prova richiesta.
  • La motivazione è apparente anche se contiene testo, quando le argomentazioni sono tautologiche, generiche o incapaci di mostrare il percorso logico seguito; ciò determina nullità della sentenza, non un semplice difetto di maggiore dettaglio.
  • Nelle frodi IVA occorre distinguere tra operazioni oggettivamente inesistenti e soggettivamente inesistenti: la sola valutazione della buona fede del cessionario non risponde alle contestazioni di inesistenza oggettiva. Anche l’esistenza formale, l’organizzazione o la regolarità apparente dei fornitori non dimostrano da sole che le operazioni siano effettive o lecite.
  • L’accoglimento di un ricorso per un vizio processuale e il rinvio per nuovo esame non equivalgono alla conferma definitiva dell’accertamento tributario: le questioni di merito assorbite restano da decidere nel giudizio di rinvio.
  • Quando sono riuniti ricorsi connessi contro l’accertamento societario e quelli dei soci, l’assorbimento dei ricorsi dei soci non costituisce una decisione sul merito della loro pretesa né sul dovere di sospensione ex art. 295 c.p.c.

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