Cassazione Civile, Ordinanza n. 25548/2025 del 17/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
Il proprietario di un'autovettura ha chiesto il risarcimento dei danni lamentando che il veicolo, dopo un intervento manutentivo sull'impianto elettrico eseguito dalla controparte, era andato distrutto in un incendio che egli riconduceva a un'autocombustione asseritamente provocata dai lavori eseguiti. Il tribunale ha rigettato la domanda e la corte d'appello ha confermato il rigetto, ritenendo non provata la causa dell'incendio e soprattutto non dimostrato il nesso causale tra l'intervento manutentivo e il danno. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: violazione della direttiva 1999/44/CE e della disciplina del Codice del consumo sulla garanzia di conformità dei beni di consumo; violazione dell'art. 130 d.lgs. 206/2005, assumendo che il venditore/professionista fosse responsabile di ogni difetto di conformità esistente alla consegna e che operasse l'inversione dell'onere della prova se il difetto si manifesta nei primi sei mesi; violazione dell'art. 2222 c.c., sostenendo che il prestatore d'opera avrebbe dovuto eseguire il servizio a regola d'arte e rispondere della rimessione in pristino o del danno. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi infondati perché la decisione di merito si fondava non già su un erroneo riparto dell'onere probatorio, ma sull'assenza di prova del fatto costitutivo della domanda, cioè del collegamento causale tra l'intervento manutentivo e l'incendio; ha inoltre osservato che le norme sulla garanzia di conformità e quelle sulla responsabilità da prodotto difettoso richiedono comunque la prova, da parte dell'attore, del difetto o della sua relazione causale col danno, e che nel caso concreto la relazione dei vigili del fuoco si limitava a non escludere cause elettriche senza accertare la causa dell'evento. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza spese per mancata difesa dell'intimata, con condanna del ricorrente al pagamento di Euro 1.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
La decisione
La Corte ha confermato integralmente la sentenza della Corte d'appello di Venezia, rigettando il ricorso. Ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente escluso sia l'applicabilità decisiva delle norme invocate in tema di consumatore sia, in ogni caso, la prova del nesso causale tra l'intervento manutentivo e l'incendio dell'auto. Non ha pronunciato sulle spese per la mancata costituzione della società intimata. In applicazione dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., richiamato dalla disciplina della definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., ha inoltre condannato il ricorrente a versare Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Direttiva 1999/44/CE
Richiamata dal ricorrente a sostegno della garanzia di conformità dei beni di consumo; la Corte osserva che il relativo regime opera solo se ricorrono i presupposti applicativi della disciplina consumeristica e non elide l'onere di provare il nesso tra difetto e danno.
d.lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo)
La disciplina consumeristica ha natura sussidiaria rispetto al codice civile, ma richiede che siano integrati i presupposti soggettivi e oggettivi del rapporto di consumo.
Prevede la responsabilità del venditore per difetto di conformità esistente al momento della consegna e i rimedi di ripristino, riduzione del prezzo o risoluzione; non esonera il consumatore dalla prova dell'inesatto adempimento/difetto allegato.
art. 132, comma 3, d.lgs. n. 206/2005
Introduce un'agevolazione probatoria a favore del consumatore, ma solo sulla preesistenza del difetto di conformità manifestatosi nel termine di legge.
artt. 129 e ss. d.lgs. n. 206/2005
Dal sistema complessivo si ricava che resta a carico del consumatore la denuncia e la prova del difetto/dell'inesatto adempimento nei limiti del regime di garanzia.
In tema di prodotto difettoso, una volta provato il difetto e il danno, spetta al produttore la prova liberatoria secondo cui il difetto non esisteva al momento della circolazione o non era riconoscibile secondo le conoscenze tecnico-scientifiche.
Richiamato dal ricorrente per qualificare l'intervento come prestazione d'opera; la Corte ritiene la censura inconferente rispetto alla ratio decidendi, perché mancava la prova del nesso causale tra l'opera e il danno.
La procura speciale prodotta era tempestiva in quanto rilasciata nel termine applicabile; la decisione è stata resa in conformità alla proposta di definizione accelerata.
La conformità tra proposta del consigliere delegato e decisione finale consente la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, quale reazione a una forma tipizzata di abuso del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nelle controversie risarcitorie fondate su difetti del bene o sull'inesatto adempimento di una prestazione, il danneggiato deve comunque provare il fatto costitutivo della domanda, e cioè il nesso causale tra la condotta/il difetto e il danno lamentato.
- La disciplina consumeristica sulla garanzia di conformità non elimina l'onere dell'attore di allegare e provare il difetto o l'inesatto adempimento; l'agevolazione probatoria opera solo in relazione alla preesistenza del difetto entro il termine di legge.
- In tema di responsabilità da prodotto difettoso, il soggetto danneggiato deve provare il rapporto tra difetto e danno; solo dopo tale prova opera la disciplina della responsabilità presunta del produttore e la sua eventuale prova liberatoria.
- Il richiamo a norme speciali o a qualificazioni contrattuali diverse è inconferente quando la decisione di merito si fonda sull'assenza di prova del nesso causale, che resta il nucleo decisivo della domanda.
- La proposizione di un ricorso deciso in conformità a una proposta di definizione accelerata può legittimare la condanna alla sanzione pecuniaria ex art. 96 c.p.c., in quanto indice tipizzato di abuso del processo.
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