Cassazione Civile, Ordinanza n. 22887/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un dottore commercialista aveva presentato istanza di rimborso dell'IRAP versata per gli anni d'imposta dal 2002 al 2006, sostenendo di non essere soggetto passivo dell'imposta perché la propria attività professionale sarebbe stata svolta senza autonoma organizzazione. A seguito del silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, aveva proposto ricorso davanti al giudice tributario, ma sia in primo grado sia in appello la domanda era stata respinta per difetto di prova dell'assenza di autonoma organizzazione. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2 e 3, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 446/1997 e dell'art. 49, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986, nonché dei principi della Corte costituzionale e della giurisprudenza di legittimità sull'IRAP; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per errata valutazione delle prove e del principio di non contestazione; 3) violazione dell'art. 132 c.p.c. per asserita motivazione apparente della sentenza d'appello. La censura centrale riguardava la ripartizione dell'onere probatorio in tema di rimborso IRAP e la ritenuta sufficienza della motivazione della CTR.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, trattandosi di azione di rimborso, l'onere di provare i presupposti del diritto restitutorio grava sul contribuente; nel caso concreto non era stata dimostrata l'assenza di autonoma organizzazione dell'attività professionale. Ha inoltre escluso la violazione del principio di non contestazione, poiché l'Agenzia aveva sempre contestato la mancanza di prova sul punto, e ha ritenuto la motivazione della CTR esistente e intellegibile, poiché il giudice di merito aveva richiamato elementi sintomatici dell'autonoma organizzazione, tra cui costi per collaboratori e svolgimento dell'attività in forma associata. Conseguentemente il ricorso è stato respinto con condanna alle spese e con attestazione dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
primo, secondo e terzo motivo
viene usato come norma processuale per denunciare violazione di legge e vizi di motivazione in cassazione.
il principio di non contestazione non è violato quando la controparte abbia sempre negato la circostanza rilevante, qui la mancanza di autonoma organizzazione.
la censura sulla disponibilità/valutazione delle prove è infondata se il giudice di merito ha valutato le prove secondo il proprio prudente apprezzamento e senza violare regole legali di prova.
la motivazione non è apparente quando la sentenza espone in modo intellegibile la ratio decidendi e gli elementi posti a base della decisione.
artt. 2 e 3, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 446 del 1997
sono richiamati quale disciplina del presupposto impositivo IRAP riferito all'autonoma organizzazione dell'attività professionale.
art. 49, comma 1, D.P.R. n. 917 del 1986
è richiamato dalla parte ricorrente quale parametro normativo della qualificazione dell'attività professionale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di rimborso, chi agisce per la restituzione deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto, inclusa la sussistenza dei presupposti per l'esonero dal tributo.
- In tema di IRAP, il professionista che chieda il rimborso deve dimostrare in modo specifico l'assenza di autonoma organizzazione, non essendo sufficiente una mera allegazione generica.
- La deduzione della violazione del principio di non contestazione è infondata quando la controparte abbia costantemente contestato il fatto decisivo e, dunque, non vi sia un fatto pacifico.
- La motivazione è solo apparente quando manca un percorso argomentativo comprensibile; non lo è se la sentenza d'appello indica gli elementi fattuali e giuridici che sorreggono il rigetto della domanda.
- Nel giudizio di legittimità, la critica alla valutazione delle prove non può tradursi in una mera rilettura del merito, se il giudice di appello ha già esaminato gli elementi documentali e li ha ritenuti insufficienti.
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